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Regione: Toscana

Comune di Agliana (PT)

N. abitanti:

16078

Difensore Civico

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Disciplina del Difensore Civico nello Statuto

Adozione

Deliberazione C.C. n. 136 (10/10/1991)

Modifica

Deliberazione C.C. n. 53 (25/9/2001)

TITOLO IV - AZIONE POPOLARE, CONCILIAZIONE, COMPOSIZIONE DEI DISSIDI - DIFENSORE CIVICO
SEZIONE II
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 56
Istituto e prerogative
1. È istituito, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione, l'ufficio del Difensore civico.
2. Il Comune può convenzionarsi con altri Comuni del territorio per la creazione di un Difensore Civico Unico qualora il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta, lo giudichi opportuno e conveniente.
3. Il Difensore civico segnala, su istanza anche oralmente espressa, o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi della Amministrazione nei confronti dei cittadini.
4. Le segnalazioni sono fatte agli organi elettivi del Comune secondo le rispettive competenze di emanazione dei provvedimenti o di sovrintendenza e controllo sugli uffici interessati. L'organo adito deve fornire tempestiva comunicazione sui provvedimenti intrapresi o che intende intraprendere per dare soluzione al problema segnalato
5. Il Difensore civico può intervenire direttamente convocando il responsabile dell'ufficio o servizio interessato e può con esso esaminare il procedimento in corso, concordando eventualmente i termini per la conclusione. Di ciò dà notizia a chi abbia richiesto l'intervento ed al Sindaco.
6. Il funzionario responsabile non può rifiutare la convocazione né opporre, salvo i casi previsti dalla legge, il segreto d'ufficio. È tenuto a fornire, se richiesto, relazione scritta sullo stato del procedimento.
7. La richiesta del Difensore civico costituisce provvedimento legalmente emesso da autorità per ragioni di giustizia. Il funzionario che omette risposta o la rende in modo palesemente insufficiente è sottoposto alle sanzioni ed alle responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Art. 57
Ambito di intervento
1. Il Difensore civico può intervenire, oltre che nei confronti del Comune, presso le Aziende speciali, le Istituzioni, i Consorzi, le Società che gestiscono servizi pubblici e presso ogni altro ente od azienda sottoposto alla vigilanza del Comune.
2. Può intervenire inoltre presso i pubblici uffici, gli enti, le società, le associazioni, le fondazioni e ogni altro soggetto che a tal fine si convenzioni con il Comune. Le convenzioni sono sottoscritte dal Sindaco, previa la deliberazione del Consiglio comunale e sentito il Difensore civico.
Art. 58
Rapporti con gli organi comunali
1. Il Difensore civico, entro il mese di gennaio di ogni anno, presenta al Consiglio comunale una relazione riepilogativa della attività svolta, segnalando i casi di più evidente ritardo, disfunzione, omissione, formulando proposte per gli opportuni rimedi.
2. In qualunque tempo può essere sentito, di sua iniziativa o essendone richiesto, dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio e dalle Commissioni consiliari, dal Collegio dei revisori, dagli organi di amministrazione di aziende o istituzioni o da ogni altro organismo connesso con pubblici uffici o servizi. Chiunque ne sia il promotore, gli incontri devono aver luogo tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni da quando ne sia stata formulata la richiesta.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono richiedere, nell'ambito delle loro competenze, l'intervento del Difensore civico, anche allo scopo di dirimere controversie fra i diversi organi e con la struttura amministrativa.
Art. 59
Requisiti
1. Il Difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e civile, e deve offrire la massima garanzia di indipendenza, obbiettività, competenza giuridica ed amministrativa e deve essere ritenuta idonea ad assolvere alla funzione di difensore dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.
2. Non può ricoprire l'incarico chi si trovi nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali. L'incarico è comunque incompatibile con la carica di consigliere, con qualunque altra carica elettiva pubblica e con incarichi direttivi in partiti politici.
Art. 60
Candidature
1. Ogni candidatura per la elezione del Difensore civico deve essere corredata da una adeguata relazione curricolare e sottoscritta nelle forme di legge da almeno cinquanta elettori.
2. Non possono sottoscrivere candidature gli amministratori, i dipendenti del Comune, delle aziende, istituzioni ad esse appartenenti, dei consorzi dei quali il Comune fa parte, nonché i titolari, i legali rappresentanti ed i dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi.
3. Le candidature devono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso con il quale il Sindaco informa che deve procedersi alla elezione del Difensore civico.
Art. 61
Elezione
1. Il Difensore civico è eletto da una Assemblea formata dai consiglieri comunali, da un rappresentante per ognuno dei soggetti della partecipazione iscritti nella prima e nella seconda parte del Pubblico Registro e da tre rappresentanti per ognuna delle Consulte comunali. Non possono far parte della Assemblea coloro che abbiano sottoscritto candidature.
2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature. Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
3. L'Assemblea procede alla verifica della regolarità delle candidature e ne delibera, a maggioranza assoluta dei componenti la ammissibilità.
4. L'elezione ha luogo per appello nominale a scrutinio segreto, su lista nella quale devono essere riportati tutti i candidati ammessi; si procede al voto anche nel caso sia stato ammesso un solo candidato. Risulta eletto il candidato che abbia riportato almeno i due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea.
5. Qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza richiesta, il Presidente aggiorna la seduta, riconvocando l'Assemblea entro i successivi otto giorni. In caso di ulteriore votazione infruttuosa è sufficiente la maggioranza assoluta.
6. Il verbale della Assemblea è approvato e reso esecutivo dal Consiglio comunale nei successivi cinque giorni. Il Consiglio provvede altresì a dotare l'ufficio dei mezzi necessari e ad assegnare al Difensore civico una indennità.
Art. 62
Durata in carica, decadenza e revoca
1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Decade per la sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Può essere revocato solo per gravi inadempienze o per il venir meno, anche indipendentemente dalla volontà soggettiva, dei requisiti di imparzialità e di autonomia di giudizio. La revoca è pronunciata dalla Assemblea competente per le elezioni, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Aggiornato il

31/10/2008