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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Convenzione inter-americana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne (1994)

Convenzione di Belém do Pará

Data di adozione

9/6/1994

Data di entrata in vigore

5/3/1995

Organizzazione

OAS - Organizzazione degli Stati Americani

Annotazioni

Adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione degli Stati Americani a Belém do Pará, Brasile, il 9 giugno 1994. Entrata in vigore internazionale: 5 marzo 1995. - Stati Parti al 1° Gennaio 2024: 32.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Allegati


Convenzione inter-americana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne (1994)

Preambolo

Riconoscendo che il pieno rispetto dei diritti umani è sancito nella Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo e nella Dichiarazione universale dei diritti umani, nonché affermato in altri strumenti internazionali e regionali;

Affermando che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei loro diritti umani e libertà fondamentali e ostacola o annulla l'osservanza, il godimento e l'esercizio di tali diritti e libertà;

Preoccupati del fatto che la violenza contro le donne è un reato contro la dignità umana e una manifestazione di storiche inique relazioni di potere tra uomini e donne;

Richiamando la Dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le donne, adottata dalla XXV Assemblea dei delegati della Commissione inter-americana delle donne, e affermando che la violenza contro le donne pervade ogni settore della società, senza distinzioni di classe, di razza o gruppo etnico, reddito, cultura, livello di istruzione, età o religione e colpisce la società stessa alle fondamenta;

Convinti che l'eliminazione della violenza contro le donne è essenziale per il loro sviluppo individuale e sociale e per la loro piena e paritaria partecipazione in ogni ambito di vita;

Convinti che l'adozione di una convenzione per prevenire, sanzionare e sradicare ogni forma di violenza contro la donna nell'ambito dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA), costituisca un contributo positivo per proteggere i diritti della donna ed eliminare le situazioni di violenza che la possono interessare,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I. Definizione e ambito di applicazione

Articolo 1.

Ai fini della presente Convenzione, per violenza contro le donne si intende ogni atto o condotta, fondata sul genere, che cagioni la morte o un danno o sofferenza fisica, sessuale o psicologica alle donne, sia nella sfera pubblica, sia in quella privata.

Articolo 2.

Si intende che la violenza contro le donne comprende la violenza fisica, sessuale e psicologica commessa:

a) all'interno della famiglia o nell'ambito domestico o all'interno di qualunque altra relazione interpersonale, che l'autore condivida o meno il domicilio della donna, comprese, tra l'altro, lo stupro, le percosse, gli abusi sessuali;

b) nella comunità, perpetrata da qualunque persona, e che comprende, tra l'altro, lo stupro, l'abuso sessuale, la tortura, il traffico di persone, la prostituzione forzata, il sequestro, le molestie sessuali sul luogo di lavoro, negli istituti di istruzione, nelle strutture sanitarie e in ogni altro luogo;

c) commessa o tollerata dallo Stato o da agenti dello Stato, indipendentemente da dove ha luogo.

Capitolo II. Diritti protetti

Articolo 3.

Ogni donna ha il diritto di essere libera dalla violenza, sia nella sfera pubblica sia in quella privata.

Articolo 4.

Ogni donna ha il diritto al riconoscimento, al godimento, all'esercizio e alla tutela di tutti i diritti umani e le libertà comprese negli strumenti internazionali e regionali sui diritti umani. Questi diritti comprendono, tra gli altri:

a) il diritto al rispetto della propria vita;

b) il diritto al rispetto della propria integrità fisica, mentale e morale;

c) il diritto alla libertà e alla sicurezza personale;

d) il diritto a non essere sottoposta a tortura;

e) il diritto al rispetto della dignità inerente alla propria persona e alla protezione della propria famiglia;

f) il diritto ad una pari protezione davanti la legge e ad opera della legge;

g) il diritto ad un ricorso semplice e rapido dinanzi al tribunale competente per la tutela contro atti che violano i propri diritti;

h) il diritto alla libertà di associazione;

i) il diritto alla libertà di professare la propria religione o il proprio credo, nei limiti della legge;

j) il diritto ad avere accesso su piede di parità alle funzioni pubbliche del proprio paese e di prendere parte alla conduzione degli affari pubblici, compreso a livello decisionale;

Articolo 5.

Ogni donna ha il diritto di esercitare liberamente i propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e potrà contare sulla piena protezione di tali diritti come riconosciuti negli strumenti internazionali e regionali sui diritti umani. Gli Stati Parti riconoscono che la violenza contro le donne impedisce e annulla l'esercizio di tali diritti.

Articolo 6.

