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Centinaia di rifugiati libici in fila per il cibo al campo di transito vicino al confine tra Tunisia e Libia, 2011
© UN Photo/David Ohana

Il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale

Autore: Sofia Omar Osman, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova / Collaboratrice del Centro diritti umani

La fase istruttoria

Il primo passo per il riconoscimento della protezione internazionale consiste nella presentazione di una domanda alla polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel Paese, o, in ogni altro momento, alla questura territorialmente competente. Al richiedente asilo è accordato il permesso di rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della Commissione territoriale. Una volta verificata l'identità del richiedente asilo, la questura ne raccoglie la domanda e procede, entro due giorni, all'invio di tutta la documentazione alla Commissione territoriale competente. Contestualmente a questi accertamenti l'Unità Dublino, istituita presso il Ministero dell'Interno, verifica l'effettiva competenza dell'Italia a esaminare la domanda, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Dublino II. Se, dall'indagine svolta dall'Unità Dublino, risulta che lo Stato competente ad esaminare la domanda sia un altro rispetto all'Italia, le autorità di tale paese sono invitate a farsi carico dell'accoglienza del richiedente asilo, il quale verrà ivi trasferito. Contro la decisione dell'Unità Dublino il richiedente asilo può fare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunicazione. La questura, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, rilascia al richiedente asilo uno speciale permesso di soggiorno ad interim. Nel caso in cui, dopo sei mesi dalla presentazione della domanda e per causa non imputabile al richiedente asilo, la Commissione territoriale non emani una decisione, il permesso di soggiorno viene rinnovato per altri sei mesi e al richiedente asilo viene accordato il diritto di svolgere attività lavorative fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

Accoglienza e trattenimento

Il questore dispone l'accoglienza del richiedente nei Centri di accoglienza richiedenti asilo – CARA (art. 20 d.lgs. 25/2008) nei casi in cui sia necessario verificarne o determinarne la nazionalità o l'identità, in caso di soggiorno irregolare e in casi specifici che hanno determinato l'adozione di un provvedimento di espulsione. Non esiste alcuna norma che imponga al questore di motivare il provvedimento che obbliga al soggiorno presso il Cara, che preveda il diritto del richiedente di impugnarlo o che disciplini la convalida giurisdizionale del trattenimento. Il trattenimento dei richiedenti asilo è disposto invece nei Centri di identificazione ed espulsione – CIE nel caso in cui essi siano destinatari di un provvedimento di espulsione o respingimento, salvo i casi previsti per l'accoglienza nei CARA, o in alcuni altri casi specifici (art. 21 d.lgs. 25/2008). In questo caso è tuttavia necessaria la convalida da parte del tribunale ordinario territorialmente competente entro le 48 ore successive all'adozione del provvedimento. La durata del trattenimento è di un massimo di 18 mesi (d.l. 23 giugno 2011, n. 89). In entrambi i casi - di accoglienza nei Cara o di trattenimento nei Cie – al richiedente asilo viene rilasciato un attestato nominativo che ne certifica la qualità di richiedente lo status di rifugiato, ma che non dà accesso ai diritti di natura sanitaria, sociale, ecc., che deriverebbero dal rilascio di un permesso di soggiorno in corso di validità; esso inoltre non abilita al lavoro.

L'esame della domanda

Gli organismi competenti in via esclusiva per l'esame delle domande sono le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. La domanda è dichiarata inammissibile nel caso in cui il richiedente asilo sia già stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario la Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione, o quando il richiedente abbia ripresentato la domanda già respinta dalla Commissione, senza addurre nuovi elementi (art. 29 D.lgs. n. 25 del 2008). In tal caso il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale. Viene data priorità all'esame delle domande che risultino palesemente fondate, che siano state presentate da richiedenti asilo rientranti tra le categorie di persone vulnerabili o per cui è disposta l'accoglienza o il trattenimento.

