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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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IV Convenzione dell’Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre e regolamento annesso (1907)

Data di adozione

18/10/1907

Data di entrata in vigore

26/1/1910

Organizzazione

Strumenti multilaterali

Annotazioni

La Convenzione è stata adottata in occasione della seconda conferenza internazionale sulla pace il 18 ottobre 1907. E' entrata in vigore il 26 gennaio 1910. Stati parti al 1° settembre 2020: 38.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Allegati


IV Convenzione dell’Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre e regolamento annesso (1907)

[...] Considerando che, pur ricercando i mezzi di assicurare la pace e di prevenire i conflitti armati fra le nazioni, importa allo stesso modo preoccuparsi del caso in cui la chiamata alle armi fosse determinata da avvenimenti che la sollecitudine delle nazioni può evitare,

Animati dal desiderio di servire, anche in questa estrema ipotesi, agli interessi dell’umanità e alle sempre più avanzate esigenze della civiltà,

Ritenendo a tal fine opportuno rivedere le leggi e gli usi generali della guerra, sia allo scopo di definirli con maggior precisione, sia per tracciare certi limiti destinati a restringerne, quanto è possibile, i rigori,

Hanno giudicato necessario completare e precisare in certi punti l’opera della Prima Conferenza per la Pace che, ispirandosi, dopo la Conferenza di Bruxelles del 1874, a queste idee raccomandate da una saggia e generosa sollecitudine, ha adottato delle disposizioni intese a definire e a regolare gli usi della guerra terrestre.

Secondo l’opinione delle Alte Parti contraenti, tali disposizioni, la cui redazione è stata ispirata dal desiderio di diminuire i mali della guerra, per quanto lo permettono le necessità militari, sono destinate a servire di regola generale di condotta ai belligeranti, nei loro rapporti fra essi e con le popolazioni.

Non è stato tuttavia possibile stabilire già fin d’ora delle norme che si estendano a tutte le circostanze che si presentano nella pratica.

D’altra parte le Alte Parti contraenti non potevano accettare che i casi non previsti fossero, per la mancanza di una regolamentazione scritta, lasciati all’apprezzamento arbitrario di coloro che dirigono gli eserciti.

Nell’attesa che un Codice più completo delle leggi della guerra possa essere promulgato, le Alte Parti contraenti giudicano pertanto opportuno stabilire che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari adottate, le popolazioni e i belligeranti restano sotto la tutela e sotto l’impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica.

Le Alte Parti contraenti dichiarano che in questo senso devono intendersi soprattutto gli articoli 1 e 2 del Regolamento adottato.

Le Alte Parti contraenti, desiderando concludere una nuova Convenzione a tale scopo, hanno nominato a Plenipotenziari: [Seguono i nomi dei Plenipotenziari];

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1.

Le Potenze contraenti daranno alle loro forze armate di terra delle istruzioni che saranno conformi al Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, allegato alla presente Convenzione.

 

Articolo 2.

Le disposizioni contenute nel Regolamento di cui all’articolo 1 e nella presente Convenzione, non sono applicabili che fra le Potenze contraenti, e soltanto se i belligeranti facciano tutti parte della Convenzione.

 

Articolo 3.

La Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, se del caso, al risarcimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi da persone che fanno parte delle sue forze armate.

 

Articolo 4.

La presente Convenzione debitamente ratificata sostituirà, nei rapporti fra le Potenze contraenti, la Convenzione del 29 luglio 1899concernente le leggi e gli usi della guerra per terra.

La Convenzione del 1899 rimane in vigore nei rapporti fra le Potenze che l’hanno sottoscritta e che non ratificassero anche la presente Convenzione.

 

Articolo 5.

La presente Convenzione sarà ratificata prima possibile.

Le ratifiche saranno depositate all’Aja.

Il primo deposito di ratifiche sarà comprovato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratifiche si faranno per mezzo d’una notificazione scritta diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dallo strumento di ratifica.

