Il Centro diritti umani
DatabaseDeliberazione C.C. n. 34 (20/11/2003)
Titolo III - DIFENSORE CIVICO
Art. 47
Istituzione
Il Consiglio comunale può istituire l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo del garante dell' imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
Egli ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini, singoli o associati, o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell' amministrazione comunale, degli Enti, delle aziende dipendenti dal Comune o alle quali il medesimo ha affidato servizi di pubblica utilità.
Art. 48
Nomina del difensore civico
Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, su proposta dei gruppi consiliari, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora non si dovesse raggiungere tale quorum, si procederà ad una seconda votazione al termine della quale viene eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
Egli resta in carica un anno, esercitando le sue funzioni fino all'elezione del successore.
Il difensore civico può essere rieletto per una sola volta.
La sua designazione deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa. A tal proposito potrà presentare domanda di iscrizione: il cittadino laureato residente in Agira che abbia compiuto il quarantesimo anno di età, con esperienza quinquennale maturata solo nella Pubblica Amministrazione senza note di demerito, in qualità di Funzionario Direttivo o come docente oppure come Amministratore, intendendosi per Amministratore i Consiglieri e Assessori Comunali e Provinciali o più alte cariche elettive di Comuni, Province, Regioni, Stato.
Art. 49
Incompatibilità e decadenza
Non può essere nominato difensore civico:
- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- i membri delle unità sanitarie locali, solo se in carica;
- i ministri di culto;
- gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché gli Enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali.
Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza dei doveri d'ufficio, con la maggioranza assoluta.
Art. 50
Mezzi e prerogative
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministratore comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell' ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, sentito il parere del segretario comunale. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini i prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili, dà verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo, agli organi competenti, a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni gli abusi e le carenze riscontrati.
L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
Art. 51
Rapporti con il Consiglio
Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nel mese successivo e resa pubblica.
In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, chiedere al Sindaco di relazionare al Consiglio comunale. La richiesta è iscritta all'O.d.G. del primo Consiglio utile.
Art. 52
Indennità di funzione
Al difensore civico viene corrisposta l'indennità fissata dal Consiglio comunale in misura non superiore a quella corrisposta agli Assessori comunali.
31/10/2008