A A+ A++

Foto di Dragomir Covaci, progetto " Rom - i percorsi d'integrazione riusciti" all'interno della campagna "Dosta!" del Consiglio d'Europa, 2013
© Consiglio d'Europa/Sandro Weltin

Nazioni Unite e diritti delle minoranze

Autore: Martina Lucia Lanza, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova / Collaboratrice del Centro diritti umani

Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (1992)

Il documento delle Nazioni Unite di maggior rilievo rispetto ai diritti delle minoranze è la dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze, adottata dall'Assemblea generale nel 1992 (risoluzione 47/135).
La Dichiarazione enfatizza il fatto che la costante promozione e realizzazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze è parte integrante dello sviluppo della società complessivamente intesa all’interno di un contesto democratico basato sullo stato di diritto.
Per questo ed altri motivi, la Dichiarazione riconosce alle persone appartenenti ad una minoranza i seguenti diritti e libertà fondamentali:

- godimento della propria cultura, professione e pratica la propria religione, uso della propria lingua in privato e in pubblico (art. 2.1);
- partecipazione effettiva alla vita pubblica in ambito culturale, religioso, sociale ed economico (art. 2.2);
- partecipazione effettiva in decisioni che le riguardano a livello nazionale o regionale/locale (art. 2.3);
- creazione e mantenimento le proprie associazioni (art. 2.4);
- creazione e mantenimento di contatti pacifici con gli altri membri del loro gruppo o con persone appartenenti ad altre minoranze, sia all'interno del loro Paese che all'estero (art. 2.5);
- libertà di esercitare i propri diritti, sia individualmente che collettivamente con gli altri membri del proprio gruppo, senza alcuna discriminazione (art. 3).

Inoltre, agli Stati è richiesto di proteggere e promuovere i diritti delle persone appartenenti a minoranze (art. 1) attraverso le seguenti misure:

- assicurare che esse possano esercitare pienamente ed effettivamente i loro diritti umani e libertà fondamentali senza alcuna discriminazione e con piena uguaglianza di fronte alla legge (art. 4.1)
- creare condizioni favorevoli per renderli in grado di esprimere le loro caratteristiche e sviluppare la loro cultura, lingua, religione, tradizioni e costumi (art. 4.2)
- concedere loro adeguate opportunità di imparare la loro madre lingua o di avere un'istruzione nella loro madre lingua (art. 4.3)
- incoraggiare la conoscenza della storia, tradizioni, lingua e cultura delle minoranze esistenti nel proprio territorio e assicurare che i membri di tali minoranze abbiano adeguate opportunità di ottenere conoscenza della società complessivamente considerata (art. 4.4);
- permettere la loro partecipazione nel progresso economico e nello sviluppo (art. 4.5)
- considerare gli interessi legittimi delle minoranze nella creazione e implementazione delle politiche e dei programmi nazionali e nella cooperazione ed assistenza internazionali (art. 5)
- cooperare con gli altri Stati in questioni riguardanti le minoranze, incluso lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione della comprensione e della fiducia reciproche (art. 6)
- promuovere il rispetto dei diritti stabiliti nella dichiarazione (art. 7);
- sottostare agli obblighi e agli impegni assunti tramite trattati e accordi internazionali di cui sono parte (art. 8).

Infine, anche le agenzie specializzate e le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite devono contribuire alla realizzazione dei diritti stabiliti dalla Dichiarazione (art. 9).

Altri riferimenti alla protezione delle minoranze

Oltre alla dichiarazione del 1992, si ritrovano dei riferimenti sui diritti delle minoranze nei seguenti strumenti giuridici:

- Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), art. 27;
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), art. 2;
- Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965), art. 1;
- Convenzione sui diritti del bambino (1989), art. 30;
- Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948), art. 2.

Le procedure speciali del Consiglio diritti umani

Tra le procedure speciali del Consiglio diritti umani, occupa una posizione preminente il Relatore speciale sulle minoranze.
Nel mandato del Relatore speciale, stabilito nel 2005 e successivamente rinnovato, rientra, tra le altre cose, il compito di promuovere l’implementazione della Dichiarazione del 1992 sui diritti delle minoranze, l’identificazione delle buone prassi e dei mezzi attraverso i quali superare gli ostacoli esistenti per la piena ed effettiva realizzazione dei diritti delle persone appartenenti ad una minoranza.
Uno dei metodI di lavoro del Relatore speciale è quello delle visite Paese: dietro invito di un Paese, il Relatore si reca in loco ed attraverso lo studio delle politiche e del quadro normativo, nonchè l’identificazione delle possibili aree per la cooperazione, cerca di promuovere l’effettiva implementazione della dichiarazione del 1992.