Copia certificata conforme del processo verbale concernente il primo deposito di ratifiche, delle notificazioni menzionate nel capoverso precedente e degli strumenti di ratifica, sarà subito rimessa, a cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica, alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

 

Articolo 6.

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l’atto di accessione, che sarà depositato nell’archivio del detto Governo.

Questo Governo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell’atto d’accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

 

Articolo 7.

La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratifiche, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratifica o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

 

Articolo 8.

Quando una delle Potenze contraenti voglia denunciare la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l’ha ricevuta.

La denuncia non produrrà i suoi effetti che nei riguardi della Potenza che l’avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

 

Articolo 9.

Un registro, tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, indicherà la data del deposito delle ratifiche fatto in virtù dell’articolo 5 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d’accessione (articolo 6, capoverso 2) o di denunzia (articolo 8, capoverso 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prendere notizia di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

 

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito la presente Convenzione delle loro firme.

 

Fatto all’Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi, e di cui copie certificate conformi saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

 

Allegato

 

Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra


Sezione I. Dei belligeranti

 

Capitolo I. Della qualità di belligerante

 

Articolo 1.

Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all’esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che presentino le seguenti condizioni:

1. di avere a capo una persona responsabile dei propri subordinati;

2. di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;

3. di portare le armi apertamente e

4. di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra.

Nei paesi dove milizie o corpi volontari costituiscono l’esercito o ne fanno parte, essi sono compresi sotto il nome di esercito.

 

Articolo 2.

La popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d’invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi in conformità dell’articolo 1, sarà considerata come belligerante se essa porta le armi apertamente e se rispetta le leggi e gli usi della guerra.

 

Articolo 3.

Le forze armate delle Parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, gli uni e gli altri hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra.

 

Capitolo II. Dei prigionieri di guerra

 

Articolo 4.

I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati.

Essi devono essere trattati con umanità.

Tutto ciò che appartiene loro personalmente, eccetto le armi, i cavalli e le carte militari, resta di loro proprietà.

 

Articolo 5.

I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l’obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati; ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura.

 

Articolo 6.

Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra.

I prigionieri possono essere autorizzati a lavorare per conto di pubbliche amministrazioni o di privati, o per loro proprio conto.

I lavori fatti per lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militari dell’esercito nazionale che eseguono gli stessi lavori, o, in mancanza, secondo una tariffa corrispondente ai lavori eseguiti.

Qualora i lavori siano fatti per conto di altre amministrazioni pubbliche o per privati, le condizioni saranno regolate d’accordo con l’autorità militare.

Il salario dei prigionieri contribuirà ad alleviare la loro posizione e il sovrappiù sarà loro pagato al momento della liberazione, salvo a defalcare le spese di mantenimento.

 

Articolo 7.

Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento.

In mancanza d’intesa speciale tra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati per il nutrimento, l’alloggio e il vestiario, come le truppe del Governo che li avrà catturati.

 

Articolo 8.

I prigionieri di guerra saranno sottomessi alle leggi, ai regolamenti e agli ordini in vigore nell’esercito dello Stato in potere del quale essi si trovano. Ogni atto di insubordinazione autorizza contro essi le misure di rigore necessarie.

I prigionieri evasi, che fossero ripresi prima di aver raggiunto il loro esercito o prima di lasciare il territorio occupato dall’esercito che li ha catturati, sono soggetti a sanzioni disciplinari.

I prigionieri che dopo essere riusciti ad evadere sono fatti di nuovo prigionieri, non possono essere puniti per la fuga anteriore.

 

Articolo 9.

Ciascun prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato in proposito, il suo vero nome e grado; nel caso ch’egli violasse tale regola, si esporrebbe a subire la restrizione dei vantaggi accordati ai prigionieri di guerra della sua categoria.

 

Articolo 10.

