Il Centro diritti umani
DatabaseDeliberazione C.C. n. 37 (1/8/2004)
Deliberazione C.C. n.12 (1/2/2008)
Titolo VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Consultazione, partecipazione, accesso
Art. 83
Il difensore civico
E' istituito nel Comune di Acquedolci il difensore civico.
Il difensore civico opera nei confronti dell'amministrazione comunale, delle aziende da essa dipendenti, dell'istituzione e di qualsiasi altro soggetto che eroghi servizi sottoposti alla vigilanza della stessa amministrazione. Opera, altresì, nei confronti delle società per azioni cui partecipi il Comune di Acquedolci.
Art. 84
Funzioni del difensore civico
Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini.
Provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi dei singoli cittadini e dei loro interessi legittimi eventualmente lesi dai provvedimenti amministrativi adottati dal Comune. Provvede altresì alla tutela degli interessi collettivi.
Art. 85
Elezioni del difensore civico
Il difensore civico, nominato con decreto del sindaco su designazione del consiglio comunale, è scelto fra i cittadini che, per prestigio, preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza dei quattro quinti nelle due prime votazioni, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto i due terzi dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Le modalità di formazione delle candidature saranno disciplinate dal regolamento comunale della partecipazione.
Art. 86
Difensore civico - Ineleggibilità e incompatibilità
Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
a) componenti del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
b) componenti del Comitato regionale di controllo, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche.
c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che abbiano con il Comune rapporti contrattuali per opere o somministrazioni, o che da esso ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;
d) coloro che, nel mandato amministrativo precedente l'elezione, abbiano ricoperto la carica di consigliere comunale.
L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica pubblica derivante da elezione o nomina da parte degli organi del Comune.
Art. 87
Difensore civico - Durata in carica e cessazione
Il difensore civico dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
Il difensore civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, o per dimissioni o per decadenza o per revoca.
Si ha decadenza dall'ufficio di difensore civico nel caso di ineleggibilità; essa opera di diritto e viene dichiarata dal consiglio comunale. Si ha parimenti decadenza dall'ufficio nel caso di incompatibilità originaria o sopravvenuta; essa viene dichiarata dal consiglio comunale se l'interessato non fa cessare la causa di incompatibilità entro venti giorni.
Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi con le stesse procedure previste per la nomina, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
Il difensore civico permane in carica fino alla nomina del successore.
31/10/2008