Il Centro diritti umani
DatabaseElena Pesenti
Viale Roma, 2 - 53021 - Abbadia San Salvatore (SI)
Deliberazione C.C. n. 84 (27/7/2000)
TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE E ACCESSO
Art. 27 Ruolo del Difensore Civico
1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune.
2. Il Difensore agisce su richiesta di un qualunque cittadino o di propria iniziativa.
Art. 28 Requisiti del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico è scelto tra persone esperte in materie giuridiche, di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio che possiedano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale, stabiliti dalla legge, e non rivestano tale carica nel Comune.
2. Sono incompatibili con la carica di Difensore Civico coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi all'interno di formazioni politiche, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o ordini professionali.
Art. 29 Elezione e durata dell’incarico
1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati ed ha un incarico a tempo determinato che non può eccedere la durata del mandato amministrativo del Consiglio che lo elegge. Può essere rieletto una sola volta e può essere revocato dalla carica con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi.
2. L’istituzione dell’ufficio del Difensore Civico può avvenire anche in forma associata con altri enti locali, ed in tal caso i rapporti intercorrenti tra gli enti saranno regolati da apposita convenzione.
3. I requisiti, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del Difensore Civico, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, possono ulteriormente essere disciplinati da un apposito Regolamento o dalla Convenzione per la gestione in forma associata con altri enti locali.
Art. 30 Prerogative e funzioni
1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza ed autonomia, e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune. Allo stesso compete la tutela contro ogni atto o comportamento lesivo, attivo o omissivo, dell'amministrazione comunale.
2. Egli segnala, ai responsabili degli uffici ed agli organi di governo cui compete la funzione di indirizzo e di controllo, gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati; sollecita a provvedere all'eliminazione delle irregolarità o dei vizi procedurali entro termini stabiliti; invita le competenti amministrazioni a promuovere procedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.
3. Sono esclusi dalla competenza del Difensore Civico:
a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.
31/10/2008