A A+ A++
18/11/2015
Alcuni giudici della Corte Europea per i Diritti Umani in seduta
© ©Council of Europe /Alban Bodineau

Corte europea dei diritti umani: non sussistono i trattamenti disumani e degradanti in caso di detenzione di persona anziana

La Corte europea dei diritti umani (CtEDU)si è definitivamnte pronunciata in merito al ricorso proposto dalla nota guaritrice italiana e fondatrice dell’associazione religiosa “Opera di Gesù Misericordioso”, Ebe Gigliola Giorgini, rigettando e ritenendo inammissibili le presunte violazioni dei diritti umani che la ricorrente sottoponeva all’attenzione della Corte. La sig.ra Giorgini, a seguito del completo esperimento dei rimedi interni, denunciava la violazione, da parte dello stato italiano, di alcuni diritti fondamentali, quali il diritto a non ricevere trattamenti disumani e degradanti, il diritto alla difesa, e il diritto alla liberà di religione, tutelati rispettivamente dagli articoli 3, 6, 9 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).

La protagonista della vicenda processuale, dopo essere stata condannata in primo grado per associazione a delinquere, frode aggravata, e abuso della professione sanitaria, veniva sottoposta alla misura della custodia cautelare nel carcere di Sollecitano. Questa sarebbe stata, secondo la ricostruzione del legale della ricorrente, l’occasione in cui il sistema nazionale sarebbe incorso in una grave violazione del diritto, sancito all’art. 3 CEDU, a non ricevere trattamenti inumani e degradanti. Le precarie condizioni di salute della Giorgini, unite all’avanzata età, sarebbero risultate infatti incompatibili con la permanenza in carcere della stessa. Il legale rappresentante lamentava inoltre l’immobilismo del tribunale del riesame, il quale, nonostante i ripetuti ricorsi presentati dal difensore, si sarebbe sempre dimostrato ostile nella concessione della misura alternativa degli arresti domiciliari.

La ricorrente, in seconda istanza, sottoponeva, all’attenzione della Corte, la presunta violazione di due ulteriori disposizioni normative previste della CEDU: la violazione di uno tra i corollari del diritto alla difesa previsto all’art. 6 CEDU ovvero il diritto di esser assistita da un legale rappresentante durante tutta la fase di giudizio (nel caso di specie si faceva riferimento al procedimento di merito in Cassazione); e la violazione dell’art. 9 CEDU, denunciando il non rispetto del diritto alla libertà di pensiero di coscienza e di religione. A detta della ricorrente, infatti, la pronuncia della sentenza penale di condanna e la qualificazione di “Opera di Gesù Misericordioso” quale associazione a delinquere, avrebbero costituito un impedimento alla possibilità di professare liberamente il proprio credo in comunione con i fedeli a lei vicini.

La CtEDU, avendo esaminato i fatti e le vicende processuali, si è pronunziata in merito ai diritti oggetto del ricorso, ritenedo innanzi tutto insussistente la violazione dell’art. 3 in quanto mancante un grado di gravità dei fatti costituenti il maltrattamento, tale da integrare la fattispecie normativa prevista e lo scopo perseguito dalla stessa. La Corte ha ritenuto inoltre inammissibili le pretese violazioni degli articoli 6 e 9 CEDU.