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Regione: Calabria

Comune di Acri (CS)

N. abitanti:

21420

Difensore Civico

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Disciplina del Difensore Civico nello Statuto

Adozione

Deliberazione C.C. n. 32 (9/10/2002)

Modifica

TITOLO II - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO III - DIFENSORE CIVICO
Art. 22 - Difensore Civico
1. E’ istituito il Difensore Civico comunale quale garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione del Comune.
2. Il Difensore Civico segnala, di propria iniziativa o su istanza dei cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell’Amministrazione Comunale, degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune.
3. Nei casi in cui viene iniziato un procedimento penale,
civile o amministrativo, le funzioni del Difensore Civico
sono inibite nelle materie oggetto del procedimento.
Art. 23 - Elezione e durata del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati; se tale quorum non si realizza, nelle successive sedute è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. 2. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che abbiano la necessaria competenza ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo, abbiano maturato al momento della elezione i trentacinque anni di età e non superato i sessantacinque e diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio. 3. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni dalla data della elezione e non è rieleggibile; allo stesso viene riconosciuta una indennità di carica pari a 1/5 di quella spettante al Sindaco, da prevedere in apposito capitolo di bilancio.
Art. 24 - Incompatibilità e revoca
1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:
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a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o
incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento Italiano ed Europeo; i
consiglieri regionali, provinciali, comunali e degli Enti
sovracomunali; c) i membri di Organi di Controllo degli atti;
d) gli amministratori di Enti o di Aziende dipendenti dal
Comune o alle quali il Comune partecipa; e) gli amministratori di Enti sovracomunali; f) i candidati alle elezioni amministrative negli ultimi 5 (cinque) anni e i consiglieri comunali e gli assessori cittadini negli ultimi 10 (dieci) anni;
g) i dirigenti nazionali, regionali, provinciali e locali
di partiti, associazioni politiche e sindacali. 2. In caso di perdita dei requisiti prescritti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dall’incarico,
per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, dal Consiglio Comunale con gli stessi quorum previsti per la nomina.
4. Nell’eventualità che il Difensore Civico intendesse
presentare la propria candidatura in una qualsiasi
competizione elettorale, dovrà rassegnare le dimissioni
dalla carica almeno sei mesi prima della competizione
medesima e in caso di elezioni anticipate, entro la data
di emissione del decreto di convocazione dei comizi. In
tali casi le dimissioni sono immediatamente operative,
irrevocabili e non vi è obbligo di presa d’atto. Il
Consiglio Comunale procede ad altra nomina entro il
termine di cui al terzo comma del successivo articolo 24.
Art. 25 - Funzioni del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista
la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.
2. Il Difensore Civico per l’adempimento dei suoi
compiti può chiedere l’esibizione, senza limiti del
segreto d’ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi
all’oggetto del proprio intervento; ottenere tutte le
informazioni circa lo stato della pratica e le cause
delle eventuali disfunzioni; accedere a qualsiasi ufficio
per ulteriori accertamenti.
3. Il Difensore Civico è tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d’ufficio.
4. Il difensore Civico partecipa di diritto, come
osservatore, alle riunioni del Consiglio Comunale senza
diritto alla parola né’ al voto ancorché’ consultivo. Può
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inoltre partecipare, su invito del Sindaco, alle riunioni
della Giunta. Esprime la propria opinione solo se richiesta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio.
5. E’ fatto assoluto divieto ai consiglieri comunali e ai
componenti dell’esecutivo di rivolgere sollecitazioni al Difensore Civico.
6. Il Difensore Civico attua interventi finalizzati a
rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e
professionali che limitano l’esercizio dei diritti previsti dalle norme vigenti.
Art. 26 - Uffici e mezzi del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico opera presso un ufficio attrezzato
messo a disposizione dal Comune e si avvale all’occorrenza della collaborazione di funzionari, impiegati e personale ausiliario proveniente dai ruoli comunali o da Enti dipendenti.
Art. 27 - Rapporti con il Consiglio Comunale
1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro
il primo bimestre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, corredata anche da eventuali proposte di innovazioni amministrative.
2. Il Difensore Civico di propria iniziativa può inviare
in ogni momento relazioni al Consiglio comunale su
specifiche questioni che necessitino di particolare e
rapida valutazione e, a richiesta, può essere sentito dal
Consiglio e dalle Commissioni.
3. Qualora il Difensore Civico rassegna dimissioni volontarie, il Consiglio Comunale ne prende atto e ne elegge un altro entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione. Presa d’atto e nomina possono avvenire nella stessa seduta. Sino a tale elezione il Difensore Civico dimesso resta in carica per il principio della “prorogatio”.
Art. 28- La conferenza dei servizi
1. L’Amministrazione indice annualmente, entro il primo semestre, una conferenza dei servizi locali d’intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territorialmente riconosciute.
2. La conferenza dei servizi, avviata dal Sindaco o da
un suo delegato che anche la conclude, fa il bilancio
dell’andamento della qualità, quantità, efficienza ed
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efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il
miglioramento di essi.
3. Il Difensore Civico ha l’obbligo nell’occasione di svolgere una propria relazione su eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi e, se del caso, proponendo provvedimenti migliorativi. 4. Le associazioni dell’utenza, i responsabili dei servizi comunali e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
5. Le risultanze della conferenza sono fatte proprie dal
Consiglio Comunale, che può assumere eventuali iniziative
in materia di sua competenza.
6. Apposito capitolo di bilancio prevede la spesa per la conferenza dei servizi.

Aggiornato il

31/10/2008