Il Centro diritti umani
DatabaseAntonella Marotto
Piazza Bocchi, 3 - 45011 Adria (RO)
Deliberazione C.C. n. 196 (16/12/1991)
Deliberazione C.C. n. 56 (27/4/2004)
TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 49 - Difensore civico e suo ruolo
1. Nel quadro delle iniziative intese a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l’imparzialità, la trasparenza e l’accesso all’attività dell’Amministrazione Comunale, nonché il suo buon andamento, è istituito l’Ufficio del Difensore Civico.
2. L’Amministrazione Comunale doterà l’Ufficio suddetto di idonea sede ed attrezzature, nonché degli altri mezzi necessari per il suo regolare funzionamento.
Art. 50 - Elezione del Difensore civico
1. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti per legge per l’elezione a Consigliere Comunale e della necessaria preparazione ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo.
Art. 51 - Modalità di elezione a Difensore civico
1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione, si terranno successive sedute, entro 30 giorni, nelle quali sarà sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 52 - Durata in carica del Difensore civico
1. Il Difensore Civico resta in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.
2. Il Difensore Civico decade di diritto dalla carica qualora perda anche uno solo dei requisiti previsti per l'elezione a consigliere comunale o venga a trovarsi in una delle incompatibilità previste dal successivo art. 53.
Art. 53 - Incompatibilità alla carica del Difensore civico
1. L’Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con:
• la carica di membro del Parlamento;
• la carica di Consigliere Comunale, Provinciale, Regionale;
• l’essere amministratore, contabile, dirigente tecnico o amministrativo di Enti, istituzioni, società e consorzi di qualsiasi natura operanti nel territorio comunale;
• l’essere Ministro di Culto;
• l’essere membro di organismi dirigenti a qualsiasi livello di raggruppamenti politici e sindacali.
2. Non potrà, inoltre, ricoprire la carica di difensore civico colui che ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti ed affini fino al terzo grado, che siano amministratore, segretario o dipendente a tempo indeterminato del comune.
Art. 54 - Revoca del Difensore civico
1. Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o per documentata inadempienza, a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. La mozione deve essere approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
Art. 55 - Compiti del Difensore civico
1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini, singoli o associati, di associazioni, di Enti, di società che abbiano una pratica in corso, il Difensore Civico interviene presso l’Amministrazione Comunale affinché i procedimenti amministrativi abbiano corso regolare e gli atti siano tempestivamente emanati.
2. I Consiglieri Comunali, in funzione della loro carica, non possono proporre istanze nei casi anzidetti al Difensore Civico.
3. Il Difensore Civico può intervenire d’ufficio ogni qualvolta riscontri casi analoghi a quelli segnalati con istanza.
4. Il difensore civico esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio nelle materie, forme, modi e termini stabiliti dalla legge.
Art. 56 - Esibizione di atti e documenti al Difensore civico
1. Il Difensore Civico può chiedere l’esibizione, sempre che non coperto da segreto d’ufficio, di ogni atto e/o documento relativo all’oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile dell’ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi, delle carenze segnalati; può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti.
2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto a conoscenza in virtù del suo ufficio e/o che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle vigenti leggi.
Art. 57 - Audizione del Difensore civico
1. Il Difensore Civico può essere ascoltato per riferire su aspetti generali della propria attività o in ordine ad aspetti particolari dal Sindaco, dal Consiglio, dalla Giunta, dal Presidente del Consiglio e dalle Commissioni Consiliari.
2. Il Difensore Civico è tenuto ad inviare annualmente al Consiglio Comunale una relazione inerente l’attività svolta.
Art. 58 - Indennità al Difensore civico
1. Al Difensore Civico spetta una indennità fissata dal Consiglio Comunale. Detta indennità rimane invariata per tutta la durata dell’incarico.
31/10/2008