Il Centro diritti umani
DatabaseDeliberazione C.C. n. 31 (1/9/2000)
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
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Articolo 4 - Tutela della vita umana, della persona e della famiglia
1. Il Comune tutela la vita umana, la persona e la famiglia; promuove, inoltre, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi; garantisce il diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
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Articolo 2 - Finalità
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2. S'impegna a realizzare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge l0 aprile 1991, nr.125, attraverso l'istituzione di un comitato per le pari opportunità, anche al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli Organi Collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
1/9/2009