Il Centro diritti umani
DatabaseDeliberazione C.C. n. 78 (29/7/1994)
TITOLO IV - IL DIFENSORE CIVICO
Art. 66
Il difensore civico
1. È istituito nel Comune di Adrano l'ufficio del Difensore civico, il quale svolge un ruolo di
garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione Comunale,
segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. L'elezione, la durata in carica, i requisiti di eleggibilità e le funzioni sono stabilite dalla
legge e dal presente Statuto.
Art. 67
Attribuzioni e prerogative del Difensore civico
1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria
iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le Istituzioni, i concessionari di servizi
pubblici o le società che gestiscono pubblici servizi nell'ambito del territorio comunale per
accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che i provvedimenti
siano correttamente e tempestivamente emanati.
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2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato entro il termine di giorni
dieci e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il
segreto d'ufficio; può altresì proporre di esaminare la pratica congiuntamente al
responsabile del servizio o del singolo procedimento e richiedergli eventuali relazioni.
3. Acquisite tutte le informazioni utili, comunica per iscritto il proprio parere al cittadino o
associazione che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli Organi
competenti a provvedere entro il termine di giorni 20; segnala agli Organi sopraordinati le
disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
4. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore
civico, l'Amministrazione ha l'obbligo di specifica
motivazione. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il
persistere di irregolarità o vizi procedurali. Egli invia apposita relazione al Segretario
Generale in ordine alle inadempienze riscontrate.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico ha diritto di accesso agli uffici e di
ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative ai singoli procedimenti per i quali sia stato
interessato ed ha diritto di ottenere a richiesta, senza alcun onere di spesa, copia degli atti
dell'Amministrazione Comunale, di quelli da essa richiamati e dei documenti istruttori.
6. Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività
del Difensore civico.
Art. 68
Rapporti con il Consiglio Comunale
l. Il Difensore civico presenta semestralmente dalla data della nomina al Consiglio una
relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nel semestre precedente, distinguendo
gli interventi effettuati su richiesta dei cittadini da quelli di propria iniziativa, dalla quale
dovranno risultare in sintesi le disfunzioni riscontrate, i suggerimenti per la loro eliminazione
e proposte concrete dirette al raggiungimento di un effettivo miglioramento del buon
andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa dell'Ente nei confronti dei propri
amministrati.
2. La relazione viene discussa nella prima adunanza utile successiva del Consiglio
Comunale e adeguatamente pubblicizzata nelle forme e nei modi ritenuti più adeguati.
3. Il Difensore civico, qualora ritenga opportuno segnalare fatti e situazioni di particolare
importanza o, comunque, meritevole di urgente segnalazione, può, in qualsiasi momento
farne segnalazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
4. Inoltre, per effetti e situazioni che, per il loro carattere di contingibilità ed urgenza,
richiedano un pronto ed immediato intervento da parte degli Organi del Comune, il
Difensore civico può richiedere di essere ascoltato dalla Giunta e dalle Commissioni
Consiliari.
Art. 69
Organizzazione e mezzi
1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Comune o in idonei locali messi a
disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. La Giunta Municipale assicura al Difensore civico il personale occorrente e le
attrezzature necessarie al buon funzionamento dell'istituto.
3. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o
funzionale dagli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto ed
all'osservanza dell'Ordinamento vigente.
4. Annualmente viene previsto nel bilancio un fondo da porre a disposizione del Difensore
civico per consentirgli di organizzare in assoluta autonomia le attività di competenze del
suo ufficio.
Art. 70
Elezioni, requisiti ed incompatibilità
1. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto
ed a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, tra coloro
che hanno presentato istanza al Comune. A tal fine il Sindaco pubblica un apposito avviso
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con l'indicazione dei requisiti previsti e con la richiesta di presentare il curriculum da parte
degli interessati.
2. Il Difensore civico deve essere scelto fra i cittadini residenti nel Comune da almeno un
anno e di comprovata esperienza amministrativa che diano la massima garanzia di
indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa e siano
in possesso di ottime referenze di carattere morale e civile. È richiesto il possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche e di età
non inferiore a 45 anni e non superiore a 65 anni..
3. Per essere eletti all'ufficio del Difensore civico i cittadini devono essere in possesso dei
requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per la elezione alla carica di
consigliere comunale.
4. L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con:
a) Lo stato di membro del Parlamento, Amministratore o Consigliere regionale, provinciale
e comunale, membro delle Unità Sanitarie Locali, nonché con l'avere ricoperto una delle
cariche predette negli ultimi 4 anni o la carica di Assessore comunale nello stesso periodo;
b) Le funzioni di Amministratore di Azienda, Consorzio, Istituzione, Ente o Società
dipendenti o controllati dal Comune;
c) La qualità di componente del CO. RE. CO. negli ultimi 4 anni;
d) La qualità di Revisore dei Conti negli ultimi 4 anni;
e) L'avere ascendenti o discendenti che siano amministratori, consiglieri, segretario o
dipendenti del Comune.
5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza
dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro e non oltre giorni 20 (venti)
dalla sua contestazione.
Art. 71
Durata in carica, decadenza e dispensa
1. Il Difensore civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha
eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere
riconfermato una sola volta.
2. Decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per
sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo. La
decadenza è pronunciata con provvedimento del Consiglio Comunale su proposta di uno o
più consiglieri e previa contestazione all'interessato.
3. Non è soggetta a revoca, salvo che per comprovata inerzia e/o per grave inadempienza
ai doveri del suo ufficio o per i motivi di cui all'art. 68 1 ° comma. La revoca è pronunciata
con provvedimento motivato dal Consiglio Comunale adottato con il voto di maggioranza
assoluta dei consiglieri presenti in aula.
4. Può essere, altresì, dispensato dall'ufficio per dimissioni.
5. Il Consiglio Comunale deve essere riunito nel termine di giorni 30 per la nomina del
successore.
Art. 72
Indennità di funzione
1. Al Difensore civico spettano le indennità ed i rimborsi con le modalità e nella
misura stabilita dalle leggi vigenti per l'Assessore comunale.
31/10/2008