Il Centro diritti umani
DatabaseDanila Maria Giulia Fusè
Via S.Paolo, 24 20041 Agrate B.za (MI)
Deliberazione C.C. n. 45 (11/6/1991)
Deliberazione C.C. n. 23 (15/3/2007)
CAPO VII - IL DIFENSORE CIVICO
Art. 58 - Istituzione e ruolo
1. Il Comune prevede l'istituzione dell'Ufficio del difensore civico al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale stessa. Compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza dei cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Tali "segnalazioni" può effettuarle anche di propria iniziativa.
3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dal Comune o dagli Enti o Aziende da esso dipendenti, copie di documenti e informazioni in relazione alle varie questioni sottopostegli o sollevate d'ufficio e nel caso di resistenza o rifiuto, ad avanzare proposte al Sindaco per la promozione di procedimenti disciplinari nei riguardi dei funzionari o impiegati responsabili.
4. Il difensore civico nel caso che nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di atti fatti od omissioni che possono costituire reato ha l'obbligo di farne denuncia all'autorità giudiziaria a mente dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
Art. 59 - Requisiti
1. Il difensore civico è scelto fra i cittadini in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere e che per preparazione ed esperienza diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio e di competenza giuridico-amministrativa.
2. La carica di difensore civico è incompatibile:
a) con quella di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale;
b) con quella di membro del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni;
c) con la qualità di amministratore di enti o aziende dipendenti del Comune;
d) con l'esercizio di qualsiasi altra pubblica funzione e di attività professionale e imprenditoriale o commerciale, che gli impediscano la serenità di giudizio in relazione alla esistenza di contrapposti interessi.
3. In caso di perdita da parte del difensore civico eletto dei requisiti previsti o nel caso in cui insorga comunque incompatibilità, il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza.
Art. 60 - Nomina, durata in carica
1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati; se dopo tre votazioni, da tenersi in sedute separate, nessun candidato abbia ottenuto la predetta maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nella terza votazione il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età.
2. Il difensore civico dura in carica cinque anni e non è rieleggibile. Qualora presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio Comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione di scambio delle competenze e dei poteri, il difensore civico dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio" confermando tutti i poteri.
3. Il difensore civico può essere, inoltre, revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio Comunale con la maggioranza di quattro quinti dei Consiglieri assegnati.
Art. 61 - Attribuzioni
1. Il difensore civico, oltre a quanto previsto all'articolo 58, può intervenire per ottenere dagli uffici una più rapida definizione delle questioni pendenti presso l'Amministrazione Comunale relative ai suoi interventi, nonché di invitare il Sindaco a provvedere, anche con la formulazione di opportuni provvedimenti.
1-bis. Al difensore civico sono attribuite le funzioni di controllo delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta comunale nei casi previsti dall’articolo 17, commi 38 e 39 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. E' inoltre tenuto a trasmettere annualmente al Consiglio Comunale una relazione sul suo operato; altresì egli può inviare al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale i rilievi circa i ritardi e le inefficienze riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni al fine della eliminazione di essi.
3. Per quanto non regolato dal presente statuto, provvederà il regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla istituzione del difensore civico.
Art. 62 - Sede dell'ufficio, indennità di carica
1. L'ufficio del difensore civico ha sede nella sede municipale od in altro edificio determinato dal Consiglio Comunale e allo stesso deve essere messo a disposizione il personale necessario per l'espletamento delle sue funzioni.
2. Al difensore civico spetta una indennità pari a quella stabilita per gli Assessori.
31/10/2008