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25/4/2013
Foto panoramica della sede del Palazzo dei diritti umani che ospita la Corte europea dei diritti umani, Strasburgo.
© Consiglio d'Europa

Corte di Strasburgo: i trasferimenti di richiedenti asilo in Italia in applicazione del Regolamento di Dublino non sono contrari alla CEDU

Con la decisione del 18 aprile 2013 nel caso Mohammed Hussein c. Paesi Bassi e Italia (n. 27725/10), la Corte europea dei diritti umani (Camera, III Sezione) esclude che il trasferimento in Italia di una richiedente asilo da parte delle autorità olandesi in applicazione del Regolamento di Dublino sia contrario all'art. 3 CEDU. Secondo i giudici della Corte infatti, il sistema italiano, pur con i suoi limiti, non comporta per i richiedenti asilo il rischio di essere sottoposti a trattamenti disumani o degradanti.

La ricorrente nel caso in esame è una donna somala arrivata in Italia nel 2008. Ottenuta la protezione sussidiaria e un permesso di soggiorno della durata di 3 anni, si trasferisce nei Paesi Bassi, dove presenta domanda di asilo. Le autorità olandesi, in attuazione del Regolamento di Dublino (il quale, tra le altre cose, dispone che lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo è quello di primo ingresso), respingono la richiesta in quanto individuano l'Italia come Stato competente a trattare l'istanza. La ricorrente si rivolge dunque alla Corte di Strasburgo lamentando come in precedenza non aveva ottenuto un trattamento adeguato e sostenendo che un eventuale trasferimento in territorio italiano l'avrebbe di fatto sottoposta al rischio di subire trattamenti disumani e degradanti.

Nel rigettare il ricorso, la Corte europea dei diritti umani, dopo aver sottolineato il fatto che la ricorrente aveva ottenuto un permesso di soggiorno proprio in Italia e che nello stesso Paese essa aveva usufruito gratuitamente di prestazioni sanitarie e sociali, ritiene che con riferimento al sistema italiano di asilo non vi sia alcun problema di carattere strutturale o sistemico tale da poter rilevare ai fini dell'accertamento di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU.