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19 febbraio 2013 - Diritti familiari per le coppie omosessuali: la CtEDU si pronuncia a favore dell'adozione dei figli del partner se il diritto è concesso alle coppie eterosessuali (X e altri c. Austria)

Con la sentenza del 19 febbraio 2013 la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani (CtEDU) ha condannato l’Austria in riferimento al caso X e altri (ricorso n. 19010/07) riscontrando una violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione), letto congiuntamente all’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU). Il caso riguardava l’impossibilità per una donna, impegnata in una relazione omosessuale, di adottare il figlio della sua compagna, senza che venisse reciso il legame di quest’ultimo con la madre naturale.  

La legislazione l’Austriaca non consente l’adozione del figlio del proprio compagno da parte del partner di una coppia omosessuale non sposata, pur riconoscendola possibile nel caso di una coppia eterosessuale in situazione analoga. Il Governo austriaco ha giustificato tale disposizione alla luce della preservazione di una nozione di “genitori” che si riferisca a due persone di sesso opposto, ritenuta necessaria per proteggere le condizioni di una famiglia biologica e dunque “tradizionale” e tutelare l’interesse del bambino nel mantenere il contatto con genitori di sesso differente.

Le due ricorrenti hanno però affermato che le famiglie nate attorno ad una coppia omosessuale esistono de facto, ma si vedono rifiutata la possibilità di ottenere riconoscimento legale e protezione. Le due donne hanno reclamato, poi, la mancanza di una giustificazione ragionevole e oggettiva nel proibire l’adozione del figlio del proprio compagno ad una coppia omosessuale non unita in matrimonio e consentirla ad una coppia eterosessuale, anch’essa non sposata.

La Corte (con una maggioranza di 10 a 7)ha giudicato discriminatoria la differenza di trattamento tra le coppie omosessuali e le coppie eterosessuali. Il Governo austriaco non ha provato, infatti, che il benessere del bambino sarebbe leso nel caso si trovasse ad avere due "padri" o due "madri". La differenza di trattamento tra le ricorrenti e un'altra coppia non sposata eterosessuale risulta basata sull’orientamento sessuale e pertanto rappresenta un'interferenza discriminatoria nella vita familiare dei ricorrenti.

La Corte riconosce agli Stati un certo margine di discrezionalità nella disciplina dei diritti familiari delle coppie di fatto e delle coppie omosessuali. Se alla coppie di fatto sono garantiti determinati diritti, tra cui quello di adottare, lo stesso deve in linea di principio ssere garantito anche alle coppie omosessuali,pena la violazione dell’art. 14 in combinato con l’art. 8.

La sentenza è stata riconosciuta da larga parte della società civile e dell’opinione pubblica europea un rilevante passo verso la rimozione degli ostacoli posti dalla legge all'equiparazione delle coppie omosessuali a quelle eterosessuali. L'ILGA-Europe (European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), una delle ONG che hanno presentato alla CtEDU dei contributi scritti sul caso, afferma che negare l’adozione al partner di una coppia omosessuale causa non soltanto discriminazione e incertezze legali, ma lede il prevalente interesse del bambino, nonché e il benessere  ela tranquillità della vita familiare delle persone omosessuali. Amnesty International, inoltre, ha riconosciuto che la legislazione dei Paesi europei sta marciando nella direzione dell'affermazione del diritto di ogni persona, sia eterosessuale, sia lesbica, gay, bisessuale, trans gender e intersessuata, di sposarsi e di costituire una famiglia.

Aggiornato il

28/2/2013