I prigionieri di guerra possono essere messi in libertà sulla loro parola, se le leggi del loro paese li autorizzano a ciò; in tal caso, essi sono obbligati, sotto la garanzia del loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, così rispetto al loro proprio Governo, come rispetto a quello che li ha fatti prigionieri, gli impegni che avessero assunti.

Nello stesso caso, il loro proprio Governo è tenuto a non richiedere e a non accettare da essi alcun servizio contrario alla parola data.

 

Articolo 11.

Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la sua libertà su parola; allo stesso modo, il Governo nemico non ha l’obbligo di consentire alla domanda di un prigioniero che chieda di essere messo in libertà su parola.

 

Articolo 12.

Ogni prigioniero di guerra liberato su parola e ripreso mentre porta le armi contro il Governo verso cui egli si era impegnato con parola d’onore, o contro i suoi alleati, perde il diritto al trattamento dei prigionieri di guerra e può essere tradotto dinanzi ai tribunali.

 

Articolo 13.

Gli individui che seguono un esercito senza farne direttamente parte, come i corrispondenti e i reporters dei giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadono in potere del nemico e che questo giudichi utile di detenere, hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra, purché siano provvisti di una legittimazione dell’autorità militare dell’esercito che accompagnavano.

 

Articolo 14.

È costituito, fin dal principio delle ostilità, in ciascuno degli Stati belligeranti, e, occorrendo, nei paesi neutrali che avranno raccolto dei belligeranti nel loro territorio, un ufficio d’informazioni sui prigionieri di guerra. Tale ufficio, incaricato di rispondere a tutte le domande che li concernono, riceve dai vari servizi competenti tutte le indicazioni relative agli internamenti e ai relativi cambiamenti, alle liberazioni su parola, agli scambi, alle evasioni, all’entrata negli ospedali, alla morte, come pure tutte le notizie necessarie per stabilire e tenere aggiornata la nota individuale per ciascun prigioniero di guerra. L’ufficio registrerà in tale nota il numero di matricola, il cognome e nome, l’età, il luogo di origine, il grado, il corpo di truppa, le ferite, la data e il luogo di cattura, dell’internamento, delle ferite e della morte, come pure tutte le osservazioni particolari. La nota individuale sarà rimessa al Governo dell’altro belligerante dopo la conclusione della pace.

L’ufficio d’informazioni è inoltre incaricato di raccogliere tutti gli oggetti d’uso personale, i valori, le lettere, ecc., che saranno trovati sul campo di battaglia o lasciati dai prigionieri liberati su parola, scambiati, evasi o morti negli ospedali o nelle ambulanze, e di trasmetterli agli interessati.

 

Articolo 15.

Le società di soccorso per i prigionieri di guerra, regolarmente costituite secondo la legge del loro paese, che abbiano lo scopo di fare da intermediarie dell’opera umanitaria, riceveranno dai belligeranti, per esse e per i loro agenti debitamente accreditati, ogni facilitazione, nei limiti dettati dalle necessità militari e dalle regole amministrative, per compiere efficacemente la loro missione umanitaria. I delegati di tali società potranno essere ammessi a distribuire soccorsi tanto nei campi di internamento, quanto nei luoghi di tappa dei prigionieri rimpatriati, mediante un permesso personale rilasciato dall’autorità militare, ed obbligandosi per iscritto a sottomettersi a tutte le misure d’ordine e di polizia che la detta autorità prescrivesse.

 

Articolo 16.

Gli uffici d’informazioni godono della franchigia postale. Le lettere, i vaglia, gli invii di denaro, nonché i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra o spediti da essi, saranno esenti da tutte le tasse postali, sia nei paesi di origine e di destinazione, sia nei paesi intermedi.

I doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra saranno ammessi in franchigia di qualsiasi diritto di entrata o d’altro genere, come pure delle tasse di trasporto sulle strade ferrate gestite dallo Stato.

 

Articolo 17.

