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Original hand-written notes on several preliminary drafts of the Universal Declaration of Human Rights.
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Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam (1990)

Adopted on

5/8/1990

Organisation

Organizzazione della Cooperazione Islamica

Annotazioni

Risoluzione 49/19-P della XIX Conferenza Islamica dei Ministri degli Esteri, 5 agosto 1990

Official Text in English

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Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam (1990)

Gli Stati Membri dell'Organizzazione della Conferenza Islamica,

Riaffermando il ruolo civilizzatore e storico della Ummah islamica che Dio fece quale nazione ottima, che ha dato all'umanità una civiltà universale e equilibrata nella quale è stabilita l'armonia tra questa vita e ciò che viene dopo e la conoscenza è in armonia con la fede; e il ruolo che spetta all'Ummah nel guidare un'umanità confusa da orientamenti e ideologie contraddittorie e nel risolvere i cronici problemi dell'attuale civiltà materialistica,

Desiderando contribuire agli sforzi dell'umanità intesi ad asserire i diritti umani, proteggere l'uomo dallo sfruttamento e dalla persecuzione e affermare la sua libertà e il suo diritto ad una vita degna, in accordo con la Shari'ah islamica,

Convinti che l'umanità, che ha raggiunto un elevato stadio nelle scienze naturali, avrà sempre bisogno di fede, per sostenere la sua civiltà, e della forza interiore che nasce dalla motivazione individuale, per salvaguardare i propri diritti,

Credendo che i diritti fondamentali e le libertà fondamentali nell'Islam sono parte integrante della religione islamica e che nessuno in via di principio ha diritto di sospenderli in tutto o in parte o di violarli o di ignorarli, nella misura in cui essi sono comandamenti divini vincolanti, quali sono contenuti nel Libro della rivelazione di Dio e trasmessi attraverso l'ultimo dei suoi Profeti a completare i precedenti messaggi divini, facendo pertanto della loro osservanza un atto di adorazione e della loro negligenza o violazione un abominevole peccato, di modo che ogni persona è individualmente responsabile – e la Ummah lo è collettivamente – della loro salvaguardia,

Procedendo dai summenzionati principi,

Dichiara quanto segue:

Articolo 1.

a) Tutti gli esseri umani formano un'unica famiglia i cui membri sono uniti dalla sottomissione a Dio e dalla discendenza da Adamo. Tutti gli uomini sono eguali quanto alla loro fondamentale dignità umana e ai loro fondamentali obblighi e responsabilità, senza alcuna discriminazione in base a razza, colore, lingua, sesso, credo religioso, affiliazione politica, stato sociale o altre considerazioni. La vera fede è la garanzia per rispettare questa dignità lungo il cammino della umana perfezione.

b) Tutti gli esseri umani sono soggetti a Dio e i più amati da Lui sono coloro che sono più utili al resto dei Suoi sudditi, e nessuno ha superiorità sugli altri eccetto che sulla base della pietà e delle buone azioni.

Articolo 2.

a) La vita è un dono dato da Dio e il diritto alla vita è garantito ad ogni essere umano. È dovere degli individui, delle società e degli Stati proteggere questo diritto da ogni violazione ed è vietato sopprimere la vita tranne che per una ragione prescritta dalla Shari'ah.

b) È proibito ricorrere ai mezzi che possono provocare il genocidio dell'umanità.

c) La difesa della vita umana fino alla sua fine voluta da Dio è un dovere prescritto dalla Shari'ah.

d) La sicurezza dell'incolumità fisica è un diritto garantito. È dovere dello Stato proteggerlo ed è vietato infrangerlo senza una ragione prescritta dalla Shari'ah

Articolo 3.

a) In caso di uso della forza e di conflitto armato, non è consentito uccidere non belligeranti quali anziani, donne e bambini. I feriti e i malati hanno diritto al trattamento medico; i prigionieri di guerra hanno diritto ad avere cibo. Riparo e vestiti. È vietato mutilare cadaveri. È un dovere scambiarsi i prigionieri di guerra e consentire le visite o la riunificazione delle famiglie separate a causa della guerra.

b) È vietato abbattere alberi, devastare le colture o le mandrie, nonché distruggere le costruzioni o le istallazioni civili del nemico con bombardamenti, esplosioni o con ogni altro mezzo.

Articolo 4.

Ogni essere umano ha diritto alla inviolabilità e alla protezione della reputazione e dell'onore durante la sua vita e dopo la sua morte. Lo Stato e la società proteggeranno la sua salma e il luogo di sepoltura.

Articolo 5.

a) La famiglia è il fondamento della società e il matrimonio è la base della sua formazione. Uomini e donne hanno diritto al matrimonio e nessuna restrizione derivante da razza, colore o nazionalità impedirà loro di beneficiare di tale diritto.

b) La società e lo Stato rimuoveranno ogni ostacolo al matrimonio e ne agevoleranno la conclusione. Essi assicureranno la protezione e il benessere della famiglia.

