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Regione: Campania

Comune di Acerra (NA)

N. abitanti:

53052

Difensore Civico

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Disciplina del Difensore Civico nello Statuto

Adozione

Deliberazione C.C. n. 41 (18/7/2006)

Modifica

Capo VI - IL DIFENSORE CIVICO

art. 51
Istituzione e funzioni del Difensore Civico
1 1 Il Difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità del presente Statuto e del Regolamento istitutivo, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati, nonché delle associazioni e delle formazioni sociali che operano nel Comune. Il Difensore Civico, inoltre, esercita il controllo di legittimità sugli atti del Comune previsto dall’art. 127, comma 1, del D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267, per le materie e nei limiti indicati dalla legge e con le modalità indicate nel Regolamento Comunale.
2 Il Difensore Civico interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o per propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, omissioni nell’attività e nei comportamenti degli uffici comunali, delle aziende speciali, dei concessionari di pubblici esercizi, dei consorzi e di ogni altro ente o azienda sottoposti alla vigilanza e al controllo del Comune, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa in modo che i procedimenti abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3 Il Difensore civico promuove forme di collaborazione con gli organi e l'organizzazione del Comune e degli enti dallo stesso dipendenti, contribuendo al buon andamento, alla correttezza ed all’imparzialità dell'Amministrazione, per conseguire i suoi fini di tutela del cittadino, delle associazioni, delle formazioni sociali.

art. 52
Elezione e durata in carica
1 Ogni cittadino residente nel Comune può presentare proposte di candidature, per l’elezione del Difensore Civico, al Presidente del Consiglio Comunale.
2 Le modalità per la presentazione delle candidature da parte dei cittadini sono stabilite dal Regolamento.
3 Il Presidente del Consiglio Comunale trasmette le proposte di candidatura alla Commissione permanente competente del Consiglio Comunale, che verifica i requisiti dei candidati proposti.
4 Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni nessun candidato consegue la maggioranza, l’elezione è rinviata ad altre adunanze successive da tenersi ad intervalli di quindici giorni l’una dall’altra. In tal caso, fermo restando il principio fondamentale della prevalenza della maggioranza qualificata, per l’elezione è sufficiente che un candidato raggiunga la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
5 Il Difensore Civico rimane in carica per la durata di cinque anni esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore e non è immediatamente rieleggibile.
6 In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio il Consiglio provvede alla nuova elezione.





art. 53
Requisiti
1 Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali, diano affidamento, sulla base di documentato curriculum, per il prestigio personale e per l’attività precedentemente svolta, di sicura competenza giuridico amministrativa e di massima garanzia di moralità, indipendenza e obiettività.
2 I candidati alla nomina di Difensore Civico devono inoltre possedere il diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente ed aver maturato per almeno tre anni comprovate esperienze professionali in materie giuridiche e amministrative.
3 Non può essere nominato Difensore civico chi riveste una carica pubblica elettiva o si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi che regolano l'elezione alle cariche comunali. Non può essere nominato Difensore Civico chi ricopra incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, nonché colui che abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina.
4 Il Difensore Civico, durante il mandato, non può assumere incarichi o avere rapporti professionali con l’Amministrazione Comunale.
5 Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

6 Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio o per aver agito in contrasto con essi o con l’obbligo di lealtà o indipendenza, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

art. 54
Prerogative e funzioni
1 Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia, con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2 Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti di cui all’art. 50 o per propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, omissioni, illegittimità, disfunzioni, inefficienze nell’attività dei pubblici uffici, enti e aziende di cui al citato art. 50 - 2° comma -, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità e di imparzialità dell’azione amministrativa nel corso dei procedimenti e nella emanazione dei singoli provvedimenti.
3 A tal fine egli può convocare il responsabile dell’ufficio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d’ufficio. Può stabilire di esaminare con il funzionario interessato la pratica entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
4 Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, o all’associazione che ne ha richiesto l’intervento, le sue valutazioni e l’eventuale azione da lui promossa e quelle che possono essere intraprese dall’interessato, in via amministrativa o giurisdizionale. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità o i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovra ordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.
5 Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
6 Il Difensore Civico esercita i suoi poteri di iniziativa d’ufficio, anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.
7 Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza di eventuali disfunzioni o inefficienze nell’attività delle pubbliche amministrazioni, il Difensore Civico promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli enti morali e di ogni altro soggetto che ritenga utile ascoltare, ivi comprese, qualora lo consideri opportuno, le Commissioni Consiliari Permanenti.
8 La Giunta Comunale assicura all’Ufficio del Difensore Civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali per il buon funzionamento dell’istituto.
9 Al Difensore Civico è corrisposta un’indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale all’inizio dell’incarico e periodicamente aggiornata. Allo stesso compete il rimborso di ogni spesa sostenuta per l’esercizio del suo ufficio.



art. 55
Rapporti con il Consiglio comunale

1 Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, con innovazioni organizzative, normative od amministrative. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile con l'intervento del Difensore civico e viene resa pubblica nelle forme previste dall'art. 48 dello statuto.
2 In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.
3 Il Difensore civico deve essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni consiliari permanenti in ordine a problemi particolari relativi all'attività del proprio ufficio.
4 Le Commissioni consiliari permanenti possono invitare il Difensore civico per avere informazioni e chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta; a tali riunioni viene invitato un rappresentante della Giunta comunale.

Aggiornato il

31/10/2008