Il Centro diritti umani
DatabaseChiara Angela Boenzi
Corso Matteotti, 6 - 82011 Airola (BN)
Deliberazione C.C. n. 17 (31/5/2002)
TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO IV - DIFENSORE CIVICO
Art. 39 - Nomina
1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con gli altri comuni o con la Provincia, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, dopo che siano risultate eventualmente infruttuose due precedenti votazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei tre quarti.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativo e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica tre anni ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i dirigenti di partiti politici;
c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca, anche occasionalmente, prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale ;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, con i suoi dipendenti o con il segretario comunale.
Art. 40 - Decadenza
1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale .
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di revoca, decadenza o dimissioni, il consiglio comunale è tenuto a provvedere alla nomina entro il termine di 60 giorni.
Art. 41 - Funzioni
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonchè il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri nei rapporti con l’Amministrazione.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinchè a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
Art. 42 - Facoltà e prerogative
1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
Art. 43 - Relazione annuale
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonchè a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo comunale, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa in consiglio comunale.
Art. 44 - Indennità di funzione
1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato dal consiglio comunale.
31/10/2008