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Bambina dal campo per sfollati Abu Shouk pratica danze tradizionali alla cerimonia di festeggiamenti della missione dell'Unione Africana in Darfur (UNAMID)
© UN PHOTO/Albert Gonzalez Farran

Consiglio d’Europa: la giustizia a misura di bambino in raccomandazioni e atti regolamentari

Autore: Martina Lucia Lanza, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova / Collaboratrice del Centro diritti umani

In questa scheda del Dossier analizzeremo i seguenti atti del Consiglio d'Europa relativi all’accesso alla giustizia dei bambini e dei ragazzi:

- Regole del Comitato dei ministri per i minori autori di reato e soggetti a sanzioni o misure alternative alla detenzione (Raccomandazione CM/Rec (2008) 11)
- Assemblea Parlamentare, Raccomandazione 1864 del 2009 “Promozione della partecipazione dei bambini nelle decisioni che li riguardano”
- Linee guida del Comitato dei ministri per una giustizia a misura di bambino (2010)
- Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. 2 del 2012 “ La partecipazione di bambini e ragazzi con età inferiore ai 18 anni”
- La strategia per i diritti del bambino: “Costruire un’Europa per e con i bambini” (2012-2015).


Regole del Comitato dei ministri per i minori autori di reato e soggetti a sanzioni o misure alternative alla detenzione
(Raccomandazione CM/Rec (2008) 11)

Scopo delle linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è la realizzazione dei diritti e la sicurezza dei minorenni autori di reato, oltre alla promozione del loro benessere psicologico, mentale e sociale, nel momento in cui sono soggetti a sanzioni, a misure alternative alla detenzione o ad ogni forma di privazione della libertà personale. Quindi, tali linee guida concernono le situazioni di privazione della libertà personale e le misure alternative alla detenzione, coprendo così l’ampia gamma possibile di situazioni in cui si possono trovare i minori in conflitto con la legge .
La parte prima delinea i principi fondamentali su cui si basano le regole europee. Tra questi si annoverano:

- il rispetto dei diritti umani dei minori autori di reato e il divieto di imporre misure inumane e degradanti;
- il reintegro sociale ed educativo, allo scopo di prevenire la ricaduta nel circuito penale;
- l'età minima per la responsabilità penale, che non deve essere troppo bassa e deve essere determinata per legge;
- i principi di migliore interesse dell'autore del reato, proporzionalità e personalizzazione quale guida per l'implementazione delle sanzioni o altre misure;
- la privazione della libertà quale ultima istanza ed imposta per il più breve tempo possibile;
- la partecipazione effettiva del minore autore di reato nel corso del procedimento giudiziario e nell'implementazione delle misure o sanzioni. Il minore autore di reato, infatti, non deve godere di diritti legali e di difesa inferiori rispetto a quelli concessi agli adulti.

Per quanto riguarda l'impianto normativo (parte seconda), la priorità deve essere data allo strumento che assicura un esito educativo e una risposta riparatoria al reato commesso dal minore.
Le sanzioni e misure devono essere definite per legge, e le autorità competenti hanno l'obbligo di spiegare il contenuto e lo scopo delle norme che le regolano e le conseguenze della mancata adesione ai minori autori di reato e se del caso ai loro genitori. Mentre il minore è incentivato a discutere e presentare dichiarazioni rispetto alla realizzazione di tali provvedimenti e a comunicare individualmente o collettivamente con le autorità.

La privazione della libertà (parte terza) può essere attuata solo per lo scopo per cui è stata imposta e con modalità che non aggravino la sofferenza sottostante a tale condizione.
Al minore privato della libertà devono essere garantite significative attività e interventi disposti in un piano personalizzato che miri alla progressiva evoluzione verso forme meno restrittive, e per preparare il rilascio e il reinserimento nella società. Tali interventi devono sostenere la sua salute fisica e mentale, l'autostima e il senso di responsabilità e sviluppare attitudini e abilità che prevengano una ricaduta nel circuito penale.
I giovani privati della libertà devono essere incoraggiati a discutere sulle loro condizioni in generale e rispetto al regime in istituto.
Le linee guida proseguono con dettagliate indicazioni rispetto alla struttura istituzionale in cui vengono ospitati i minori autori di reato, alla collocazione dello stesso (vicino a casa e separata dalle strutture per adulti), alle modalità di ammissione e sistemazione, l'igiene e l'abbigliamento, l'alimentazione e le condizioni di salute, le attività che devono essere predisposte (istruzione scolastica, orientamento e avviamento ad una professione, educazione alla cittadinanza, terapia psicologica e per i tossicodipendenti, educazione fisica e sport etc), le attenzioni speciali per i detenuti stranieri, appartenenti a minoranze linguistiche o etniche e i portatori di disabilità, le modalità di trasferimento tra un istituto e l’altro e le attività da porre in essere in preparazione al rilascio.