Articolo 6.

a) La donna è uguale all'uomo quanto a dignità umana e ha tanto diritti da godere quanto obblighi da adempire; essa ha un proprio stato civile e indipendenza finanziaria e il diritto di mantenere il proprio nome e lignaggio.

b) Il marito è responsabile per il mantenimento e il benessere della famiglia.

Articolo 7.

a) Fin dal momento della nascita ogni bambino ha diritto, nei confronti dei genitori, della società e dello Stato, ad avere in modo appropriato nutrimento, educazione e cure materiali, igieniche e morali. Sia il feto sia la madre devono essere protetti e ricevere speciale assistenza.

b) I genitori e quanti si trovano in analoga condizione hanno il diritto di scegliere il tipo di educazione che essi desiderano per i propri figli, a condizione che essi prendano in considerazione l'interesse e il futuro dei bambini in conformità con i valori etici e i principi della Shari'ah.

c) Entrambi i genitori sono titolari di certi diritti nei confronti dei figli; i parenti sono titolari di diritti rispetto al gruppo familiare di appartenenza, in conformità con le prescrizioni della Shari'ah.

Articolo 8.

Ogni essere umano gode di personalità giuridica e può essere titolare di obblighi e capace di assumere impegni; nel caso in cui questa personalità sia perduta o limitata egli sarà rappresentato dal suo tutore.

Articolo 9.

a) Cercare la conoscenza è un dovere e assicurare l'educazione è un obbligo della società e dello Stato. Lo Stato garantisce la disponibilità di strumenti e mezzi per acquisire l'educazione e garantisce la pluralità di offerte educative nell'interesse della società e in modo da mettere l'uomo in condizione di conoscere la religione dell'Islam e i fenomeni dell'Universo, per il bene dell'umanità.

b) Ogni essere umano ha il diritto di ricevere un'educazione sia religiosa, sia mondana presso le varie istituzioni di educazione e di orientamento, compresa la famiglia, la scuola, l'università, i media, ecc., in modo integrato ed equilibrato, così che possa sviluppare la sua personalità, rafforzare la fede in Dio e promuovere in lui il rispetto e la difesa dei diritti e dei doveri.

Articolo 10.

L'Islam è la religione connaturata all'essere umano. È proibito esercitare qualsiasi forma di coercizione sull'uomo o di sfruttare la sua povertà o ignoranza al fine di convertirlo a un'altra religione o all'ateismo.

Articolo 11.

a) Gli esseri umani nascono liberi e nessuno ha il diritto di renderli schiavi, umiliarli, opprimerli o sfruttarli e non esiste alcuna subordinazione se non di fronte Dio l'Altissimo.

b) Il colonialismo di qualsiasi tipo, in quanto rappresenta una delle peggiori forme di schiavitù, è assolutamente vietato. I popoli che soffrono a causa del colonialismo hanno pieno diritto alla libertà e all'autodeterminazione. È dovere di tutti gli Stati e di tutti i popoli sostenere la lotta dei popoli colonizzati volta a liquidare qualsiasi forma di colonialismo e occupazione, e tutti gli Stati e tutti i popoli hanno il diritto di preservare la propria identità indipendente e di esercitare il controllo sulle proprie ricchezze e risorse naturali.

Articolo 12.

Ogni uomo ha il diritto, nel quadro della Shari'ah, alla libertà di movimento e alla scelta della propria residenza, sia all'interno, sia al di fuori del proprio paese e, se perseguitato, ha il diritto di cercare asilo in un altro paese. Il paese che gli ha concesso rifugio garantirà la sua protezione fino a che egli raggiungerà la sicurezza, a meno che la richiesta di asilo sia fondata su un atto che la Shari'ah considera come un crimine.

Articolo 13.

Il lavoro è un diritto garantito dallo Stato e dalla società ad ogni persona abile a lavorare. Ognuno è libero di scegliere il lavoro che più gli si addice e che soddisfa i suoi interessi e quelli della società. Il lavoratore ha il diritto alla sicurezza sul lavoro e alla sicurezza sociale, nonché ad ogni altra garanzia sociale. Non gli può essere assegnato un lavoro al di là delle proprie capacità né può essere coartato, sfruttato o colpito. Egli ha il diritto – senza alcuna discriminazione tra maschi e femmine – ad un equo e pronto salario per il suo lavoro, alle ferie,, ai benefici e alle promozioni che merita. Da parte sua, egli è tenuto a impegnarsi e ad essere accurato nel suo lavoro. Nel caso in cui tra lavoratori e datori di lavoro intervengano divergenze su qualsiasi materia, lo Stato interviene per risolvere la controversia e fare in modo che i motivi di lamentela siano rimossi, i diritti confermati e la giustizia applicata senza sperequazioni.

Articolo 14.