Gli ufficiali prigionieri riceveranno il soldo a cui hanno diritto gli ufficiali dello stesso grado del paese ove sono ritenuti, con obbligo di rimborso da parte del loro Governo.

 

Articolo 18.

Sarà concessa ai prigionieri di guerra la più ampia libertà di pratica religiosa, compresa la partecipazione agli uffici del loro culto, con la sola condizione di conformarsi alle misure d’ordine e di polizia dell’autorità militare.

 

Articolo 19.

I testamenti dei prigionieri saranno ricevuti e redatti alle stesse condizioni di quelli dei militari dell’esercito nazionale.

Si osserveranno le stesse regole per quanto concerne gli atti di morte e per l’inumazione dei prigionieri di guerra, tenendo conto del loro grado e della loro condizione.

 

Articolo 20.

Dopo la conclusione della pace, il rimpatrio dei prigionieri di guerra si farà nel più breve termine possibile.

 

Capitolo III. Dei malati e dei feriti

 

Articolo 21.

Gli obblighi dei belligeranti, per quanto concerne il servizio dei malati e dei feriti, sono regolati dalla Convenzione di Ginevra [del 6 luglio 1906].

 

Sezione II. Delle ostilità

 

Capitolo I. Dei mezzi per nuocere al nemico, degli assedi e dei bombardamenti

 

Articolo 22.

I belligeranti non hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico.

 

Articolo 23.

Oltre le proibizioni stabilite dalle Convenzioni speciali, è segnatamente vietato:

a) usare veleni o armi avvelenate;

b) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all’esercito nemici;

c) uccidere o ferire un nemico il quale, avendo deposto le armi, oppure non avendo più i mezzi per difendersi, si è arreso a discrezione;

d) dichiarare che non si darà quartiere;

e) adoperare armi, proiettili, o materiale atti a cagionare mali superflui;

f) usare indebitamente la bandiera parlamentare, la bandiera nazionale o le insegne militari o l’uniforme del nemico, nonché i segni distintivi della Convenzione di Ginevra;

g) distruggere o confiscare le proprietà nemiche, salvo il caso che le distruzioni e le confische siano imperiosamente imposte dalle necessità della guerra;

h) dichiarare estinti, sospesi o non ammissibili in giudizio, i diritti e le azioni dei cittadini della Parte nemica.

È proibito al belligerante costringere i cittadini della Parte avversaria a prendere parte alle operazioni di guerra dirette contro il loro paese, anche nel caso che essi fossero stati al suo servizio prima dell’inizio della guerra.

 

Articolo 24.

Sono considerati leciti gli stratagemmi e l’uso dei mezzi necessari per procurarsi informazioni sul nemico e sul terreno.

 

Articolo 25.

È vietato attaccare o bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o edifici che non siano difesi.

 

Articolo 26.

Il comandante delle truppe attaccanti, prima d’intraprendere il bombardamento, e salvo il caso di assalto di viva forza, dovrà fare tutto quanto dipende da lui per avvertirne le autorità.

 

Articolo 27.

Negli assedi e bombardamenti devono essere prese tutte le misure necessarie per risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi dove sono raccolti malati e feriti, a condizione che essi non siano contemporaneamente adoperati per scopi militari.

Il dovere degli assediati è di contrassegnare questi edifici o luoghi con segni visibili speciali che devono essere previamente notificati all’assediante.

 

Articolo 28.

È vietato abbandonare al saccheggio una città o località anche se presa d’assalto.

 

 

Capitolo II. Delle spie

 

Articolo 29.

Può essere considerato come spia solo l’individuo il quale, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccolga o cerchi di raccogliere informazioni nella zona delle operazioni di un belligerante, con l’intenzione di comunicarle alla Parte avversaria.

Pertanto i militari non travestiti che siano penetrati nella zona di operazioni delle truppe nemiche per raccogliere informazioni, non sono considerati come spie.

