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Panoramica della zona centrale di Kampala, Uganda.
© Andrew Regan/Andrew Regan

Conferenza di Revisione di Kampala

Autore: Claudia Pividori

La prima Conferenza di revisione dello Statuto della Corte penale internazionale si è svolta a Kampala, Uganda, dal 31 maggio all’11 giugno 2010.

Hanno partecipato alla Conferenza rappresentanti degli Stati (membri, osservatori e privi di tale status), delle organizzazioni internazionali e regionali, degli organismi sussidiari dell'Assemblea degli Stati Parte, e delle organizzazioni non governative accreditate.

La Conferenza di revisione è stata l’occasione per fare un bilancio (stocktaking exercise) sul ruolo avuto dalla Corte penale internazionale fino ad oggi, ponendo particolare attenzione all’impatto della stessa sulle vittime e sulle comunità colpite e sui temi della complementarità, della cooperazione e delle interrelazioni tra esigenze di pace e di giustizia.

Sul tavolo dei negoziati sono state prese in considerazione un novero di questioni quali la definizione del crimine di aggressione, la possibilità di eliminare la clausola di opting out per i crimini di guerra e l’inclusione dell’uso di certe armi tra i crimini di guerra nel contesto di conflitti armati di carattere non internazionale.

Con riferimento a quest’ultimo punto, (per un approfondimento relativo all’emendamento sul crimine di aggressione si rinvia ad un’altra scheda di questo dossier), la Conferenza di revisione di Kampala ha visto l’adozione di uno specifico emendamento, ad oggi ratificato da 17 Paesi.

Presentato dal Belgio, l’emendamento in questione aveva quale obiettivo quello di inserire nell’elenco di crimini di guerra applicabile ai conflitti di carattere non internazionale tre nuove fattispecie relative all’impiego di alcune tipologie di armi. Tali fattispecie, già presenti all’art. 8, lettera b) relativo ai conflitti internazionali, prescrivono il divieto di:

- utilizzare veleni o armi velenose;
- utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili, e tutti i liquidi, materiali o dispositivi analoghi;
- utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o perforato ad intaglio.

A parere del Comitato Internazionale della Croce Rossa questo emendamento contribuisce a rendere l’art. 8 dello Statuto più conforme alle norme di diritto internazionale umanitario applicabili nel corso di questo tipo di conflitti. Il divieto di utilizzare armi velenose o asfissianti e la prescrizione dell’uso di proiettili espandibili, quali corollari del divieto di impiegare armi che per loro natura causano mali superflui o sofferenze inutili o che per loro caratteristiche intrinseche colpiscono in modo indiscriminato, hanno infatti assunto il carattere di norme generali applicabili a tutte le tipologie di conflitto armato.

Risorse

Aggiornato il

11/7/2014