Per i giovani autori di reato e i loro genitori deve essere possibile avere consulenza e assistenza legale, preferibilmente a titolo gratuito (parte IV), oltre ad avere la possibilità di presentare reclami o richieste all’autorità responsabile per l’istituto per l’applicazione delle sanzioni o misure, oppure ancora ricorrere in appello se tali reclami o richieste vengono rigettati o negati (parte V).
Le regole europee ritengono doveroso che gli istituti penali minorili vengano regolarmente ispezionati da un’autorità pubblica competente e che la condizione degli istituti ed il trattamento riservato ai minori privati della libertà siano monitorati da organi indipendenti, i quali devono essere accessibili e rendere pubblici i risultati del loro monitoraggio.
La parte VI riguarda la politica di gestione, il trattamento e la formazione rispetto agli operatori che devono occuparsi di minorenni autori di reato. Si chiede agli stati di stabilire una politica trasparente di reclutamento, selezione, formazione, condizioni di lavoro e gestione delle responsabilità.
Il documento si conclude esortando gli Stati a fare ricerca e studi in tema di minori autori di reato, comprese le raccolte di dati aggregati sulle condizioni personali e sociali dei minori in conflitto con la legge.


Assemblea Parlamentare “Promozione della partecipazione dei bambini nelle decisioni che li riguardano”

Raccomandazione n. 1864 del 2009

L’Assemblea Parlamentare, nella sua Raccomandazione 1864 del 2009, richiama tutti i decisori politici a prendere seriamente in considerazione le opinioni, i desideri e le sensazioni di bambini e ragazzi, compresi quelli molto giovani. Questo significa che la loro influenza nel processo decisionale deve essere proporzionata al loro grado di maturità e alla loro età, ma anche che la partecipazione deve essere sempre rilevante, volontaria e facilitata.
La partecipazione, nota l’Assemblea, non si limita meramente alla garanzia che i minori d’età vengano ascoltati, bensì si fonda sul presupposto che questi siano in grado di esercitare un’azione effettiva, ed è quindi necessario assicurare che qualsiasi cosa dicano o facciano porti dei cambiamenti positivi per loro stessi.


Linee guida del Comitato dei ministri per una giustizia a misura di bambino
(2010)

Tali linee guida sono la risposta del Consiglio d’Europa alla risoluzione n. 2 sulla giustizia a misura di minore, adottata dalla 28a Conferenza dei ministri europei della giustizia (Lanzarote, 25-26 ottobre 2007), la quale chiedeva orientamento e assistenza per gli Stati membri nell’istituzione di un sistema giudiziario in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle persone minori d’età.
Le linee guida trovano applicazione in tutte le situazioni in cui i minori, per qualsiasi motivo e in qualsiasi qualità, possano entrare in contatto con gli organi e i servizi competenti coinvolti nell’attuazione del diritto penale, civile o amministrativo.
Le linee guida mirano ad assicurare che nei suddetti procedimenti, i diritti dei minori, tra cui il diritto all’informazione, alla rappresentanza, alla partecipazione e alla protezione, siano pienamente rispettati, tenendo debitamente conto del livello di maturità e di comprensione del minore, nonché delle circostanze del caso.
I principi su cui si basano le Linee guida sono ricavabili dalla normativa internazionale e regionale di riferimento e sono richiamate nel preambolo della stessa; si tratta di: partecipazione, interesse superiore del bambino, dignità, protezione dalla discriminazione e principio dello Stato di diritto.
Le Linee Guida descrivono gli elementi generali che concernono un sistema di giustizia child-friendly (linee guida 1-22):

1. Informazione e consulenza ai minori e ai loro genitori;
2. Protezione della vita privata e familiare;
3. Protezione da intimidazioni, rappresaglie e vittimizzazione secondaria;
4. Formazione di professionisti;
5. Approccio multidisciplinare;
6. Privazione della libertà come’ultima istanza.

