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Regione: Piemonte

Comune di Acqui Terme (AL)

N. abitanti:

20405

Difensore Civico

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Disciplina del Difensore Civico nello Statuto

Adozione

Deliberazione C.C. n. 18 (29/4/2005)

Modifica

Titolo IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
CAPO I
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 70
Competenze
l. É istituito l'ufficio del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità, e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale ed il controllo di legittimità su alcuni atti del Consiglio Comunale e della Giunta secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento.
2. Compito del Difensore Civico è altresì quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli od associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.
4. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con le modalità cui al successivo art. 72, n. 1, contestualmente all'approvazione di apposito regolamento indicante anche i mezzi ed il personale destinati al funzionamento dell'ufficio.
5. Il Difensore Civico invia, entro il 15 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dal suo ufficio nell'anno precedente.
Art. 71
Requisiti
1. Il Difensore Civico è scelto fra cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Non sono eleggibili:
a) coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, gli Assessori Regionali, Provinciali e Comunali;
c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;
d) gli Amministratori di Enti o aziende dipendenti dal Comune;
e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti od affini fino al 4° grado che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune
f) coloro che siano stati candidati e non risultati eletti nell'ultima tornata di elezioni amministrative o politiche.
2. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione.
Art. 72
Elezione e durata
l. L'elezione del Difensore Civico avviene per sorteggio effettuato in sede di Consiglio Comunale. I cittadini, singoli o associati, avanzano candidature nel rispetto dei requisiti richiesti dallo Statuto. Una Commissione di esperti nominata dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati e a votazione segreta, costituita da tre tecnici esperti in materie giuridico-amministrative, esterni all'Ente, seleziona una rosa da tre a cinque candidati sulla quale dovrà effettuarsi il sorteggio da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle candidature e le forme di pubblicizzazione delle stesse.
3. L'elezione del Difensore Civico è iscritta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale susseguente alla presentazione della rosa dei candidati da parte della Commissione di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
4. Il Difensore Civico rimane in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successivo e può essere rieletto una sola volta
5. In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del periodo di cui al comma 4, il Consiglio Comunale provvede alla nuova elezione sorteggiando il nominativo del Difensore Civico tra i rimanenti candidati della rosa selezionata in sede della prima nomina. Il Difensore così eletto rimane in carica sino alla data in cui sarebbe rimasto in carica il Difensore che é chiamato a surrogare.
6. Prima di assumere le funzioni il Difensore Civico presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.
Art. 73
Decadenza e revoca
l. In caso di perdita dei requisiti prescritti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista per la decadenza dei Consiglieri comunali.
2. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Aggiornato il

31/10/2008