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Regione: Lombardia

Comune di Abbiategrasso (MI)

N. abitanti:

30271

Difensore Civico

Marco Ferrario

Contatti

Piazza Marconi, 1 - 20081 Abbiategrasso (MI)

Risorse

Disciplina del Difensore Civico nello Statuto

Adozione

Deliberazione C.C. n. 84 (29/6/1991)

Modifica

Deliberazione C.C. n. 61 (7/7/2006)

TITOLO VI - DIFENSORE CIVICO

Art. 44  Istituzione del Difensore Civico

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'Amministrazione Comunale, nonchè il suo buon andamento, è istituito l'ufficio del Difensore Civico. Ad esso deve essere garantita l'indipendenza e l'autonomia funzionale sia riguardo agli organi elettivi dell'Amministrazione che a quelli burocratici.
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata di 2/3 dei Consiglieri assegnati nella prima votazione e della maggioranza qualificata della metà più uno dei Consiglieri assegnati nella seconda votazione ed è eletto tra una rosa di tre persone di cui una scelta dal Sindaco, sentiti i Capi Gruppo, tra le autocandidature, una segnalata dalle categorie professionali aventi sede in Abbiategrasso e una segnalata dai rappresentanti della società civile e cioè da enti ed associazioni riconosciuti.
3. Resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
4. Nelle norme di adozione del regolamento relativo alla partecipazione devono essere previste forme atte a tutelare l'indipendenza e l'autonomia del Difensore Civico, nonchè i criteri per la determinazione dell'indennità di carica.

Art. 45 Incompatibilità e decadenza


1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.
2. Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali;
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al terzo grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;
g) chi ricopre cariche statutarie in un partito politico od in un gruppo politico organizzato.
3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta di uno dei Consiglieri. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio Comunale per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 46 Mezzi e prerogative


1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale insieme con le attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli od associati, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamen¬te e tempestivamente emanati. Il Difensore Civico può interve¬nire d'ufficio qualora durante il disimpegno delle proprie funzioni accerti irregolarità e/o inadempienze.
3. A tal fine può sentire il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Al Difensore Civico fà, però, carico il dovere di riservatezza delle notizie apprese in ragione dell'ufficio.
4. Può, altresì, esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazione utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; in caso di ritardo, invita gli organi competenti a provvedere; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto da adottare non recepisce i suggerimenti del Difensore che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
7. Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico. Nel caso che un responsabile di servizio, sebbene sollecitato e senza alcuna giustificazione, ometta, rifiuti o ritardi atti del proprio ufficio, il Difensore Civico può segnalare il caso all'Amministrazione Comunale.

Art. 47 Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può farne relazione al Consiglio Comunale chiedendo al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno.

Aggiornato il

31/10/2008