Ognuno ha il diritto a guadagni legittimi senza esercitare monopolio, inganno o violenza su di sé o sugli altri. L'usura (riba) è assolutamente vietata.

Articolo 15.

a) Ognuno ha il diritto alla proprietà acquisita in modo legittimo ed eserciterà i relativi diritti senza pregiudizio per se stesso, gli altri o la società in generale. L'espropriazione non è consentita tranne che per esigenze di pubblico interesse e dietro pagamento di un immediato ed equo indennizzo.

b) La confisca e la sottrazione della proprietà è proibita tranne che per necessità dettata dalla legge.

Articolo 16.

Ognuno ha il diritto di godere dei frutti della propria produzione scientifica, letteraria, artistica o tecnica, nonché di proteggere gli interessi morali e materiali che ne derivano, a condizione che tale produzione non sia contraria ai principi della Shari'ah.

Articolo 17.

a) Ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente sano, immune dal vizio e dalla corruzione morale, in un ambiente che favorisca il suo autosviluppo; incombe allo Stato e alla società in generale il dovere di promuovere tale diritto.

b) Ognuno ha il diritto all'assistenza medica e sociale e ad ogni pubblica agevolazione fornita dalla società e dallo Stato nei limiti delle loro risorse disponibili.

c) Lo Stato assicura il diritto dell'individuo a una vita dignitosa che gli consenta di provvedere a tutte le esigenze proprie e a quelle che dipendono da lui, compresa l'alimentazione, il vestiario, l'alloggio, l'educazione, le cure mediche e ogni altro bisogno essenziale.

Articolo 18.

a) Ognuno ha il diritto di vivere in sicurezza per quanto riguarda la sua persona, la sua religione, le persone a carico, il suo onore e i suoi beni.

b) Ognuno ha il diritto alla riservatezza nella sua vita privata, nel domicilio, in famiglia e per quanto attiene la sua proprietà e la sua vita di relazione. Non è consentito svolgere spionaggio su un individuo, porlo sotto sorveglianza o macchiare il suo buon nome. Lo Stato deve proteggerlo da ogni interferenza arbitraria.

c) L'abitazione privata è in ogni caso inviolabile. Non vi si può accedere senza il permesso dei suoi abitanti o in qualunque maniera illegale, né può essere demolita o confiscata e i suoi abitanti privati dell'alloggio.

Articolo 19.

a) Tutti gli individui sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione tra governanti e governati.

b) Il diritto di ricorrere alla giustizia è garantito a tutti.

c) La responsabilità penale è essenzialmente personale.

d) Non c'è crimine o pena al di fuori di quanto previsto dalla Shari'ah.

e) L'imputato è innocente fino a che la sua colpa non sia provata in un equo processo nel quale egli disponga di tutte le garanzie della difesa.

Articolo 20.

Non è consentito, senza una ragione legittima, arrestare un individuo, restringere la sua libertà, esiliarlo o punirlo. Non è consentito sottoporlo a tortura fisica o psicologica o a qualsiasi forma di umiliazione, crudeltà o trattamento contrario alla dignità. Non è consentito sottoporre un individuo ad esperimenti medici o scientifici senza il suo consenso o che mettano a rischio la sua salute o la sua vita. Né è consentito promulgare leggi di emergenza che prevedano interventi d'autorità per tali azioni.

Articolo 21.

La presa di ostaggi sotto qualsiasi forma e per qualsiasi motivo è espressamente vietata.

Articolo 22.

a) Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in un modo che non contravvenga ai principi della Shari'ah.

b) Ognuno ha il diritto di sostenere ciò che è giusto e propagandare ciò che è buono e mettere in guardia contro ciò che è sbagliato e malvagio secondo le norme della Shari'ah islamica.

c) L'informazione è una necessità vitale per la società. Essa non può essere sfruttata o usata in modo scorretto in modo tale da poter violare le cose sacre e la dignità dei Profeti, sminuire i valori morali e etici o disgregare, corrompere o ledere la società o indebolirne la fede.

d) Non è permesso suscitare odio nazionalistico o ideologico o fare alcunché che possa costituire incitamento a qualunque forma di discriminazione razziale.

Articolo 23.

a) Autorità è fiducia; il suo abuso o il suo malevolo sfruttamento è pertanto assolutamente vietato, cos' che i diritti umani fondamentali possano essere garantiti.

b) Ognuno ha il diritto di partecipare, direttamente o indirettamente, all'amministrazione dei pubblici affari del suo paese. Costui ha inoltre il diritto di assumere cariche pubbliche, secondo le disposizioni della Shari'ah.

Articolo 24.

Tutti i diritti e le libertà enunciate nelle presente Dichiarazione sono soggetti alla Shari'ah islamica.

Articolo 25.

La Shari'ah islamica è la sola fonte di riferimento per interpretare o chiarire qualsiasi articolo della presente Dichiarazione.

Cairo, 14 Muharram 1411 H – 5 agosto 1990.

Last update

06/07/2018