Torna alla visualizzazione normale
Mondi vitali nello spazio glocale
Parole chiave
Vedi tutte le parole chiave
A A+ A++

Regione: Campania

Comune di Agerola (NA)

N. abitanti:

7364

Difensore Civico

Contatti

Risorse

Disciplina del Difensore Civico nello Statuto

Adozione

Deliberazione C.C. n. 39 (5/6/1991)

Modifica

Deliberazione C.C. n. 47 (30/12/2006)

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO IV Difensore civico
ART. 40
Nomina
1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scel-to in forma di con¬venzionamento con altri comuni, a scrutinio segreto e a maggio-ran¬za dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. Ciascun cittadino, che abbia i requisiti di cui al comma 3 e che non si trovi nelle condizioni di cui al successivo comma 5, può far pervenire la propria candi-datura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco, previo controllo dei re¬quisiti.
3. La designazione del difensore civico deve av¬venire tra persone che per pre-parazione ed espe¬rienza diano ampia garanzia di indipendenza, pro¬bità e compe-tenza giuridico amministrativa e sia¬no, perciò, in possesso di un titolo di studio e di un curriculum professionale adeguati.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed e-sercita le sue fun¬zioni fino all’insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità al¬la carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, pro¬vinciali e comunali, i membri dei consorzi tra co¬muni e delle comunità montane, i membri del co¬mitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridi-che, enti, istitu¬ti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da es¬sa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;
e) il coniuge o chi sia legato da rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
ART. 41
Decadenza
1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condi-zione che ne ostereb¬be la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause ine-renti l’amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio co¬munale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri;
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza na¬turale dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.
ART. 42
Funzioni
1. Il difensore civico ha il compito di interveni¬re presso gli organi e uffici del Comune allo sco¬po di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regola-menti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro ri¬chiesta degli interessati o per ini-ziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto, o il rego-lamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibi-le, venga elimi¬nata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri di¬ritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affin¬ché a tutti i cittadini siano ricono-sciuti i medesi¬mi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio in¬teressamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 127, comma 1, del dlgs 267/2000, secondo le modalità previste dal 2° comma del medesimo art.. 127 dlgs citato.
ART. 43
Facoltà e prerogative
1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizio-ne dall’ammini¬strazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature ne-cessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell’esercizio del suo man¬dato può consultare gli atti e i documenti in pos¬sesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richieder-gli documenti, no¬tizie, chiarimenti senza che possa essergli oppo¬sto il segreto di ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro trenta gior¬ni l’esito del proprio operato, ver-balmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’inter¬vento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ri¬tardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l’or¬gano competente ad adottare gli atti ammini¬strativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. È’ facoltà del difensore civico, quale garan¬te dell’imparzialità e del buon an-damento delle attività dell’amministrazione comunale, di presenziare, senza dirit-to di voto o di intervento, alle sedute pubbliche del¬le commissioni concorsuali, a-ste pubbliche, lici¬tazioni private, appalti concorso. A tal fine de¬ve essere informa-to della data di dette riunioni.
ART. 44
Relazione annuale
1. Il difensore civico presenta ogni anno, en¬tro il mese di marzo, la relazione re-lativà all’at¬tività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzio-ni, i ritardi e le illegit¬timità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni, allo scopo di eliminar¬le.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte ri¬volte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubbli¬ci, nonché a garantire l’imparzialità delle deci¬sioni.
3. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 60 giorni.


ART. 45
Indennità di funzione
1. Al difensore civico è corrisposta una inden¬nità di funzione il cui importo è de-terminato an¬nualmente dal consiglio comunale.

Aggiornato il

31/10/2008