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Regione: Puglia

Comune di Adelfia (BA)

N. abitanti:

17137

Difensore Civico

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Disciplina del Difensore Civico nello Statuto

Adozione

Modifica

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO III
Modalità di partecipazione
Art. 63
Istituzione del difensore civico
1. L’istituzione del difensore civico è finalizzata a garanzia dell’imparzialità e del
buon andamento dell’amministrazione comunale, delle aziende, istituzione e società di
capitale a prevalente partecipazione pubblica.
2. Il difensore civico, su segnalazione di qualsiasi cittadino o associazione, ovvero di
propria iniziativa, interviene presso gli organi del comune, presso il segretario e i
funzionari a seconda delle rispettive competenze, nonché presso gli omologhi organi delle
istituzioni, delle aziende speciali e delle società di capitale a prevalente partecipazione
pubblica, per verificare la regolarità del procedimento amministrativo, la tempestività
dell’adozione di decisioni o di atti, le situazioni di inerzia e quant’altro possa impedire il
buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, delle sue aziende, istituzioni ed
enti dipendenti. Non può sindacare l’attività imprenditoriale delle aziende speciali e delle
società di capitale.
3. Qualora il difensore civico rilevi abusi, irregolarità, ritardi ingiustificati o difformità
di trattamento dei cittadini a fronte di situazioni omogenee ovvero evidenti violazioni delle
norme di buona amministrazione, ne fa relazione al consiglio comunale.
4. In ogni circostanza, il difensore civico correda le sue segnalazioni con le proposte, i
suggerimenti e le indicazioni ritenute opportune.
5. Il difensore civico può richiedere ai responsabili degli uffici comunali, delle
istituzioni e delle aziende, copia di ogni atto e documento, ancorché coperti da riserva
verso il pubblico, e acquisire direttamente ogni informazione e notizia che gli sia utile per
l’espletamento del mandato.
6. I capi dei servizi non possono opporre il segreto d’ufficio se non in casi
espressamente previsti dalla legge e sono tenuti a corrispondere direttamente e
sollecitamente alle richieste. Qualora la richiesta del difensore civico non sia evasa nel
termine di quindici giorni, viene rinnovata con la fissazione di un termine, scaduto il quale,
il difensore civico segnala l’inadempienza al sindaco e al segretario, per l’avvio del
procedimento disciplinare a carico dei responsabili.
7. Il difensore civico e tutti i componenti del suo ufficio sono tenuti al rispetto del
segreto d’ufficio.
8. Il difensore civico, congiuntamente al consigliere anziano ed al Segretario
Generale, giudica sulla legittimità ed ammissibilità del referendum.
Art. 64
Relazioni periodiche
1. Il difensore civico redige una sintetica relazione annuale degli interventi effettuati,
indicando il risultato degli interventi o la fase procedimentale degli stessi; sono omessi i
riferimenti nominativi alle persone.
La relazione è inviata al consiglio comunale e pubblicata nell’albo pretorio per 30
giorni.
Art. 65
Nomina del difensore civico
1. Il Consiglio Comunale nomina il difensore civico, in seduta pubblica, con la partecipazione
di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati e con la maggioranza dei due
terzi dei consiglieri assegnati; se l’elezione non avviene nella prima seduta, è ripetuta
nella seduta successiva che si terrà nel corrispondente giorno della settimana seguente
con le stesse modalità; in caso di secondo esito negativo, il consiglio comunale sarà
riconvocato sempre nella prima settimana di ogni mese successivo fino al
raggiungimento della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, sia come
quorum strutturale che funzionale.
2. Possono essere nominati alla carica di difensore civico coloro che:
- siano residenti da almeno cinque anni nel territorio comunale;
- siano in possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economiche,
oppure in altre discipline purché abbiano maturato esperienze in campo
amministrativo;
- siano provvisti dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per la carica
di consigliere comunale;
- non abbiano riportato condanne penali e che godano di notoria stima e reputazione.
3. Non possono candidarsi a difensore civico:
- i titolari di qualsiasi carica pubblica elettiva;