Non sono altresì considerati come spie i militari e i non militari che compiono apertamente la loro missione di trasmettere i dispacci destinati sia al proprio esercito, sia all’esercito nemico. A tale categoria appartengono pure gli individui mandati in pallone aerostatico per trasmettere i dispacci e, in generale, per mantenere le comunicazioni tra le varie parti d’un esercito o di un territorio.

 

Articolo 30.

La spia colta sul fatto non potrà essere punita senza previo giudizio.

 

Articolo 31.

La spia che, avendo raggiunto l’esercito a cui apparteneva, sia fatta più tardi prigioniera dal nemico, è trattata come prigioniero di guerra e non incorre in alcuna responsabilità per i suoi atti di spionaggio anteriori.

 

Capitolo III. Dei parlamentari

 

Articolo 32.

È considerato parlamentare l’individuo autorizzato da uno dei belligeranti a entrare in trattative con l’altro e che si presenti con bandiera bianca. Egli ha diritto all’inviolabilità, e così pure il trombettiere o tamburino, il portabandiera e l’interprete che l’accompagnassero.

 

Articolo 33.

Il comandante al quale un parlamentare è inviato non è sempre obbligato a riceverlo. Egli può prendere tutte le misure necessarie per impedire al parlamentare di approfittare della sua missione per raccogliere informazioni.

Ha il diritto, in caso di abuso, di trattenere temporaneamente il parlamentare.

 

Articolo 34.

Il parlamentare perde il diritto all’inviolabilità se sia provato in modo positivo e inoppugnabile che egli ha approfittato della sua posizione privilegiata per provocare o commettere un atto di tradimento.

 

Capitolo IV. Delle capitolazioni

 

Articolo 35.

Le capitolazioni stipulate fra le Parti contraenti devono tener conto delle regole dell’onore militare.

Una volta stipulate, devono essere scrupolosamente osservate dalle due Parti.

 

Capitolo V. Dell’armistizio

 

Articolo 36.

L’armistizio sospende le operazioni di guerra in forza del mutuo accordo delle Parti belligeranti. Se non ne è determinata la durata, le Parti belligeranti possono riprendere le operazioni in qualsiasi momento, purché il nemico sia avvertito nel tempo convenuto, conformemente alle condizioni dell’armistizio.

 

Articolo 37.

L’armistizio può essere generale o locale. Il primo sospende del tutto le operazioni di guerra degli Stati belligeranti; il secondo, soltanto fra certe frazioni degli eserciti belligeranti e in un perimetro determinato.

 

Articolo 38.

L’armistizio deve essere notificato ufficialmente e in tempo utile alle autorità competenti e alle truppe. Le ostilità sono sospese immediatamente dopo la notificazione o allo scadere del termine fissato.

 

Articolo 39.

Spetta alle Parti contraenti stabilire, nelle clausole dell’armistizio, i rapporti che possano aver luogo sul teatro di guerra con le popolazioni e fra le Parti stesse.

 

Articolo 40.

Qualunque violazione grave dell’armistizio, commessa da una delle Parti, dà all’altra il diritto di denunziarlo e, in caso urgente, perfino di riprendere immediatamente le ostilità.

 

Articolo 41.

La violazione delle clausole dell’armistizio da parte di privati che abbiano agito di propria iniziativa, dà diritto soltanto a reclamare la punizione dei colpevoli e, se del caso, un’indennità per le perdite subite.

 

Sezione III. Dell’autorità militare sul territorio dello Stato nemico

 

Articolo 42.

Un territorio è considerato occupato quando si trovi posto di fatto sotto l’autorità dell’esercito nemico.

L’occupazione non si estende che ai territori ove tale autorità è stabilita ed effettivamente esercitata.

 

Articolo 43.

Quando l’autorità del potere legittimo sia effettivamente passata nelle mani dell’occupante, questi prenderà tutte le misure che dipendano da lui per ristabilire ed assicurare, per quanto è possibile, l’ordine pubblico e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi vigenti nel paese.

 

Articolo 44.

