A A+ A++

I detenuti guardano attraverso una finestra della prigione centrale di Bamyan, in Afghanistan
© UN Photo/Eric Kanalstein

Le diverse tipologie dei centri governativi per immigrati richiedenti asilo

In Italia esistono quattro tipologie di centri governativi per l'accoglienza o il trattenimento dei migranti e dei richiedenti asilo, gestiti dalle Prefetture che ne affidano la conduzione a soggetti esterni individuati attraverso attraverso gare d'appalto. Le associazioni, gli enti o le cooperative risultate vincitrici stipulano con gli uffici pubblici apposite convezioni.

I Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA): istituiti con decreto interministeriale del 16 febbraio 2006 per dare una prima temporanea assistenza ai migranti intercettati e soccorsi in mare, prima di inviarli presso gli altri centri governativi. Nonostante il decreto non indichi le modalità effettive di permanenza, normalmente le tempistiche sono piuttosto brevi, e il trattenimento è in media di 48 ore. Il Cpsa più noto è quello di Lampedusa.

I Centri di accoglienza (CDA): istituiti con la legge n. 563 del 29 dicembre 1995 – la cosiddetta ex legge Puglia - una norma dal carattere emergenziale che prevede la creazione di centri per far fronte alle esigenze di prima assistenza di gruppi di migranti che si trovano privi di mezzi di sostentamento e in attesa di identificazione o, eventualmente, di espulsione. L'accoglienza in questi centri non prevede limite temporale, essendo stabilito esclusivamente che le operazioni di primo soccorso debbano svolgersi nel "tempo strettamente necessario" a permettere l'adozione di provvedimenti. Anche la disciplina della permanenza nei centri, le misure di accoglienza e i diritti dei migranti non sono definiti dalla legge.

I Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA): istituiti con il D.lgs n. 25 del 2008, costituiscono l'evoluzione dei Centri di identificazione (CID) e prevedono l'accoglienza dei richiedenti asilo nel caso sia necessario determinarne o verificarne l'identità o nel caso siano già destinatari di un provvedimento di espulsione prima della presentazione della domanda (adottato perchè si sono sottratti ai controlli di frontiera, qualora si siano trattenuti nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno o, infine, qualora il permesso di soggiorno sia scaduto o sia stato annullato o revocato). I CARA attualmente operativi sono otto, nelle città di Bari, Brindisi, Caltanissetta, Crotone, Foggia, Gorizia, Roma, Trapani.

I Centri di identificazione ed espulsione (CIE): ex Centri di Permanenza temporanea ed assistenza (CPTA) previsti dalla legge Turco- Napolitano, rinominati CIE con il pacchetto sicurezza del 2008 (decreto legge n. 92 del 2008). Il trattenimento in questi centri è previsto per i richiedenti asilo che siano già destinatari di un provvedimento di espulsione prima della presentazione della domanda (salvo i casi di trattenimento nei CARA), per un periodo massimo di 18 mesi (D.l. 23 giugno 2011, n. 89). La permanenza nei CIE implica una forma di limitazione della libertà personale dei richiedenti asilo, poiché non è accordata loro la facoltà di uscire: la legge richiede pertanto la convalida dell'atto che dispone l'assegnazione al CIE da parte del giudice di pace.

Aggiornato il

5/3/2012