Si segnala inoltre l’analisi delle questioni legate alle minoranze sollevate nel corso del primo ciclo (2008-2011) del processo di Esame periodico universale (UPR, si veda questa scheda) nel quadro delle attività del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite.

Dall’analisi del Relatore speciale, intitolata "Minorities issues in the 1st cycle of the UPR process", emerge che il tema delle minoranze è il nono più discusso nel corso della UPR, con 895 raccomandazioni fatte a 137 Paesi membri.
Di queste raccomandazioni, più del 25% si riferisce alla minoranza Rom, risultando quindi la minoranza più menzionata, oltre a riguardare esclusivamente Paesi europei (n. 27 Paesi).
Nello specifico, le tematiche trattate sono state: l’educazione, il lavoro, la casa, la cura e la salute, ed infine bambini e donne Rom come gruppi vulnerabili.

Per quanto riguarda l’esame della situazione italiana dei diritti umani, tra le raccomandazioni ricevute dall’Italia nell’ambito dei due cicli di Esame periodico universale a cui è stata sottoposta, rispettivamente nel 2010 e nel 2014, l’argomento della minoranza Rom e delle discriminazioni subite risulta una tematica importante, riguardando 10 raccomandazioni su 92 nel primo ciclo e 14 su 186 nel secondo.

Oltre al relatore speciale sulle minoranze, altri relatori o rappresentanti speciali per diritti civili, politici, economici, sociali e culturali possono essere rilevanti, in quanto possono ricevere, con riferimento al loro mandato, informazioni su violazioni rilevanti per la situazione delle minoranze.
Di particolare interesse sono i mandati dei seguenti esperti tematici:

- esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie;
- alloggio adeguato come diritto all'adeguati standard di vita;
- estrema povertà;
- diritto al cibo;
- libertà di opinione ed espressione;
- libertà di religione o credo;
- diritto alla salute;
- diritto all'educazione;
- situazione dei difensori dei diritti umani;
- sfollati interni;
- forme moderne di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza;
- tortura e altri trattamenti o punizioni inumane e degradanti;
- traffico di persone;
- violenza sulle donne;
- diritti culturali.

Il Gruppo di lavoro sulle minoranze

Il Gruppo di Lavoro sulle minoranze è stato istituito nel 1995, con la risoluzione 1995/31 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, come organo sussidiario della allora sub-commissione per la promozione e protezione dei diritti umani.
Tra il 1995 ed il 2006, il Gruppo di lavoro ha tenuto 12 sessioni con lo scopo di essere un luogo deputato al dialogo. Le attività non hanno riguardato solamente la concettualizzazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, ma anche l’individuazione di buone prassi e altre misure per la promozione e protezione delle minoranze. Inoltre, diversi documenti divulgativi sono stati preparati su temi come il riconoscimento dell’esistenza delle minoranze e la loro partecipazione alla vita pubblica.
Nel 2007 il Gruppo di lavoro è stato sostituito dal Forum sulle minoranze.

Il Forum sulle minoranze

Nel 2007, il Consiglio diritti umani ha istituito il Forum sulle minoranze, per fornire una piattaforma per la promozione del dialogo e della cooperazione su questioni pertinenti alle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche.
Il Forum fornisce un contributo tematico e di conoscenze per le attività del Relatore speciale sulla minoranze; oltre a identificare e fare ricerca su buone prassi, sfide, opportunità e iniziative per l'implementazione della Dichiarazione sulle minoranze del 1992.
Inoltre, al Forum è richiesto di contribuire agli sforzi dell'Alto commissario per i diritti umani nel migliorare la cooperazione tra i meccanismi delle Nazioni Unite su attività connesse con la promozione e la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, anche a livello regionale.


L’Ufficio regionale europeo delle Nazioni Unite e la tematica delle discriminazioni nei confronti dei Rom
Tra le tematiche prioritarie dell’Ufficio regionale europeo delle Nazioni Unite per il periodo 2014-2017 rientrano anche le discriminazioni nei confronti della popolazione Rom.
Per implementare tale tematica, l’Ufficio regionale, anche attraverso le attività del Gruppo di lavoro regionale sui Rom, svolge un lavoro di supporto per le politiche d’inclusione dei Rom e per rafforzare le capacità delle persone appartenenti alla minoranza Rom nel prendere parte al processo decisionale, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

 

 

Aggiornato il

25/7/2015