Il Centro diritti umani
DatabaseAssessore Martino Orazio Ferro - Deleghe: Servizi Sociali - Pari Opportunità - Servizi Demografici
Deliberazione C.C. n. 79 (4/10/2002)
TITOLO I - AUTONOMIA E FUNZIONI
Art. 1 - Autonomia del Comune
Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
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c) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini: la parità giuridica, sociale ed economica della donna;
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Art. 4 -Ruolo
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Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelar ne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.
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Capo III - Responsabilità
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Titolo III -IL DIFENSORE CIVICO
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Art. 47 - Funzioni
Il difensore civico svolge più in particolare le seguenti funzioni:
[...]
Il difensore civico è tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d'ufficio.
Il difensore civico nell'espletamento delle sue funzioni fa riferimento anche alle norme internazionali sui diritti umani, in particolare alla convenzione europea del 1950, alla carta sociale europea del 1961, ai due patti interna zionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 ed al codice internazionale dei diritti umani
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Capo I - La partecipazione popolare
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Art. 58 - Commissione della pari opportunità
Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione.
Il Comune istituisce una commissione delle pari op portunità della quale fanno parte di diritto le elette nel consiglio comunale.
Le modalità di costituzione, di funzionamento e di compiti di tale commissione sono disciplinati dal regolamento.
Alla commissione vanno trasmessi i provvedimenti ed i documenti dell'amministrazione, in modo da favorire gli scopi istituzionali della stessa, agevolandone con strumenti idonei il funzionamento.
1/9/2009