La Commissione, nell'esaminare la domanda, deve tener conto di tutti i fatti che riguardano il Paese d'origine del richiedente asilo al momento della decisione, delle dichiarazioni e la documentazione presentate dal richiedente, della situazione personale e specifica del richiedente asilo, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, per valutare se possa essere a rischio di atti persecutori o se possa subire un danno grave (art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007). L'esame deve considerare inoltre tutte le attività svolte dal richiedente anche dopo aver lasciato il Paese d'origine, che possano averlo esposto a persecuzione o danno grave. Le domande di protezione internazionale possono essere presentate anche per fatti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese d'origine (art. 4 d.lgs. 251/2007). Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi è un elemento che rafforza notevolmente l'attendibilità e la fondatezza della domanda. Infine, qualora non sia possibile per il richiedente suffragare con prove adeguate alcuni aspetti della propria domanda, la Commissione può considerarla comunque veritiera, se il richiedente dimostra di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per reperire le prove, se esiste una valida motivazione che giustifichi l'assenza delle prove e se le dichiarazioni del richiedente appaiono nel complesso coerenti e non contraddittorie.

L'audizione

La Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, dispone l'audizione dell'interessato e la questura territorialmente competente ne dà comunicazione scritta al richiedente asilo. In taluni casi, la Commissione può sospendere, rinviare o omettere l'audizione. Essa consiste in un colloquio privato tra il richiedente protezione internazionale e i membri della Commissione, che serve per confermare i dati personali del richiedente e per avere maggiori informazioni sul viaggio, sui motivi che lo hanno spinto a lasciare il proprio Paese d'origine e a non voler o poter tornarvi. Ciò che emerge durante l'audizione viene riportato in un verbale che deve essere approvato, sottoscritto e consegnato al richiedente asilo alla fine dell'audizione. Entro tre giorni la Commissione è tenuta a prendere una decisione in merito.

La fase decisoria

L'esame della domanda da parte della Commissione può avere esito positivo con il conseguente accoglimento della domanda e il riconoscimento dello status di rifugiato o, alternativamente, della protezione sussidiaria, a seconda che ricorrano i relativi presupposti. Nei casi in cui la domanda non venga accolta, qualora sussistano gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione può trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'esame della domanda può avere esito negativo. Essa viene rigettata qualora:

  • Non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (fissati dal d.lgs. 251/2007);
  • Ricorra una delle ipotesi di cessazione o esclusione della protezione internazionale (art. 9 d.lgs. 251/2007);
  • Il richiedente provenga da un Paese d'origine "sicuro" e non abbia addotto gravi motivi (gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano) tali da giustificarne domanda;
  • La domanda sia manifestamente infondata.

Il provvedimento di diniego deve essere notificato per iscritto e deve contenere la motivazione di fatto e di diritto del rigetto della domanda, nonché le informazioni riguardanti i mezzi di impugnazione. Il rigetto della domanda provoca l'immediata attivazione della procedura di espulsione dello straniero (art. 1, lettera g, d.lgs. 159/2008). Nel caso di soggetti accolti o trattenuti l'espulsione avviene con l'accompagnamento alla frontiera, mentre nel caso di soggetti titolari di permesso di soggiorno ad interim per richiesta d'asilo, si procede all'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni.

Il procedimento di impugnazione della domanda.

Questo procedimento si articola su tre livelli.

  • Ricorso: il richiedente protezione internazionale può fare ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto della Corte d'Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento (art. 35 comma 1 d.lgs. 25/2008), presentando la domanda entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento (nei casi di trattenimento questo termine è dimezzato a 15 giorni). L'efficacia del provvedimento di espulsione viene sospesa solo nel caso in cui il ricorso abbia come oggetto un rigetto della domanda; qualora essa sia stata dichiarata inammissibile, invece, il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento (art. 35 d.lgs n. 25/2008). Dopo cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale fissa l'udienza in Camera di Consiglio e ne dà comunicazione all'interessato e al Pubblico ministero o, alternativamente, alla Commissione nazionale o territoriale competente, che può intervenire con un suo rappresentante. Entro tre mesi il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide circa il rigetto del ricorso o il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona a cui è affidata la protezione sussidiaria.
  • La Corte d'Appello: in caso di rigetto del ricorso il richiedente ha poi la possibilità di adire la Corte d'appello, entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza. Il reclamo in corte d'appello però non sospende gli effetti della sentenza impugnata.
  • La Cassazione: avverso la decisione della Corte d'appello può essere presentato ricorso in Cassazione, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Aggiornato il

6/7/2012