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Regione: Campania

Comune di Afragola (NA)

N. abitanti:

63855

Difensore Civico

Contatti

Risorse

Disciplina del Difensore Civico nello Statuto

Adozione

Deliberazione C.C. n. 105 (23/6/2006)

Modifica

TITOLO V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 58
Funzioni ed ambito di operatività
01. Il Consiglio Comunale può istituire la figura del Difensore Civico.

1. Il difensore civico è al servizio esclusivo dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del comune.

2. Il difensore civico, quale garante dell'imparzialità, del buon andamento e della correttezza dell'azione amministrativa, agisce a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di cittadini, stranieri, apolidi, enti e formazioni sociali, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità previste dal regolamento.

3. Il difensore civico opera nei confronti dell'amministrazione comunale, delle aziende speciali, istituzioni ed enti da loro controllati, nonché dei concessionari di pubblico servizio, intervenendo, anche di propria iniziativa, nei casi di inerzie, ritardi, omissioni od illegittimità che si verifichino nel corso del procedimento.

4. (Soppresso)


Art. 59
Requisiti per l’accesso alla carica – modalità di elezione – durata in carica – decadenza, revoca e dimissioni

1. Il difensore civico è eletto tra soggetti in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, dotati di specifica qualificazione in discipline economiche – giuridiche, comprovata dal possesso della laurea in materie economiche – giuridiche o equipollenti.

2. Non possono ricoprire la carica di difensore civico:
a) i candidati nelle elezione del consiglio comunale in carica;
b) coloro che non siano cessati da almeno tre anni da uffici di rappresentanza politica in assemblea elettiva dello stato, delle regioni, degli enti locali;
c) coloro che non siano cessati da almeno 4 anni da incarichi amministrativi, professionali e dirigenziali presso il comune, presso istituzioni, aziende, enti, società controllate dal comune o alle quali il comune medesimo abbia affidato la questione di pubblici servizi ;
d) coloro che non siano cessati da almeno 1 anno da incarichi direttivi di qualsiasi genere in organizzazioni politiche o sindacali, ovvero in organi di controllo e vigilanza amministrativa.
3. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, sulla scorta di candidature le quali, con le modalità previste dal regolamento, possono essere sottoposte al vaglio di un significativo campione di elettori del comune, rappresentativo di tutte le fasce sociali.
4. Il difensore civico può essere revocato dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni.
5. Il mandato del difensore civico ha la durata di tre anni. Egli è rieleggibile per una sola volta.
6. Il presidente pone all’ordine del giorno del consiglio comunale la prima elezione del difensore civico, dopo l’espletamento della procedura istruttoria prevista dal regolamento, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente statuto.

Art. 60
Poteri del difensore civico

1. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su richiesta degli interessati.

2. Il difensore civico può:
a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
b) accedere direttamente alle strutture dell'amministrazione per compiervi accertamenti e per acquisirvi elementi conoscitivi;
c) chiedere l'esibizione ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento;
d) convocare il responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio competente, al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato del procedimento e sui motivi che si frappongono alla tempestiva conclusione dello stesso, nonché di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
e) richiedere la promozione dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione.

3. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle informazioni, di cui sia venuto a conoscenza, in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

Art. 61
Ufficio del difensore civico

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il difensore civico dispone di una struttura organizzativa indipendente, di personale e di risorse finanziarie adeguati.

2. Il difensore civico può coordinare la propria attività con quella di altri difensori civici, anche attraverso l'uso di strutture comuni, sulla base di apposite convenzioni.

3. Con la deliberazione di nomina, il consiglio comunale determina le risorse finanziarie, il personale e le strutture tecniche dell'ufficio del difensore civico.

Art. 62
Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico trasmette annualmente al consiglio una relazione, di cui il regolamento per l’esercizio delle funzioni del difensore civico comunale indica i contenuti necessari.

2. Egli è sentito dal consiglio o dalle sue commissioni periodicamente o su sua richiesta, ovvero per loro deliberazione specifica.

Art. 63
Trattamento economico

1. Il regolamento per l’esercizio delle funzioni del difensore civico comunale disciplina l’indennità di funzione del difensore civico.

Aggiornato il

31/10/2008