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Regione: Sicilia

Provincia di Agrigento (AG)

N. abitanti:

448053

Difensore Civico

Contatti

Risorse

Disciplina del Difensore Civico nello Statuto

Adozione

Deliberazione C.P. n. 160 (4/10/1995)

Modifica

TITOLO X - DIFENSORE CIVICO
Art.82
(Istituzioni e Funzioni)
1. E’ costituito l’Ufficio del Difensore Civico al fine di contribuire a garantire l’imparzialita’ ed il buon andamento dell’Amministrazione Provinciale, nonche’ delle aziende speciali e delle istituzioni dell’Ente, e degli enti pubblici convenzionati, nei limiti della materia oggetto di convenzione.
2. Su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero d’ufficio, il difensore civico segnala ai competenti organi della Provincia di Agrigento, delle aziende speciali e delle istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere segnalando ogni intervento che ritenga opportuno. Il difensore civico non puo’ intervenire a richiesta dei consiglieri e degli assessori provinciali nell’esercizio delle rispettive funzioni.
3. Il difensore civico svolge la propria attivita’ in piena liberta’ ed
indipendenza e non e sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.
4. Il difensore civico, per l’adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici della Provincia, delle aziende speciali e delle istituzioni nonche’ degli enti convenzionati, anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e d averne copia, nonche’ di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata, puo’ convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non puo’ essergli opposto il segreto d’ufficio ne’ la riservatezza.

Art.83
(Elezione)
1. Il difensore civico viene eletto dal Consiglio Provinciale di Agrigento col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini di provata esperienza professionale nel campo giuridico amministrativo. Il voto viene espresso in forma segreta. Dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, e’ sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il difensore civico dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo e puo’ essere rieletto per una sola volta.
3. In caso di dimissioni, il consiglio elegge il successore entro 45 giorni dalla presa d’atto. Nel frattempo i poteri del difensore civico dimessosi sono prorogati.
4. Per gravi motivi inerenti l’esercizio delle sue funzioni il difensore civico viene revocato dal Consiglio col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Art.84
(Ineleggibilita’)
1. Non sono eleggibili a difensore civico ovvero decadono di diritto dalla
carica:
a) i membri del Parlamento e del Governo, i Consiglieri e Assessori regionali, provinciali, comunali;
b) i membri dei Comitati regionali di controllo;
c) gli amministratori e i dipendenti delle aziende speciali ed istituzioni, gli
amministratori di enti o societa’ a partecipazione provinciale nonche’ i revisori dei
conti della Provincia;
d) i consulenti che prestino la loro opera per la Provincia e per gli organismi di cui
alla lettera c).
Art. 85
(Indennita’ e Dotazione)
1. Il difensore civico ha diritto ad una indennita’ di carica per le prestazioni svolte che sara’ stabilita con atto deliberativo dal Consiglio Provinciale, non superiore a quella percepita da un Assessore in carica.
2. La Provincia di Agrigento mette a disposizione del difensore civico adeguato personale, locali ed attrezzature. Prevede, inoltre, in sede di bilancio, un’apposito capitolo per le spese di funzionamento dell’ufficio.
3. Il personale assegnato al difensore civico puo’ essere trasferito previo consenso del predetto difensore civico.

Art.86
(Relazione annuale del Difensore Civico)
1. Il difensore civico presenta annualmente apposita relazione al Consiglio
Provinciale sull’attivita’ svolta, sui riscontri effettuati e sulle disfunzioni dell’attivita’
amministrativa.
2. La relazione del difensore civico e’ discussa dal Consiglio Provinciale nella prima seduta successiva alla presentazione della stessa.
3. Alla seduta partecipa il difensore civico.
4. In casi gravi ed urgenti riferisce al Consiglio, in ogni tempo, proponendo eventualmente i rimedi ed indicando le responsabilita’, fatti salvi i casi di competenza della magistratura.
5. Puo’ proporre al Consiglio Provinciale inchieste ed indagini amministrative

Aggiornato il

31/10/2008