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Bambini partecipano alla cerimonia dell'anniversario del genocidio in Rwanda giocando con delle cuffie
© UN PHOTO/Jean-Marc Ferre

Unione Europea: lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la partecipazione dei bambini in ambito giudiziario

Autore: Martina Lucia Lanza, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova / Collaboratrice del Centro diritti umani

La creazione di uno Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia mira a favorire la libera circolazione delle persone e ad offrire un elevato livello di protezione dei cittadini. In tale Spazio rientra anche la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, ambito di competenze che assume rilievo anche per le persone minori di età che entrano in contatto con il sistema giudiziario, sia come vittima o testimone di alcune tipologie di reato, sia per i procedimenti di diritto di famiglia.
Infatti, a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale.

La protezione e l’assistenza dei minori come vittime e testimoni di reato

Il coinvolgimento nel procedimento penale del minore vittima di reato come soggetto in posizione di vulnerabilità e come portatore di diritti viene trattato fondamentalmente in tre recenti direttive:
- Direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (n. 2011/36/UE del 5 aprile 2011);
- Direttiva relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (n. 2011/92/UE del 13 dicembre 2011);
- Direttiva che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (n. 2012/29/UE del 25 ottobre 2012).

La Direttiva sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE) guarda alle vittime di reato minori d’età come detentrici a pieno titolo dei diritti previsti dalla direttiva stessa e ritiene che queste dovrebbero poterli esercitare tenendo conto della loro capacità di formarsi opinioni proprie.
Rispetto alla partecipazione dei minori nei procedimenti penali, l’articolo 10 prevede il diritto ad essere sentiti, in altri termini, gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità.
Inoltre, per quanto riguarda le vittime con specifiche esigenze di protezione, l’articolo 24 si riferisce in particolare alle vittime minorenni, accordando a queste ulteriori misure protettive, come la possibilità di registrazione delle audizioni e che queste siano utilizzabili come prove, il diritto ad un rappresentante speciale nel caso di impossibilità dei genitori (per conflitto d’interessi o in caso di minori non accompagnati) e il diritto alla consulenza e rappresentanza legale.

La Direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (2011/36/UE) e la Direttiva relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (2011/92/UE) introducono norme minime e disposizioni per la prevenzione di specifici crimini con una forte dimensione transnazionale. Le due direttive sono una complementare all’altra, dal momento che alcune vittime minorenni della tratta di esseri umani sono anche vittime di abusi o sfruttamento sessuale.
A livello contenutistico, entrambe le direttive considerano le vittime minorenni come categoria particolarmente vulnerabile e individuano le misure necessarie per l’assistenza, la protezione e la tutela da prestare alle vittime minorenni. Per la direttiva 2011/36/UE si fa riferimento agli articoli 13,14,15 e 16, mentre per la Direttiva 2011/92/UE si riprendono gli articoli 18,19 e 20.
Le Direttive chiedono agli Stati membri di adottare le misure necessarie per il recupero fisico e psico-sociale delle vittime, la scelta delle quali deve discendere da una valutazione della particolare situazione di ogni vittima minore di età, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore stesso.
Inoltre, nell’ambito delle indagini e del procedimento penale, le Direttive prevedono che vengano prese le misure necessarie affinchè:
- Venga nominato un rappresentante al minore in caso si conflitto d’interessi con il genitore;
- Il minore abbia accesso alla consulenza e all’assistenza legale;
- Le audizioni del minore avvengano senza ritardi ingiustificati, in luoghi adatti allo scopo, siano fatte da personale formato e possibilmente sempre dalle stesse persone, il numero delle stesse sia il più limitato possibile e il minore sia accompagnato da una persona di sua scelta. Inoltre le audizioni del minore vittima o testimone devono poter essere videoregistrate e tali videoregistrazioni sono utilizzabili come prova nel procedimento penale;
- Le udienze del procedimento penale si svolgano a porte chiuse e il minore possa essere ascoltato senza essere fisicamente presente in aula.

La partecipazione del minore nell’ambito delle procedure di diritto di famiglia: il Regolamento (CE) Bruxelles II

Il Regolamento (CE) 2201/2003 detta le disposizioni relative alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. L’articolato riguarda quindi la cooperazione giudiziaria nell’ambito del diritto civile, prevedendo il riconoscimento automatico delle decisioni tra gli Stati membri in materie come: divorzio e separazione personale, interventi sulla responsabilità genitoriale, tutela e curatela, diritti di affidamento e di visita e norme in materia di sottrazione di minore.
Rispetto all’ascolto del minore, il Considerando 19 ritiene l’audizione del minore importante ai fini dell’applicazione del regolamento, suggerendo quindi come l’ascolto del minore possa essere considerato come una chiave di lettura dell’intero regolamento. Il Regolamento richiama l’istituto dell’ascolto del minore in quattro articoli:
- Articolo 11.2 disciplina la procedura per la richiesta alle Autorità competenti di ritorno del minore a seguito di una sottrazione internazionale. Il regolamento chiede che nel corso della procedura sia assicurato l’ascolto del minore, se non considerato inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità;
- Articolo 23 lettera b): è motivo di non riconoscimento della decisione relativa alla responsabilità genitoriale se questa è stata presa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato;
- Articolo 41.2 lettera c) al fine del rilascio del certificato sul diritto di visita - il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo di tempo limitato - il minore deve avere la possibilità di essere ascoltato, tranne nel caso in cui l’audizione sia ritenuto inopportuna;
- Articolo 42.2 lettera a) al fine del rilascio del certificato che prescrive il ritorno del minore a seguito di sottrazione internazionale, il minore deve avere la possibilità di essere ascoltato, tranne nel caso in cui l’audizione sia ritenuto inopportuna.

Nel Regolamento non si disciplinano nel concreto le modalità procedurali per adempiere all’ascolto, nè l’età che deve aver raggiunto il minore o la valutazione della capacità di discernimento. Tuttavia, così come spiegato nella guida pratica all’applicazione del regolamento, l’audizione deve essere condotta tenendo in conto l’età e il grado di maturità del minore, mentre non è necessario che il minore sia sentito in giudizio, in quanto il suo parere può essere raccolto anche da un’Autorità competente che si occupa del caso.
Un’indicazione operativa la si rinviene anche nel Considerando 20, il quale prevede che l’audizione del minore in un altro Stato membro possa essere effettuata in base alle modalità previste dal Regolamento (CE) 1206/2001 sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie per l’assunzione delle prove in materia civile o commerciale. Il Regolamento appena citato, all’articolo 10.4, prevede la possibilità di utilizzare la videoconferenza come strumento utile in ipotesi di ascolti di minori coinvolti in vicende transnazionali.

Aggiornato il

1/3/2015