Il diritto di ogni donna alla libertà dalla violenza comprende:

a) il diritto delle donne ad essere libere da ogni forma di discriminazione;

b) il diritto delle donne ad essere valutate e educate in modo libero da modelli stereotipati di comportamento e da pratiche sociali e culturali basate su concetti di inferiorità e subordinazione.

Capitolo III. Doveri degli Stati

Articolo 7

Gli Stati Parti condannano tutte le forme di violenza contro la donna e sono concordi nel perseguire, con tutti i mezzi appropriati e senza indugio, delle politiche volte a prevenire, punire e sradicare tale violenza. Essi si impegnano a:

a) astenersi dall'intraprendere ogni azione o prassi di violenza contro le donne e a far sì che le autorità, i funzionari, il personale, gli agenti e le istituzioni dello Stato agiscano in conformità con tale impegno;

b) agire con la dovuta diligenza per prevenire, indagare e sanzionare penalmente la violenza contro le donne;

c) inserire nel proprio ordinamento norme penali, civili, amministrative e di altro tipo necessarie per prevenire, punire e sradicare la violenza contro le donne e adottare misure amministrative appropriate, quando necessario;

d) adottare misure per impedire all'autore di violenza di molestare, intimidire o minacciare la donna o di usare ogni altro mezzo che attenti alla sua vita o integrità o che pregiudichi i suoi beni;

e) prendere tutte le misure appropriate, comprese misure legislative, per emendare o abrogare leggi o regolamenti esistenti o per riformare pratiche legali o consuetudini che mantengono in vigore o permettono di tollerare la violenza contro le donne;

f) istituire procedure giuridiche eque ed effettive per le donne che sono state vittime di violenza, comprese, tra l'altro, misure di protezione, un giudizio in via d'urgenza, e un accesso effettivo a tali procedure;

g) prevedere i meccanismi legali e amministrativi dovuti per assicurare che le donne vittime di violenza abbiano accesso effettivo ad azioni di restituzione, riparazione o altri ricorsi giusti e efficaci;

h) adottare misure legislative e di altro tipo necessarie per dare effettività alla Convenzione.

Articolo 8.

Gli Stati Parti concordano nell'intraprendere progressivamente misure specifiche, compresi programmi, allo scopo di:

a) promuovere la consapevolezza e il rispetto del diritto delle donne ad essere libere dalla violenza e a godere del rispetto e della protezione dei loro diritti umani;

b) modificare modelli culturali e sociali di comportamento di uomini e donne, compreso lo sviluppo di programmi educativi formali e non formali appropriati ad ogni livello di istruzione, per contrastare i pregiudizi, le consuetudini e tutte le altre prassi basate sull'idea dell'inferiorità o superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per uomini e donne che legittimano o esasperano la violenza contro le donne;

c) promuovere l'educazione e la formazione di tutte le persone coinvolte nell'amministrazione della giustizia, nella polizia e di tutti gli altri funzionari che si occupano del rispetto della legge, nonché di tutto il personale che attua politiche per la prevenzione, la punizione e lo sradicamento della violenza contro le donne;

d) fornire servizi specializzati adeguati per le donne che hanno subito violenza, attraverso operatori pubblici e privati, compresi rifugi, servizi di consulenza per tutti membri della famiglia se del caso, nonché di cura e custodia per i bambini coinvolti;

e) promuovere e sostenere programmi di educazione a livello governativo o privato finalizzati a sensibilizzare il pubblico riguardo al problema e della violenza contro le donne e alle sue soluzioni.

f) incoraggiare i media a sviluppare linee-guida adeguate al fine di contribuire allo sradicamento della violenza contro le donne in tutte le sue forme e rafforzare il rispetto per la dignità delle donne;

h) assicurare la ricerca e la raccolta di statistiche e di informazioni pertinenti circa le cause, le conseguenze e la frequenza delle violenze contro le donne, allo scopo di valutare l'effettività delle misure di prevenzione, sanzione e sradicamento della violenza contro le donne adottate e formulare e attuare gli opportuni cambiamenti;

i) sostenere la cooperazione internazionale per lo scambio di idee ed esperienze e la messa in opera di programmi volti alla protezione delle donne soggette a violenza.

Articolo 9.

Rispetto all'adozione delle misure indicate in questo Capitolo, gli Stati Parti prenderanno in particolare considerazione la vulnerabilità alla violenza delle donne in ragione, tra l'altro, della loro razza o origine etnica, della loro condizione di migranti, rifugiate o sfollate. Simile considerazione sarà prestata alle donne oggetto di violenza durante la gravidanza o alle donne disabili, di minore età, anziane, svantaggiate sul piano socio-economico, coinvolte in conflitti armati o private della libertà.

