A A+ A++

Regione: Sicilia

Comune di Aci Castello (CT)

N. abitanti:

17973

Difensore Civico

Antonino Cardillo

Contatti

Palazzo Russo, via Savoia, 32 - 95021 Aci Castello (CT)

Risorse

Disciplina del Difensore Civico nello Statuto

Adozione

Deliberazione C.C. n. 11 (26/2/2002)

Modifica

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo VI - Il Difensore civico

Art. 50 Istituzione e ruolo
1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal difensore civico, organo istituito con il presente statuto che ne regola l'elezione e l'attività.

Art. 51 Requisiti dei candidati
1. Le candidature vanno proposte al consiglio comunale corredate da almeno 300 firme di elettori raccolte nelle forme di cui alla vigente legge elettorale regionale o da 10 associazioni operanti da almeno un biennio nel territorio comunale.La consulta dei cittadini può avanzare a maggioranza delle candidature fino ad un massimo di tre.Il sindaco riceve l'istanza di candidatura per l'elezione del difensore civico e riunisce un'apposita conferenza dei capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da sottoporsi al consiglio comunale. E' nominato tra cittadini residenti nel Comune di chiara moralità, imparzialità, preparazione ed esperienza nel settore giuridico-amministrativo da comprovare con apposito curriculum-vitae.
2. Non può essere nominato difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dal regolamento, secondo i principi generali che regolano l'elezione alle cariche comunali, e colui che abbia concorso come candidato alla elezione del consiglio comunale in carica.E' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per sopravvenienza dei una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal consiglio.
4. Il difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del consiglio comunale adottata con votazione segreta dei 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune.
5. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

Art. 52 Elezione
1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale in seduta pubblica a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti dei 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune.Qualora dopo 3 votazioni sui candidati proposti nessuna consegua il quorum, il consiglio procede all'elezione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. L'elezione del difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
3. In via ordinaria e qualora siano pervenute almeno tre proposte di candidatura l'elezione del difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del consiglio comunale immediatamente successiva a quella dell'elezione del consiglio comunale.
4. Rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e lo stesso non è rieleggibile. Qualora il difensore civico intenda presentarsi come candidato alle elezioni politiche od amministrative, deve dimettersi almeno 6 mesi prima delle elezioni alle quali intende partecipare come candidato.
5. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

Art. 53 Prerogative e funzioni
1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli ed associati o per propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti senza che possa essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro i termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, o all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti, comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali, e gli organi comunali sono tenuti a riesaminare nelle sedi competenti il provvedimento segnalato.
6. Non può svolgere la sua azione a richiesta dei consiglieri comunali.
7. La giunta comunale assicura all'ufficio del difensore civico le dotazioni strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.
8. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella stabilità dalla legge per gli assessori comunali.
9. Il difensore civico nell'operare, almeno con frequenza mensile, assicura la propria presenza presso le delegazioni comunali delle quattro frazioni.

Art. 54 Rapporti con la giunta e il consiglio comunale
1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale una relazione semestrale sull'attività svolta nel semestre precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dalla giunta e dal consiglio e resa pubblica. Il regolamento sul difensore civico disciplina quanto non previsto dal presente statuto.

Aggiornato il

31/10/2008