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Regione: Campania

Comune di Afragola (NA)

N. abitanti:

63855

Organi di governo

Struttura amministrativa

 

Risorse

Collegamenti

Statuto

Adozione

Deliberazione C.C. n. 105 (23/6/2006)

Modifica

Norma "pace diritti umani"

Riferimenti pace, diritti umani e pari opportunità

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Autonomia
1. Il comune di Afragola è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, che ne determina le funzioni, nonché dal presente statuto. Esso rappresenta, gli interessi e promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità vivente ed operante sul proprio territorio, nel rispetto della natura e dell'ambiente, operando per gli ideali di pace tra le nazioni, i gruppi sociali, i popoli. È titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il comune, ispirandosi alla Costituzione ed alla carta europea dell'autonomia locale e nell'ambito della propria autonomia opera per promuovere localmente l'attuazione dei fondamentali principi di uguaglianza, di libertà, di difesa della vita e di pari dignità sociale dei cittadini, nonché dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia come partecipe della realtà associata, ai fini di un completo sviluppo della personalità. Esso informa la propria azione al principio della solidarietà nei confronti dei soggetti svantaggiati, operando per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio.
3. A tale proposito, in particolare, il comune:
[...]
c) opera per garantire la pari opportunità tra i sessi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono un'effettiva realizzazione della donna nella società;
[...]
e) nello spirito della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, si impegna per la tutela dei diritti dei bambini e dei minori;
f) opera per la tutela delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e l'integrazione tra culture diverse nel rispetto della loro specificità;

Disciplina "pari opportunità"

TITOLO II - ORGANI
CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE
[...]
Art. 23 - Commissione per la pari opportunità
1. È istituita la commissione comunale per la pari opportunità, composta di rappresentanti del consiglio comunale e da rappresentanti di associazioni, di enti o movimenti con scopi politico-culturali diretti all'eliminazione delle discriminazioni sessuali, e che operino in via continuativa nel comune.
2. La commissione ha lo scopo di promuovere, nell'ambito delle competenze comunali, azioni positive per il conseguimento della pari opportunità uomo-donna. Detta commissione inoltre formula progetti e propone l'adozione di concreti e formali provvedimenti amministrativi uniformi alle politiche di pari opportunità, vigila sull'attività del consiglio comunale e più in generale del comune, affinché sono rispettate le iniziative tese a superare le discriminazioni tra i sessi. La commissione può avanzare proposte in fase d’elaborazione degli atti amministrativi agli organi competenti, che hanno l'obbligo di esaminarle e rispondere compiutamente.
3. La commissione al suo interno elegge un presidente, secondo le modalità dalla stessa stabilite.
4. La commissione può proporre al consiglio comunale e alla giunta comunale, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari e secondo le rispettive competenze, l'adozione di atti e provvedimenti in materia di pari opportunità.
5. Per lo svolgimento delle proprie attività, la commissione si avvale della collaborazione degli uffici comunali.
6. Per le nomine nella giunta comunale e negli altri organi collegiali del comune, nonché negli enti, nelle aziende e nelle istituzioni dipendenti dal comune, l'organo competente deve assicurare la presenza minima di un rappresentante di sesso femminile, salva motivata impossibilità

Aggiornato il

1/9/2009