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Un bambino che pesca con occhialini di legno nelle acque dell'isola di Atauro, Timor-Leste
© UN PHOTO/Martine Perret

Consiglio d’Europa: la giustizia a misura di bambino nelle fonti normative

Autore: Martina Lucia Lanza, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova / Collaboratrice del Centro diritti umani

Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori (1996)

Oggetto della Convenzione del Consiglio d’Europa è la promozione, nell’interesse superiore dei bambini, dei loro diritti, nonché la concessione di diritti procedurali, in modo che i minori possano partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria, specialmente per le procedure in materia di famiglia.
Tale Convenzione può essere ritenuta complementare alla Convenzione Onu sui diritti del bambino, ed è tesa ad affinare gli strumenti per un’effettività dei diritti in essa contenuti, in particolare: il diritto del minore ad esprimere liberamente la sua opinione in ogni questione che lo riguarda e di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria e amministrativa che lo concerne (art. 12 CRC).
Tuttavia, la Convenzione specifica che i procedimenti giudiziari in oggetto sono quelli attinenti al diritto di famiglia, in particolare per l’esercizio delle responsabilità genitoriali (art. 1). Tuttavia, l’articolo 11 suggerisce agli Stati di considerare la possibilità di estendere i diritti sanciti nella Convenzione sia a procedimenti che non si svolgono davanti ad un’autorità giudiziaria, come possono essere i procedimenti amministrativi, che a questioni che riguardano i bambini ma non prevedono un procedimento amministrativo o giudiziario. In altre parole si auspica che gli Stati applichino i diritti sanciti nel modo più ampio possibile.
Al fine di definire il campo di applicazione, ogni Stato deve designare almeno tre categorie di controversie in materia di diritto di famiglia alle quali intende applicare la Convenzione. Nella relazione esplicativa alla Convenzione viene stilata una lista non esaustiva, la quale comprende, per esempio, l’affidamento dei figli, l’adozione, la tutela legale e la decadenza o affievolimento delle responsabilità genitoriali.
Il testo prevede da una parte una serie di diritti procedurali essenziali del bambino, e dall’altra parte norme che si rivolgono direttamente agli organi della giustizia.
Per quanto riguarda i diritti procedurali essenziali del bambino, si tratta di:

a) Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti (art. 3);
b) Diritto a richiedere la designazione di un rappresentante speciale (art. 4);
c) Altri possibili diritti azionabili, quali: diritto a chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, diritto a chiedere la designazione di un rappresentante distinto, il diritto di designare il proprio rappresentante, il diritto di esercitare le prerogative riconducibili a chi è parte in tali procedimenti (art. 5).

Per quanto riguarda le altre norme, l’Autorità giudiziaria è chiamata a:

- (prima di giungere ad una decisione) Esaminare se dispone di tutte le informazioni necessarie al fine di decidere nell’interesse superiore del minore; assicurarsi che il minore con sufficiente capacità di discernimento disponga di tutte le informazioni pertinenti; consultare il minore (personalmente o tramite altre persone e se necessario in privato) in forma adeguata alla sua maturità almeno che ciò non sia contrario al suo interesse; permettere al minore di esprimere la propria opinione e che questa sia tenuta in debito conto (art. 6).

- Agire prontamente, con procedure che assicurino una esecuzione rapida e avendo a disposizione il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive (art. 7).

- Agire d’ufficio, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato (art. 8).

- Designare un rappresentante speciale per il minore (art. 9).

Per quanto riguarda il ruolo dei rappresentanti, conformemente con il diritto ad essere informati (art. 3) e nel rispetto dell’interesse del minore, questi sono chiamati a rendersi edotti dell’opinione del minore, e fornire a quest’ultimo ogni informazione pertinente e spiegazioni sulle conseguenze pratiche della propria opinione, considerando se secondo il diritto interno tale minore ha sufficiente capacità di discernimento (art. 10).
In ogni Stato Parte devono esserci degli organi dedicati a promuovere e garantire l’esercizio dei diritti dei bambini. L’articolo 11 fornisce una lista non esaustiva delle funzioni che dovrebbero rivestire tali organi: rafforzare l’apparato giudiziario con proprie proposte, formulare pareri sui disegni legislativi, fornire informazioni sull’esercizio dei diritti del bambino agli organi d’informazione e al pubblico, ed infine rendersi edotti dell’opinione dei bambini e fornire loro ogni informazione adeguata. Agli Stati è lasciata libera scelta sulla forma che devono assumere tali organi, possono essere pubblici o privati, già esistenti oppure creati appositamente allo scopo, come l’ombudsman o garante.
La Convenzione istituisce un Comitato permanente (Standing Committee), il quale si occupa di: esaminare ogni questione sull’interpretazione e attuazione della Convenzione, emettendo anche delle raccomandazioni; proporre emendamenti e fornire consulenza ed assistenza agli organi nazionali; promuovere la cooperazione tra gli stessi.

