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Original hand-written notes on several preliminary drafts of the Universal Declaration of Human Rights.
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Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte (1989)

Adopted on

15/12/1989

Come into Force on

11/7/1991

Organisation

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989. Entrata in vigore internazionale: 11 luglio 1991. - Stati Parti al 1° Gennaio 2018: 85.

Official Text in English

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 734 del 9 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994). Data delle ratifica: 14 febbraio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995). Entrata in vigore per l'Italia: 14 maggio 1995.

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Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte (1989)

Gli Stati Parti al presente Protocollo:

Convinti che l'abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignità umana e lo sviluppo graduale dei diritti dell'uomo;

Richiamando l'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata il 10 dicembre 1948, nonché l'art. 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966;

Notando che l'art. 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici fa riferimento all'abolizione della pena di morte in termini che lasciano intendere inequivocabilmente che l'abolizione di tale pena è auspicabile;

Convinti che tutti i provvedimenti adottati relativi all'abolizione della pena di morte devono essere considerati come un progresso per quanto riguarda il godimento del diritto alla vita;

Desiderosi di assumere, con il presente Protocollo, l'impegno internazionale di abolire la pena di morte;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato Parte al presente Protocollo sarà giustiziata.

2. Ciascuno Stato Parte adotterà tutti i provvedimenti necessari per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione.

Articolo 2.

1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata all'atto della ratifica o dell'adesione e che prevede l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra.

2. Lo Stato Parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'atto della ratifica o dell'adesione, le disposizioni pertinenti della sua legislazione interna che si applicano in tempo di guerra.

3. Lo Stato Parte che ha formulato tale riserva notificherà al Segretario generale delle Nazioni Unite il proclama o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio.

Articolo 3.

Gli Stati Parti al presente Protocollo esporranno nei rapporti da essi presentati al Comitato dei diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 40 del Patto, i provvedimenti da essi adottati per dare effetto al presente Protocollo.

Articolo 4.

Per quanto riguarda gli Stati Parti al Patto che hanno pronunciato la dichiarazione di cui all'art. 41, la competenza riconosciuta al Comitato dei diritti dell'uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato allega che un altro Stato Parte non adempie ai suoi obblighi, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato che è parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

Articolo 5.

Per quanto riguarda gli Stati Parti al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza riconosciuta al Comitato dei diritti dell'uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni emananti da individui soggetti alla loro giurisdizione si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato Parte in causa non abbia pronunciato una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

Articolo 6.

1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano come disposizioni addizionali del Patto.

2. Senza pregiudizio della possibilità di formulare la riserva prevista all'art. 2 del presente Protocollo, il diritto garantito al paragrafo 1 dell'articolo primo del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe di cui all'art. 4 del Patto.

Articolo 7.

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato il Patto.

2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito.

4. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 8.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, tale Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 9.

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano senza alcuna limitazione o eccezione a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo 10.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'art. 48 del Patto: a) sulle riserve, le comunicazioni e le notifiche ricevute a titolo dell'art. 2 del presente Protocollo; b) delle dichiarazioni pronunciate in virtù degli articoli 4 o 5 del presente Protocollo; c) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità con l'art. 7 del presente Protocollo; d) della data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità con l'art. 8 di quest'ultimo.

Articolo 11.

1. Il presente Protocollo i cui testi in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all'art. 48 del Patto.

Last update

29/01/2018