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Deliberazione C.C. n. 84 (29/6/1991)
Deliberazione C.C. n. 61 (7/7/2006)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5 - Gemellaggi - Collaborazioni
1. Il Comune, nell'ambito dei poteri conferiti dalle leggi in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della Carta Europea delle autonomie locali, ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti, con altre città, legami di collaborazione, solidarietà ed amicizia.
2. Il Comune è impegnato a svolgere funzioni di cooperazione con paesi esteri, perseguire lo sviluppo, la solidarietà e la fraternità tra i popoli, favorendo l’affermazione dei diritti dell’uomo e promuovendo la lotto contro la fame e il sottosviluppo
TITOLO II - ORDINAMENTO
Art. 7 bis - Pari opportunità
1. Al fine di realizzare condizioni di effettiva eguaglianza tra uomini e donne, deve essere di norma garantita la presenza significativa di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, in ogni organo collegiale comunale, nelle istituzioni, nelle aziende speciali e nelle società di capitale.
1/9/2009