Il Centro diritti umani
DatabaseDeliberazione C.C. n. 19 (5/4/2007)
Titolo III - Gli istituti di partecipazione popolare
Capo V - IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
Art. 30
L’ufficio del Difensore Civico
1. Il Comune può istituire l’ufficio del difensore civico. Il difensore civico vigila sull’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali e enti controllati dal Comune.
2. In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.
3. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, entro una rosa di nomi indicati dalla conferenza dei capi gruppo anche sulla base di proposte avanzate dalle Associazioni riconosciute dal Comune e resta in carica per il periodo di cinque anni.
4. Il Comune può costituirsi in Associazione con altri Enti per lo svolgimento in convenzione delle funzioni del difensore civico.
5. Il Consiglio comunale con propria norma regolamentare determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità.
6. Il difensore civico cessa dalla carica:
a) alla scadenza del mandato quinquennale;
b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
c) quando il Consiglio comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei Regolamenti Comunali.
7. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati. Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
a)trasmette al responsabile del servizio una comunicazione scritta con l’indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
b)in caso di gravi e persistenti inadempienze dell’amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al Sindaco l’esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate dal Regolamento;
c)sollecita il Consiglio comunale, la Giunta o il Sindaco, che hanno obbligo di provvedere ad assumere i provvedimenti di propria competenza;
d)riferisce annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività.
8. Il difensore civico nella sua azione si ispira alle norme internazionali sui diritti umani, in particolare alla Convenzione Europea del 1950, alla Carta Sociale Europea del 1961 e ai due Patti Internazionali del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali.
9. Il Comune può avvalersi, con specifiche convenzioni, in via alternativa alla nomina di cui sopra, dei difensori civici istituiti presso l’ Amministrazione Provinciale o Regionale.
31/10/2008