A A+ A++

Anna Piratti, Attesa, VASI COMUNICANTI / paintings / acrilic on canvas 2013
© Anna Piratti

Strumenti internazionali sul diritto a prendere parte alla vita culturale

Autore: Desirée Campagna, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova

Il diritto a prendere parte alla vita culturale risulta trasversalmente riconosciuto e garantito nei sistemi di promozione e protezione dei diritti umani a livello universale come a livello regionale, negli strumenti relativi al Consiglio d’Europa (CoE), all’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) e all’Unione Africana (UA).

Ulteriore conferma del fatto che la possibilità e la capacità di contribuire creativamente alla vita culturale è parte della promozione della dignità umana, è la presenza del diritto a prendere parte alla vita culturale in quelle Convenzioni e Dichiarazioni che proteggono i diritti delle persone vulnerabili. La partecipazione culturale è un diritto umano riconosciuto e garantito per i bambini, le donne, i lavoratori migranti e le persone appartenenti a minoranze nazionali, non solo come garanzia di non discriminazione ma anche come fonte di arricchimento per la società nel suo complesso.


Codice internazionale dei diritti umani

Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), Art.27: “1.Ogni individuo ha il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.”

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), Art.15: “1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo: a) a partecipare alla vita culturale; b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni; c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia autore. 2. Le misure che gli Stati Parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura. 3. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l’attività creativa. 4. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall’incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.”


Il diritto a partecipare alla vita culturale rientra nella categoria dei diritti economici, sociali e culturali
, cosiddetti diritti di seconda generazione, la cui realizzazione implica atti di intervento delle pubbliche istituzioni. Il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali (CESCR) costituisce il meccanismo di controllo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Competente anche per quanto riguarda l’interpretazione del contenuto delle disposizioni del Patto, il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali ha redatto il General Comment n°21 esplicitamente dedicato al diritto a prendere parte alla vita culturale.

Partecipazione culturale e gruppi vulnerabili

Convenzione sui diritti del bambino (1989),  Art.31.2: “Gli Stati Parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica ed incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.”

Convenzione contro la discriminazione razziale (1965), Art.5: “In base agli obblighi fondamentali di cui all’art.2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto alla eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento, in particolare, dei seguenti diritti: […] d) vi. Il diritto di partecipare in condizioni di parità ad attività culturali.”

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979),  Art.13: “Gli Stati Parti si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell’uguaglianza tra uomo e donna, i medesimi diritti e in particolare […] il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport ed a tutte le forme di vita culturale.”

Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità (2006), Art.30. Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport: “1.Gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità: a) godano dell’accesso ai materiali culturali in formati accessibili; b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili; c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale. 2. Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità l’opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.”

Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990), Artt. 43 e 45:  “I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie godono di uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato di arrivo in relazione a […] accesso e partecipazione alla vita culturale.”

Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (1992), Art.2: “1. Le persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche hanno il diritto di beneficiare della loro cultura, di professare e praticare la loro religione e di usare la loro lingua, in privato e in pubblico, liberamente e senza interferenza o qualsiasi altra forma di discriminazione. 2. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica […].”


Sistemi regionali di promozione e protezione dei diritti umani

Consiglio d’Europa

Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (2005):

Art.1, lett. (a): “Gli Stati Parti della Convenzione riconoscono che i diritti relativi al patrimonio culturale ineriscono al diritto a partecipare alla vita culturale, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti umani”.

Art.4, lett. (a): “Gli Stati Parti riconoscono che ognuno, individualmente o in gruppo, ha il diritto di trarre beneficio dal patrimonio culturale e di contribuire al suo arricchimento”.

Art.12: “Gli Stati Parti prendono misure volte a: (a) incoraggiare ognuno a partecipare: - al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale; - alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e le sfide connesse al patrimonio culturale; […] (d) migliorare l’accesso al patrimonio culturale, specialmente per i giovani e le fasce svantaggiate della popolazione, per sensibilizzarli riguardo il suo valore, la necessità di proteggerlo e conservarlo, e i benefici che possono derivarne.”

Unione Africana

Carta africana sui diritti umani e dei popoli (1981), Art.17: “1. Ogni persona ha diritto all’educazione. 2. Ogni persona può prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità. 3. La promozione e la protezione della morale e dei valori tradizionali riconosciuti dalla comunità costituiscono un dovere dello Stato nel quadro della salvaguardia dei diritti umani.”

Organizzazione degli Stati Americani

Protocollo addizionale alla Convenzione americana dei diritti umani nel campo dei diritti economici, sociali e culturali, “Protocollo di San Salvador” (1988), Art.14. Diritto a godere della cultura: “1. Gli Stati Parti al presente Protocollo riconoscono il diritto di ciascuno: a) di prendere parte alla vita culturale e artistica della comunità; b) di godere dei benefici del progresso scientifico e tecnologico; c) di trarre vantaggio dalla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui sia l’autore. 2. Gli Stati parti al presente Protocollo devono prendere iniziative per assicurare il pieno esercizio di tale diritto, comprese le misure necessarie per la conservazione, lo sviluppo e la diffusione della scienza, della cultura e dell’arte.”

Aggiornato il

24/7/2013