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Gianfranco Parolin
Piazza Caduti, 1 - 35031 Abano Terme (PD)
Deliberazione C.C. n. 78 (7/10/1991)
Deliberazione C.C. n. 89 (16/12/2002)
TITOLO II - AUTOGOVERNO E PARTECIPAZIONE
Art. 16 Il Difensore Civico
1. Il consiglio comunale, con maggioranza qualificata dei 2/3, istituisce il difensore civico comunale ai sensi della legge 142/90.
2. L'elezione del difensore civico comunale è di competenza del consiglio comunale, con la maggioranza qualificata dei 2/3. Il difensore civico resta in carica per la durata di anni tre, rinnovabili per altri due anni.
2.bis Può essere stipulata una convenzione con uno o più Comuni per avere lo stesso difensore civico; in tal caso le modalità di conferimento della carica e la sua durata saranno stabilite dalla convenzione.
3. Il difensore civico, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può:
a) chiedere agli uffici notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
b) consultare il responsabile della pratica ed acquisire le informazioni necessarie;
c) convocare il responsabile della pratica per ottenere chiarimenti ed accedere agli uffici per acquisire elementi conoscitivi;
d) relazionare al sindaco e agli organi competenti ed avanzare proposte per migliorare l'attività amministrativa;
e) avvalersi degli uffici della segreteria comunale.
4. Il funzionario interessato deve considerare positive le osservazioni presentate dal difensore civico, nella successiva fase istruttoria della pratica o della situazione oggetto di osservazione.
5. Il difensore civico presenta annualmente al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, da cui emergono le disfunzioni riscontrate oltre a proposte migliorative.
31/10/2008