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Un primo piano di una giovane studentessa ad Hanoi, Vietnam
© UN Photo/Mark Garten

Il sistema italiano della giustizia minorile

Parlare di giustizia minorile in Italia ricomprende due accezioni del termine: un’accezione più ampia relativa a tutti i casi che toccano direttamente la sfera giuridica e personale del minore, se si guarda invece alla giustizia minorile in senso stretto si considerano le competenze spettanti al Tribunale per i Minorenni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, alla Sezione per i minorenni della Corte d’Appello e annessa Procura generale e al Giudice Tutelare.

Il Tribunale per i Minorenni (TM) è un organo giudiziario collegiale specializzato di primo grado. Il TM nasce nel 1934 con lo scopo di controllo sociale della devianza minorile, per diventare progressivamente luogo di attuazione dei diritti della persona minore di età.
Le competenze di tale organo di giustizia sono le seguenti:

- Competenza civile: controllo sulla responsabilità genitoriale (artt. 330-336 c.c.), Stato di abbandono (Legge 184 del 1983), Adozione nazionale e internazionale (Legge 184 del 1983), dichiarazione giudiziale di paternità, matrimonio dei minorenni ed emancipazione, etc.
- Competenza penale: tutti i procedimenti penali per reati commessi da minori di anni diciotto (D.p.r. n. 448 del 1988);
- Competenza amministrativa o rieducativa: minorenni che hanno dato “manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere” (art. 25 R.d.l. n. 1404 del 1934).

Il TM è un organo giudiziario a composizione mista, ossia è composto sia da giudici professionali che da esperti dell'età evolutiva che svolgono la funzione di giudice onorario. In materia civile e amministrativa decide nella composizione a quattro giudici (due togati e due onorari), mentre nella competenza penale il numero varia a seconda della fase del procedimento, per esempio il Giudice dell’Udienza preliminare decide nella composizione a tre.

Presso ogni Tribunale per i Minorenni (uno per ogni Distretto di Corte d’Appello) è presente una Procura della Repubblica minorile. Il Procuratore, nel svolgere il ruolo di parte pubblica, ha le seguenti funzioni:

- Competenza penale: Promuove l’azione penale per tutti i reati commessi da minori di 18 anni e può presentare appello;
- Competenza civile: riceve le segnalazioni dei servizi sociali e di qualsiasi altra fonte dei casi di maltrattamento o abbandono di minore, chiede al TM di procedere per la dichiarazione di adottabilità e provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, esprime parere in tutti i procedimenti civili del TM e può presentare appello.
- Competenza amministrativa o rieducativa: può chiedere al TM misure rieducative per i minorenni che hanno dato prove di irregolarità della condotta o del carattere oppure che hanno ottenuto il perdono giudiziale o la messa alla prova.

Il Giudice tutelare, organo monocratico che si occupa anche di maggiorenni e che è ha sede presso il Tribunale Ordinario. Si occupa di tutele e curatele a partire dalla nomina del Tutore legale e del Curatore per poi svolgere controllo sul loro operato, autorizza le operazioni finanziarie sul patrimonio del minorenne, rende esecutivo il provvedimento di affidamento familiare consensuale.

La Sezione per i Minorenni della Corte d’Appello è giudice di secondo grado per le decisioni penali, civili e amministrative del Tribunale per i Minorenni. La sezione è composta da tre giudici professionali e due onorari.

Altri enti a cui spettano degli incarichi nell’ambito della giustizia minorile sono: i Centri per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, le sezioni di Polizia Giudiziaria per i minorenni, i servizi socio-sanitari dell’Ente locale e dell’Ulss.

Inoltre, tra i soggetti che svolgono un proprio ruolo nella giustizia minorile figurano: tutore legale, curatore speciale ed il difensore del minore.

Aggiornato il

1/3/2015