Le linee guida si suddividono in base alla fase dell’iter giudiziario:
- Fase antecedente al procedimento (linee guida 23-26), fin da subito il minore dovrebbe essere informato circa l’opportunità di ricorrere a un procedimento giudiziario o a sistemi alternativi al di fuori delle aule giudiziarie. Fondamentale è inoltre il limite d’età minima per la responsabilità penale stabilito per legge, il quale non dovrebbe essere troppo basso (in Italia è fissato a 14 anni).
Un focus speciale è dedicato all’incontro tra il minore e gli organi di polizia (linee guida 27-33). Questi ultimi sono chiamati a rispettare i diritti personali e la dignità di tutti i minori.
- Durante il procedimento giudiziario (linee guida 34-74) dovrebbero essere superati gli ostacoli nell’accesso alla giustizia, come le spese processuali e l’assistenza legale. In caso di conflitto d’interessi tra il minore ed i genitori o legali rappresentanti, l’autorità giudiziaria dovrà nominare un tutore ad litem ( tutore provvisorio) o altra figura al fine di rappresentare il minore.
Il minore ha il diritto ad essere ascoltato e a ricevere adeguata considerazione quando esprime il proprio punto di vista e opinioni; a tal fine, deve essere informato su come esercitare tale diritto e non dovrebbe essere impedito l’ascolto solo per motivi legati all’età.
Anche l’ambiente in cui hanno luogo i procedimenti dovrebbe essere a misura di minore, permettendo di comprendere quello che succede, interagendo in modo rispettoso con il minore e adattando le tempistiche delle udienze alla capacità di attenzione dei minori. Dovrebbe essere evitato il contatto diretto tra minore vittima/testimone ed il presunto colpevole. Le dichiarazioni e le prove addotte da un minore non dovrebbero mai essere presunte invalide per il solo motivo dell’età.
- Fase successiva al procedimento giudiziario (linee guida 75-83), l’avvocato, il tutore ad litem (tutore provvisorio) o il rappresentante legale dovrebbe spiegare al minore la decisione assunta e fornire informazioni circa le eventuali modalità di ricorso e appello.
Alle vittime di incuria, violenza o altri reati dovrebbero essere forniti assistenza sanitaria, terapeutica e sociale, nonchè un risarcimento per il danno subito.
Nella scelta tra le possibili misure da intraprendere nei confronti dei minori in conflitto con la legge, l’organo giudiziario dovrebbe tenere in conto non solo la natura degli atti perpetrati ed il principio di proporzionalità, ma anche l’età e lo sviluppo psico-fisico del minore.


Comitato dei Ministri “ La partecipazione di bambini e ragazzi con età inferiore ai 18 anni”
,

Raccomandazione n. 2 del 2012

La Raccomandazione n. 2 del 2012 del Comitato dei Ministri riguarda la partecipazione di bambini e ragazzi con età inferiore ai 18 anni.
Nel testo si trova una definizione di partecipazione come l’attribuzione a singoli e gruppi del diritto, dei mezzi, dello spazio, dell’opportunità e, laddove necessario, del supporto per esprimere liberamente le loro opinioni; il diritto ad essere ascoltati e a poter contribuire al processo decisionale sulle questioni che li riguardano; il diritto a ricevere adeguata considerazione per le opinioni espresse, tenendo in conto della loro età e maturità.
I principi su cui si basa la raccomandazione sono i seguenti:

- Non ci sono limiti d’età al diritto dei bambini e dei ragazzi di esprimere liberamente le loro opinioni, diritto che deve trovare attuazione senza alcuna discriminazione, particolarmente per i minori appartenenti a gruppi vulnerabili
- Il diritto alla partecipazione ha uno stretto legame con le capacità in evoluzione dei minori. Nel momento in cui bambini e ragazzi acquisiscono maggiori capacità, gli adulti devono incoraggiarli a godere maggiormente dei loro diritti e a influenzare le materie che li riguardano.
- Al fine di poter partecipare in modo significativo e libero, ai minori devono essere fornite tutte le informazioni necessarie (incluse le informazioni sulle limitazioni al loro coinvolgimento e gli esiti concreti della loro partecipazione) e la protezione da intimidazioni, ritorsioni, vittimizzazione e violazione del loro diritto alla privacy.

Le misure che i governi sono chiamati ad intraprendere riguardano i seguenti ambiti:

- Protezione del diritti alla partecipazione;
- Promozione e diffusione di informazioni rispetto alla partecipazione;
- Creazione di spazi per la partecipazione.


