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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Convenzione che vieta lo sviluppo, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e che disciplina la loro distruzione (1972)

Convenzione sulle armi biologiche

Data di adozione

10/4/1972

Data di entrata in vigore

26/3/1975

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottata 10 aprile 1972. Entrata in vigore internazionale: 26 marzo 1975. - Stati Parti al 1° Gennaio 2018: 180.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 618 del 8 ottobre 1974 (Gazzetta Ufficiale n 316 del 4 dicembre 1974). Data della ratifica: 30 maggio 1975 (Gazzetta Ufficiale n 204 del 1 agosto 1975). Entrata in vigore per l'Italia: 30 maggio 1975.

Allegati


Convenzione che vieta lo sviluppo, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e che disciplina la loro distruzione (1972)

Gli Stati Parti della presente Convenzione,

Decisi ad operare per l'attuazione di progressi effettivi sulla via del disarmo completo, compreso il divieto e la soppressione di tutti i tipi d'armi di distruzione di massa, e convinti che il divieto della messa a punto, della produzione e dello stoccaggio di armi chimiche e batteriologiche (biologiche), così come la loro distruzione con provvedimenti efficaci contribuiranno all'attuazione del disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale,

Riconoscendo la grande importanza del Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, così come l'importanza che detto Protocollo ha avuto e continua a avere nell'attenuare gli orrori della guerra,

Riaffermando la propria fedeltà ai principi e agli scopi di detto Protocollo e invitando tutti gli Stati a conformarvisi strettamente,

Ricordando che l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato più volte tutti gli atti contrari ai principi e agli scopi del Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925,

Desiderosi di contribuire ad accrescere la fiducia fra i popoli e a migliorare il clima internazionale generale,

Desiderosi di contribuire al conseguimento degli scopi e all'attuazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

Convinti dell'importanza e dell'urgenza di escludere dagli arsenali degli Stati, con provvedimenti efficaci, le armi di distruzione di massa pericolose come quelle implicanti l'impiego di agenti chimici o batteriologici (biologici),

Riconoscendo che un'intesa sul divieto delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine rappresenta una prima tappa possibile verso l'attuazione di un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietare lo sviluppo, la fabbricazione e lo stoccaggio di armi chimiche, e essendo decisi a proseguire nei negoziati a tal fine,

Decisi, nell'interesse di tutta l'umanità, ad escludere totalmente la possibilità di vedere utilizzati come armi agenti batteriologici (biologici) o tossine,

Convinti che la coscienza dell'umanità riproverebbe l'impiego di tali metodi e che nessuno sforzo deve essere risparmiato per ridurre al minimo tale rischio,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Ciascuno Stato Parte della presente Convenzione si impegna a mai e in nessuna circostanza mettere a punto, produrre, accumulare, acquisire in qualsiasi modo o conservare:

1. agenti microbiologici o altri agenti biologici, oppure tossine, qualunque ne sia l'origine o il modo di produzione, del tipo e nella quantità non destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici;

2. armi, equipaggiamenti o vettori destinati all'impiego di tali agenti o tossine a fini ostili e in conflitti armati.

Articolo II.

Ciascuno Stato Parte della presente Convenzione si impegna a distruggere o a destinare a fini pacifici, il più rapidamente possibile e in ogni caso entro nove mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, tutti gli agenti, le tossine, le armi, gli equipaggiamenti e i vettori di cui all'articolo I della Convenzione che si trovassero in suo possesso, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. Nell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo si dovranno prendere tutti i provvedimenti precauzionali necessari per proteggere le popolazioni e l'ambiente.

Articolo III.

Ciascuno Stato Parte della presente Convenzione si impegna a non trasferire, né direttamente né indirettamente, uno qualsiasi degli agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori di cui all'articolo I della Convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un'organizzazione internazionale a fabbricare o a acquistare altrimenti uno qualsiasi di detti agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori.

Articolo IV.

Ciascuno Stato Parte della presente Convenzione si impegna a prendere, secondo le procedure previste nella sua costituzione, i provvedimenti necessari per vietare e impedire la messa a punto, la fabbricazione, lo stoccaggio, l'acquisizione o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, degli equipaggiamenti e dei vettori di cui all'articolo I della Convenzione, sul proprio territorio o in qualsiasi altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

Articolo V.

Gli Stati Parti della presente Convenzione si impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere in merito agli scopi della Convenzione o all'applicazione delle sue disposizioni. La consultazione e la cooperazione previste dal presente articolo potranno essere intraprese anche per mezzo di appropriate procedure internazionali nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta.

Articolo VI.