Capitolo IV. Meccanismi inter-americani di protezione

Articolo 10

Allo scopo di tutelare il diritto di ogni donna alla libertà dalla violenza, gli Stati Parti inseriranno nei propri rapporti nazionali alla Commissione inter-americana delle donne informazioni sulle misure adottate per prevenire e proibire la violenza contro le donne e per dare assistenza alle donne investite dalla violenza, nonché su ogni ostacolo essi individuano nell'applicazione di tali misure e sui fattori che contribuiscono alla violenza contro le donne.

Articolo 11.

Gli Stati Parti alla presente Convenzione e la Commissione inter-americana delle donne possono richiedere alla Corte inter-americana dei diritti umani dei pareri circa l'interpretazione di questa Convenzione.

Articolo 12.

Una persona, un gruppo di persone, una organizzazione non governativa legalmente riconosciuta in uno o più Stati membri dell'OSA, possono depositare petizioni presso la Commissione inter-americana dei diritti umani contenenti denunce o reclami relativi alla violazione dell'art. 7 della presente Convenzione da parte di uno Stato Parte; la Commissione considera tali domande secondo le norme e le procedure stabilite dalla Convenzione americana sui diritti umani e gli Statuti e Regolamenti della Commissione in materia di petizioni.

Capitolo V. Disposizioni generali

Articolo 13.

Nessuna disposizione della presente Convezione può essere intesa come implicante una restrizione o una limitazione delle leggi interne di uno Stato Parte che forniscono protezioni o garanzie dei diritti delle donne uguali o superiori e ricorsi adeguati per impedire e sradicare la violenza contro le donne.

Articolo 14.

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere intesa in modo da restringere o limitare la Convenzione americana sui diritti umani o qualunque altra convenzione internazionale in materia che fornisce una protezione pari o superiore in tale ambito.

Articolo 15.

La Convenzione è aperta alla firma dei membri dell'OSA.

Articolo 16.

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato generale dell'OSA.

Articolo 17.

La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni altro Stato. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretariato generale dell'OSA.

Articolo 18.

Qualunque Stato può, al momento dell'adozione, della firma, della ratifica o dell'adesione, apporre delle riserve alla presente Convenzione, purché tali riserve siano:

a) non incompatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione e

b) non di natura generale e riguardino una o più specifiche disposizioni.

Articolo 19.

Qualunque Stato Parte può sottoporre all'Assemblea generale, per il tramite della Commissione inter-americana dei diritti umani, proposte di emendamento della presente Convenzione.

Gli emendamenti entrano in vigore, per gli Stati che li hanno ratificati, alla data in cui i due terzi degli Stati Parti alla presente Convenzione hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica. Nei riguardi degli altri Stati Parti, gli emendamenti entrano in vigore alla data in cui essi depositano i rispettivi strumenti di ratifica.

Articolo 20.

Se uno Stato Parte ha due o più unità territoriali in cui le materie di cui tratta la presente Convenzione sono regolate da diversi ordinamenti giuridici, esso può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che la Convenzione si applica a tutte le unità territoriali o solo ad una o più di esse.

Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento da una dichiarazione successiva, la quale specificherà in modo espresso l'unità o le unità territoriali in cui la presente Convenzione si applica. Tale dichiarazione successiva sarà trasmessa al Segretariato generale dell'OSA ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della sua ricezione.

Articolo 21.

La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del secondo strumento di ratifica. Per ciascuno Stato che ratifica o aderisce alla Convenzione dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, la Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo la data in cui è stato fatto il deposito dello strumento di ratifica o adesione da parte di detto Stato.

Articolo 22.

Il Segretario generale informa tutti gli Stati membri dell'OSA dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 23.

Il Segretario generale dell'OSA presenterà ogni anno agli stati membri dell'OSA un rapporto sullo stato della presente Convenzione, che riporta le firme, il deposito di strumenti di ratifica e di adesione e le dichiarazioni o riserve che siano state presentate dagli Stati Parti, accompagnate da una relazione, se del caso.

Articolo 24.

La presente Convenzione rimane in vigore per un periodo indeterminato, ma ciascuno Stato Parte può denunciarla, attraverso il deposito di uno strumento a ciò diretto presso il Segretariato generale dell'OSA. Dopo un anno dal deposito dello strumento di denuncia, la Convenzione cesserà di produrre effetti sullo Stato che l'ha denunciata ma rimarrà in vigore per gli altri Stati Parti.

Articolo 25.

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in spagnolo, inglese, portoghese e francese sono egualmente autentici, è depositato presso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, che ne fornisce copie certificate al Segretariato generale delle Nazioni Unite perché provveda alla registrazione e pubblicazione a norma dell'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Aggiornato il

28/03/2024