La strategia per i diritti del bambino: “Costruire un’Europa per e con i bambini” (2012-2015)

Il Programma trasversale “Costruire un’Europa con e per i bambini” è stato lanciato nel 2006 in risposta al mandato ricevuto dal terzo Summit dei Capi di stato e di governo del Consiglio d’Europa ( Varsavia 2005). Tale mandato chiede all’Organizzazione di inserire il tema dei diritti dei bambini in ogni sua politica, coordinare una serie di attività attinenti e sradicare tutte le forme di violenza nei confronti di bambini e ragazzi.
Ad oggi il programma ha completato due cicli di politiche (2006-2009 e 2009-2011) ed è in corso il terzo ciclo per il periodo 2012-2015. L’attuale strategia è stata adottata nel 2012 e ha come obiettivo generale il raggiungimento di un’effettiva implementazione dei diritti del bambino. Per perseguire questo obiettivo, occorre superare il gap tra norma e pratica, fornendo guida, consulenza e supporto agli Stati membri su come implementare al meglio i diritti del bambino.
Il raggiungimento di questo obiettivo avverrà attraverso:

- La promozione di un approccio olistico basato sui quattro principi della Convenzione sui diritti del bambino: non discriminazione, rispetto del superiore interesse del bambino, diritto alla vita e allo sviluppo, rispetto del punto di vista del bambino, come anche dell’interdipendenza e indivisibilità dei diritti del bambino,
- Informazione, sensibilizzazione e sviluppo di capacità: informazioni accessibili a tutti i destinatari e diffusione di strumenti per la formazione dei professionisti,
- Diffusione e monitoraggio della prospettiva dei diritti del bambino in tutte le attività del Consiglio d’Europa.

Il programma prevede quattro obiettivi strategici:

1. Promuovere Servizi e strutture organizzative a misura di bambino;
2. Eradicare tutte le forme di violenza a danno dei bambini;
3. Garantire i diritti dei bambini in situazione di vulnerabilità;
4. Promuovere la partecipazione dei bambini.

Dal momento che l’incontro tra minori e giustizia è un tema trasversale, lo si ritrova in tutti e quattro gli obiettivi strategici.
- Obiettivo strategico 1: bambini e giovani adulti hanno il diritto legale ad equo accesso e trattamento in ambito medico, sociale, giudiziario, familiare, educativo, sportivo e culturale come anche in tutti gli altri ambiti ricreativi. Per quanto riguarda l’accesso al sistema della giustizia, il programma prevede il supporto per gli Stati membri che intendono rivedere la normativa, le politiche e buone prassi al fine di migliorare l’accesso e il trattamento dei minori in sede civile, penale e amministrativa.
- Obiettivo strategico 2: Prendendo in considerazione le diverse tipologie di violenza che può incontrare un bambino o ragazzo, occorre prestare attenzione al rischio di vittimizzazione secondaria provocato da procedure d’indagine e giudiziarie non a misura di bambino, come anche le modalità di raccolta della loro testimonianza come testimone e vittima di violenza. Al fine di proteggere i minori dalla violenza, il Consiglio d’Europa fonda la sua attività su due approcci: supportare l’adozione di strategie nazionali per la prevenzione della violenza, promuovere la tolleranza zero rispetto a tutte le forme di violenza, sensibilizzando sui diversi tipi di violenza.
- Obiettivo strategico 3: tra i minori in situazioni di vulnerabilità rientrano anche i minori in conflitto con la legge e in stato detentivo. Il Consiglio d’Europa intende porre particolare attenzione allo sviluppo di misure alternative al carcere, all’accesso all’aiuto legale e alla rappresentanza, alla protezione dalla violenza dei minori in stato detentivo.
- Obiettivo strategico 4: Tutti i bambini e ragazzi hanno il diritto legale ad essere ascoltati e che le loro opinioni siano tenute in debito conto in tutte le materie che li riguardano, dalla famiglia alla scuola, passando per la giustizia e il sistema sanitario. L’ostacolo principale alla partecipazione dei bambini risiede nel comportamento degli adulti. Il Consiglio d’Europa e gli Stati membri hanno il compito di rovesciare questa situazione e stabilire una cultura rispettosa del punto di vista dei bambini.

La conferenza “Crescere con i diritti dei bambini”, tenutasi dal 27 al 28 marzo 2014 a Dubrovnik (Croazia), è stata ideata dal Consiglio d’Europa per un’analisi di metà periodo sulla strategia, sia dal punto di vista dei miglioramenti che degli ostacoli incontrati. Il rapporto finale della conferenza prende in considerazione ognuno dei quattro obiettivi strategici 2012-2015 e individua i progressi e le sfide per i rimanenti due anni della strategia.

L’analisi complessiva sull’implementazione della strategia è stata affidata al Comitato di Esperti del Consiglio d’Europa della strategia sui diritti dei bambini (DECS-ENF).

Aggiornato il

28/2/2015