- i membri del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali;
- coloro che siano direttamente interessati in attività di commercio, di industria, di
artigianato e servizi produttivi nell’ambito del territorio comunale;
- coloro che non siano risultati eletti nelle ultime elezioni amministrative comunali,
provinciali e regionali;
- coloro che ricoprono incarichi negli organismi dirigenti di partito.
4. Durante l’espletamento del mandato, al difensore civico si applica la condizione di
incompatibilità con cariche pubbliche elettive.
5. Durante l’espletamento del mandato, l’amministrazione comunale non dovrà
affidare incarichi professionali al difensore civico, che a sua volta non potrà assumere
incarichi professionali remunerati che lo mettano nella condizione di controparte dell’Amministrazione.
6. Gli aspiranti alla nomina di difensore civico devono presentare, presso la segreteria
comunale, apposita domanda diretta al sindaco, con relativa documentazione comprovante
il possesso dei suddetti requisiti, entro trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio
dell’avviso emanato dal sindaco.
7. Le domande devono essere vagliate dalla giunta e proposte al voto del consiglio
comunale entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
Art. 66
Durata in carica
1. Il difensore civico dura in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera di
nomina e può essere confermato una volta soltanto.
2. La nomina del successore deve aver luogo prima di due mesi dalla scadenza del
mandato, in modo da garantire la continuità dell’azione dell’organo.
3. Qualora al momento della scadenza dell’organo il consiglio comunale sia in periodo
di rinnovo, la funzione del difensore è prorogata sino al termine del mese successivo a
quello in cui si è proceduto alla nomina del successore che dovrà avvenire entro 90 giorni
dall’insediamento del nuovo consiglio comunale.
Art. 67
Rapporti con il Consiglio Comunale
1. Le relazioni del difensore civico e le sue segnalazioni sono sottoposte a discussione
del consiglio comunale dopo essere state rimesse in copia, a cura del Presidente del
Consiglio o del Sindaco, a tutti i capigruppo consiliari.
2. La discussione si conclude con la formulazione degli indirizzi necessari ad
eliminare gli inconvenienti segnalati dal difensore civico, se attengono a questioni
strutturali o permanenti.
3. Il difensore civico dovrà tenere una relazione annuale per illustrare l’operato svolto
in apposita seduta del Consiglio Comunale; di tale relazione sarà data ampia informazione
alla cittadinanza mediante le forme di pubblicità più adeguate.
Art. 68
Cause di cessazione dall’incarico
1. Il difensore civico può essere revocato, per inadempienza alle sue funzioni, con
motivata delibera consiliare assunta in seduta segreta con la maggioranza dei due terzi dei
consiglieri assegnati.
2. È dichiarato decaduto per cause di ineleggibilità o incompatibilità, originarie o
sopravvenute, previa contestazione e con la procedura di cui all’art. 69 del TUEL n.
267/2000.
Art. 69
Dotazione organica
1. Il difensore civico ha la propria sede nel palazzo comunale; ha autonomia
organizzativa ed operativa.
2. La Giunta Comunale, con proprio atto, fissa l’organizzazione ed il funzionamento
per l’ufficio del difensore civico.
3. Nel bilancio comunale appositi capitoli di spesa prevedono gli stanziamenti
necessari per il funzionamento dell’ufficio del difensore civico.
Art. 70
Competenze economiche
1. Al difensore civico compete un’indennità mensile pari al 50% di quella attribuita al
sindaco.
Art. 71
Attività di controllo del difensore civico
1. Spetta al difensore civico il controllo eventuale su richiesta delle minoranze e nei
limiti delle illegittimità denunziate, sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio quando
esse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di
rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
2. Detto controllo è esercitato solo quando un quinto dei consiglieri comunali ne
faccia richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro 10 giorni
dall’affissione all’Albo pretorio.
3. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà
comunicazione all’Ente, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi
riscontrati. In tal caso, se l’Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista
efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio.

Aggiornato il

31/10/2008