È vietato a un belligerante costringere la popolazione di un territorio occupato a dare informazioni sull’esercito dell’altra Parte belligerante o sui suoi mezzi di difesa.

 

Articolo 45.

È vietato costringere la popolazione di un territorio occupato a prestare giuramento alla Potenza nemica.

 

Articolo 46.

L’onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, come pure le convinzioni religiose e la pratica dei culti, devono essere rispettati.

La proprietà privata non può essere confiscata.

 

Articolo 47.

Il saccheggio è formalmente proibito.

 

Articolo 48.

Se l’occupante preleva, nel territorio occupato, le imposte, diritti e tasse di passaggio stabiliti a vantaggio dello Stato, lo farà, per quanto possibile, secondo le regole in vigore relative all’imponibile e alla ripartizione, e avrà l’obbligo di provvedere alle spese di amministrazione del territorio occupato nella misura già a carico del Governo legittimo.

 

Articolo 49.

Se, oltre le imposte di cui all’articolo precedente, l’occupante preleva altre contribuzioni in denaro nel territorio occupato, non potrà farlo che per sovvenire ai bisogni delle truppe e per l’amministrazione del territorio stesso.

 

Articolo 50.

Nessuna pena collettiva, pecuniaria o altra, potrà essere disposta contro un’intera popolazione a cagione di fatti individuali di cui essa non possa essere considerata come responsabile in solido.

 

Articolo 51.

Nessuna contribuzione sarà riscossa se non in forza di un ordine scritto e sotto la responsabilità di un comandante generale in capo.

Si procederà a tale riscossione, per quanto possibile, secondo le regole in vigore relative all’imponibile e alla ripartizione delle imposte.

Per ogni contribuzione sarà rilasciata al contribuente una ricevuta.

 

Articolo 52.

Non saranno chieste ai comuni o agli abitanti requisizioni in natura e servizi, salvo che per le necessità dell’esercito di occupazione. I contributi saranno proporzionati alle risorse del paese e tali da non implicare per le popolazioni l’obbligo di prender parte alle operazioni della guerra contro la loro patria.

Tali requisizioni e tali servizi saranno richiesti solo previa autorizzazione del comandante nel luogo occupato.

Le prestazioni fornite in natura saranno, per quanto possibile, retribuite in contanti; in caso diverso, saranno comprovate mediante ricevuta e il pagamento delle somme dovute sarà eseguito il più presto possibile.

 

Articolo 53.

L’esercito che occupa un territorio non potrà sequestrare che il contante, il capitale e i crediti esigibili appartenenti allo Stato, i depositi di armi, mezzi di trasporto, magazzini e approvvigionamenti, e, in generale, qualsiasi bene mobile dello Stato che possa servire alle operazioni della guerra.

Tutti i mezzi che servono in terra, sul mare e per aria alla trasmissione delle notizie, al trasporto delle persone o delle cose, fuori dei casi regolati dal diritto marittimo, i depositi d’armi, e, in generale, ogni specie di munizione di guerra, possono essere sequestrati, anche se appartengono a privati, ma dovranno essere restituiti, e le relative indennità regolate, alla conclusione della pace.

 

Articolo 54.

I cavi sottomarini, che congiungono un territorio occupato ad un territorio neutrale non saranno sequestrati o distrutti se non in caso di assoluta necessità. Anch’essi dovranno essere restituiti, e le relative indennità regolate, alla conclusione della pace.

 

Articolo 55.

Lo Stato occupante sarà considerato come amministratore e usufruttuario degli edifici pubblici, immobili, foreste ed aziende agricole appartenenti allo Stato nemico e che si trovano nel paese occupato. Esso dovrà conservare il capitale di tali proprietà ed amministrarle in conformità alle regole sull’usufrutto.

 

Articolo 56.

I beni dei comuni, quelli degli istituti consacrati ai culti, alla beneficenza e all’istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati come la proprietà privata.

 

Aggiornato il

27/08/2020