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Regione: Puglia

Comune di Acquaviva delle Fonti (BA)

N. abitanti:

21318

Difensore Civico

Contatti

Risorse

Disciplina del Difensore Civico nello Statuto

Adozione

Deliberazione C.C. n. 95 (20/7/1995)

Modifica

Parte prima - PRINCIPI FONDAMENTALI
Titolo secondo - LA PARTECIPAZIONE
Sezione III
Azione popolare - Consultazione e referendum
Art. 18
(Difensore Civico - Istituzione e ruolo)
1. Il Comune di Acquaviva delle Fonti istituisce il Difensore civico.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ed è scelto nell'ambito di una proposta/e formulata da parte della Conferenza dei Capigruppo consiliari.
3. Vigila sull'imparzialità, sulla legalità e sul buon andamento delle attività del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali; in particolare, agisce a tutela degli interessi dei cittadini (anche in forma associata) secondo i principi contenuti nel presente Statuto e sanciti dalla vigente legislazione.
4. Relaziona al Consiglio comunale, secondo le modalità indicate dal regolamento, sulle questioni oggetto di segnalazione da parte di associazioni e di singoli cittadini, nonchè di propria iniziativa.
5. Il Difensore civico deve risiedere nel territorio comunale da almeno 5 anni e avere esperienza almeno decennale in campo giuridico e/o amministrativo. E’ ineleggibile il cittadino che riveste la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale, di parlamentare , di dirigente di partito e colui che, pur candidato, non sia stato eletto nelle ultime consultazioni elettorali amministrative o politiche .
6. Si applicano altresì al Difensore civico le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per il consigliere comunale dalla legge 23 aprile 1981, n. 151.
7. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con voti pari o superiori ai due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
8. L’elezione del Difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.
9. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Il Difensore civico non è rieleggibile.
10. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quadriennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.
11. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità di cui ai commi precedenti. la decadenza è Pronunciata dal Consiglio.
12. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d’ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza dei due terzi del Consiglieri assegnati.
13. Il Difensore civico svolge la propria attività a titolo gratuito, con il riconoscimento del solo rimborso spese, in piena autonomia funzionale e indipendenza politica avvalendosi dei mezzi e degli uffici comunali con le modalità previste dal regolamento.
14. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'art. 8 dello statuto.
15. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

Aggiornato il

31/10/2008