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Una panoramica dell'aula vuota della Corte Penale Internazionale a L'Aia
© ICC/CPI

Competenza ratione loci, ratione personae e ratione temporis

Autore: Claudia Pividori

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di Roma, la Corte penale internazionale può esercitare la propria giurisdizione sui crimini commessi nel territorio di uno Stato parte o sui crimini commessi da un cittadino di uno Stato parte.

La Corte esercita la propria giurisdizione solamente su persone fisiche sospettate di aver commesso fattispecie criminali previste dallo Statuto. E’ esclusa la possibilità che la sua competenza possa affermarsi nei confronti di Stati, di persone giuridiche (art. 25) e di individui minori di 18 anni (art. 26).

Per quel che concerne la competenza ratione temporis, vale il principio di irretroattività della norma penale e della giurisdizione per cui la Corte potrà conoscere solamente dei crimini commessi dopo l’entrata in vigore dello Statuto (1 luglio 2002) e, per quegli Stati che vi hanno aderito successivamente, dopo l’entrata in vigore dello Statuto nei loro confronti, a meno che lo Stato stesso abbia reso una dichiarazione ai sensi dell’art. 12(3).

Quest’ultima disposizione, che prevede la possibilità per uno Stato non parte dello Statuto di Roma di accettare, mediante un’apposita dichiarazione, la competenza della Corte, può essere fatta valere anche retroattivamente.

Corollario di queste previsioni, l’art 24 dello Statuto, il quale stabilisce che nessuno potrà essere penalmente responsabile per atti considerati criminali in forza dello Statuto se tale condotta è precedente all’entrata in vigore dello stesso (nullum crimen sine lege).

Aggiornato il

11/7/2014