Carta Sociale europea (versione revisionata 1996)

La Carta Sociale europea completa la Convezione Europea dei diritti umani e le libertà fondamentali per quanto riguarda i diritti sociali ed economici. La gamma di diritti previsti è molto ampia: dal diritto relativo alla casa, alla salute, l’educazione e la protezione sociale.
Tutti i diritti in essa sanciti proteggono ovviamente anche i soggetti minori d’età, mentre alcuni articoli riguardano esclusivamente bambini e ragazzi, tenendo conto del loro particolare status di vulnerabilità.
In questa seconda categoria rientrano i diritti sanciti agli articoli 7 e 17: si tratta rispettivamente del diritto alla protezione e del diritto di bambini e ragazzi alla tutela sociale, giuridica ed economica.
Benchè il testo dell’articolo 17 non faccia esplicito riferimento ai minori autori di reato, il Segretariato della Carta Sociale europea ha dato un’interpretazione estensiva alla protezione prevista dall’articolo, affermando che l’età per l’imputabilità penale non può essere troppo bassa e che le procedure penali collegate a bambini e ragazzi devono essere adatte alla loro età.
Conformemente con questa interpretazione, il Comitato europeo per i diritti sociali, nelle sue conclusioni riguardanti la conformità con la Carta degli Stati Parte, ha ritenuto che Malta, Regno Unito e Turchia si trovassero in una condizione di non conformità con l’articolo 17, in quanto l’età per la responsabilità penale risultava in questi Stati manifestamente troppo bassa (per es. a Malta l’età di imputabilità si assestava ai 9 anni). Inoltre, Francia, Ungheria e Turchia sono state ritenute non conformi all’articolo 17 in quanto la pena detentiva per i minori non era adeguata alla loro età: non rivestiva carattere di eccezionalità, non avveniva per un breve periodo nè rispettava il criterio di separazione tra autori di reato adulti e minorenni (Conclusioni XV-2 e XVII-2).

Convenzione europea sull’adozione di minori (versione revisionata 2008)

La Convenzione europea sull’adozione dei minori è stata revisionata nel 2008, dal momento che le disposizioni previste dalla precedente versione del 1967 sono state ritenute ormai datate e in contraddizione con l’evoluzione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
Tale Convenzione intende fornire una serie di principi e prassi comuni volti a diminuire le difficoltà causate dalle diversità presenti nelle leggi nazionali e allo stesso tempo promuovere gli interessi di bambini e ragazzi che vengono adottati.
Nel preambolo si sottolinea la necessità di coinvolgere bambini e ragazzi nelle procedure di diritto di famiglia che li riguardano, così come previsto nella Convenzione sull’esercizio dei diritti del bambino del 1996 e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
A tal riguardo, sono due i punti ripresi dai principi generali della convenzione che è interessante illustrare:

- Art. 5 (Consenso all’adozione): affinchè venga autorizzata l’adozione di un minore, occorre il consenso del minore con sufficiente capacità di discernimento o che abbia raggiunto l’età stabilita dalla legge per esprimere il proprio consenso. L’età minima non può essere fissata come superiore agli anni 14, per permettere a più ragazzi possibile di esprimere un parere vincolante alla propria adozione.

- Art. 6 (Consultazione del minore): anche nel caso in cui non sia possibile per il minore prestare il proprio consenso, egli deve essere consultato e il suo parere e la sua volontà devono essere tenuti in considerazione in base al suo grado di maturità. Tale consultazione può non avere luogo nel caso in cui sia manifestamente contraria al miglior interesse del minore.

Pubblicazioni

Aggiornato il

28/2/2015