1. Ogni Stato Parte, se accerta che un'altra Parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente Convenzione, può depositare reclamo presso il Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il reclamo deve fornire tutte le prove possibili circa la sua fondatezza e contenere richiesta di esame da parte del Consiglio di Sicurezza.

2. Ciascuno Stato Parte della presente Convenzione s'impegna a cooperare a qualsiasi inchiesta che il Consiglio di Sicurezza intraprenda conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite a seguito del reclamo ricevuto. Il Consiglio di Sicurezza comunica agli Stati Parti della Convenzione i risultati dell'inchiesta.

Articolo VII.

Ogni Stato Parte della presente Convenzione si impegna a fornire assistenza, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, a ciascuna Parte che ne faccia domanda, se il Consiglio di Sicurezza decide che quest'ultima è stata esposta a pericolo per effetto di una violazione della Convenzione, ovvero a facilitare l'assistenza fornita a questa Parte.

Articolo VIII.

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di restringere o limitare in qualsiasi modo la portata di un obbligo qualsiasi assunto da uno Stato in virtù del Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925.

Articolo IX.

Ogni Stato Parte della presente Convenzione afferma di riconoscere l'obiettivo di pervenire ad un divieto effettivo delle armi chimiche e, a tal fine, si impegna a proseguire, in spirito di buona volontà, i negoziati per giungere prossimamente a un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietarne la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio nonché a disciplinarne la distruzione, e su appropriati provvedimenti concernenti l'equipaggiamento e i vettori specificamente destinati alla produzione o all'impiego di agenti chimici a fini militari.

Articolo X.

1. Gli Stati Parti della presente Convenzione si impegnano ad agevolare lo scambio più ampio possibile di equipaggiamenti, di materiale e di informazioni scientifiche e tecniche riguardo l'impiego di agenti batteriologici (biologici) o a base di tossine a fini pacifici e hanno il diritto di partecipare a questi scambi. Le Parti che sono in grado di farlo coopereranno fornendo, individualmente o in comune con altri Stati o organizzazioni internazionali, il proprio concorso all'estensione futura e all'applicazione delle scoperte scientifiche nel settore della batteriologia (biologia), per la prevenzione delle malattie od altri fini pacifici.

2. La presente Convenzione sarà applicata in modo da evitare qualsiasi intralcio allo sviluppo economico e tecnico delle Parti o alla cooperazione internazionale nel campo delle attività batteriologiche (biologiche) pacifiche, compreso lo scambio internazionale di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, nonché di materiale per la messa a punto, l'impiego o la produzione di agenti batteriologici (biologici) o di tossine a fini pacifici, nel rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo XI.

Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Gli emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato che li avrà accettati, al momento della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati Parti e, successivamente, per ciascuna delle altre Parti, al momento in cui detta Parte li avrà accettati.

Articolo XII.

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, o prima di questa data se una maggioranza delle Parti lo richieda facendone proposta ai governi depositari, si terrà a Ginevra (Svizzera) una conferenza degli Stati Parti della Convenzione al fine di esaminarne il funzionamento e di accertare se gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni della Convenzione, comprese quelle relative ai negoziati sulle armi chimiche, siano in via d'attuazione. Per questo esame si terrà conto di tutte le nuove realizzazioni scientifiche e tecniche in rapporto con la Convenzione.

Articolo XIII.

1. La presente Convenzione avrà durata illimitata.

2. Ogni Stato Parte della presente Convenzione ha, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, il diritto di recedere dalla Convenzione, qualora ritenga che avvenimenti straordinari connessi col contenuto della medesima abbiano esposto a pericolo gli interessi supremi del paese. Lo Stato notificherà il recesso a tutti gli altri Stati Parti della Convenzione e al Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con preavviso di tre mesi. In questa notificazione indicherà gli avvenimenti straordinari considerati lesivi dei suoi interessi supremi.

Articolo XIV.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato che non abbia firmato la Convenzione prima dell'entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.

2. La presente Convenzione è aperta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e quelli di adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, qui designati come governi depositari.

3. La presente Convenzione entra in vigore allorché ventidue governi, compresi quelli designati come governi depositari, avranno depositato i loro strumenti di ratifica.

4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di adesione.

5. I governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratifica o di adesione, della data dell'entrata in vigore della Convenzione, e di qualsiasi altra comunicazione ricevuta.

6. La presente Convenzione è registrata dai governi depositari conformemente all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XV.

La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositata negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente autenticate della Convenzione saranno inviate dai governi depositari ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, il dieci aprile millenovecentosettantadue.

Aggiornato il

12/07/2018