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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Legge n. 10 del Consiglio di Controllo alleato per la Germania: Punizione dei responsabili di crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini contro l’umanità (1945)

Data di adozione

20/12/1945

Organizzazione

Strumenti multilaterali

Annotazioni

Berlino, 20 dicembre 1945.

Collegamenti

Allegati


Legge n. 10 del Consiglio di Controllo alleato per la Germania: Punizione dei responsabili di crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini contro l’umanità (1945)

Al fine di dare attuazione alle disposizioni della Dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943 e al Patto di Londra dell'8 agosto 1945 e allo Statuto annesso a quest'ultimo, nonché allo scopo di costituire una base legale uniforme in Germania per la punizione dei criminali di guerra e degli autori di analoghi delitti, diversi da quelli su cui ha esercitato la propria competenza il tribunale militare internazionale, il Consiglio di controllo emana la seguente normativa.

Articolo I.

La dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943 "sulla responsabilità degli hitleriani per la commissione di atrocità" e il Patto di Londra dell'8 agosto 1945 "per il giudizio e la punizione dei principali criminali di guerra dell'Asse europeo" sono parte integrante della presente legge. L'adesione alle disposizioni del Patto di Londra da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite, come previsto all'art. V di detto Patto, non attribuisce a tali Stati il diritto di partecipare o interferire nell'applicazione delle presente legge nell'area posta sotto l'autorità del Consiglio di controllo in Germania.

Articolo II.

1. Ciascuno dei seguenti atti è riconosciuto come crimine:

a) Crimini contro la pace. Iniziare invasioni di altri Stati e guerre di aggressione in violazione di norme e trattati internazionali, compreso, ma senza limitarsi a, progettazione, preparazione, scatenamento o continuazione di una guerra di aggressione o di una guerra in violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali, ovvero partecipazione a un piano concertato o ad un complotto per commettere uno qualsiasi di tali atti.

b) Crimini di guerra. Atrocità o reati contro persone o beni che costituiscono violazioni delle leggi e usi di guerra, compreso, ma senza limitarsi a, l'assassinio; il maltrattamento o la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si trovano; l'assassinio o il maltrattamento di prigionieri di guerra o di naufraghi; l'esecuzione di ostaggi; il saccheggio di beni pubblici o privati; la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare.

c) Crimini contro l'umanità. Atrocità e reati, compreso, ma senza limitarsi a, l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano esse costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state perpetrate.

d) Appartenenza a un gruppo criminale o ad un'organizzazione dichiarata criminale da parte del Tribunale internazionale militare.

2. Qualsiasi persona, senza distinzione quanto alla cittadinanza o alle funzioni da essa esercitate, è considerata aver commesso il crimine definito al paragrafo 1 di questo articolo, nel caso sia (a) l'autore principale o (b) un complice nella perpetrazione di uno di tali reati o ha ordinato o aiutato nell'esecuzione di tali crimini, oppure (c) vi ha volontariamente partecipato, oppure (d) ha preso parte ad un progetto o impresa che comprendeva la commissione di tali crimini, oppure (e) era membro di un'organizzazione o gruppo legato alla commissione dei suddetti crimini, oppure ancora (f), con riferimento al paragrafo 1 (a) di questo articolo, se aveva una posizione politica, civile o militare di rilievo (compreso i membri del comando supremo) in Germania o in uno dei suoi paesi alleati, co-belligeranti o satelliti o deteneva una posizione di vertice nella vita finanziaria, industriale o economica di uno dei suddetti paesi.

3. Qualsiasi persona giudicata colpevole di uno dei crimini sopra definiti, se riconosciuto colpevole, potrà essere punito secondo quanto ritenuto giusto dal tribunale. La punizione consiste in una delle seguenti pene:

a) morte;

b) ergastolo o reclusione, con lavori forzati o meno;

c) multa o, in sostituzione, reclusione con lavori forzati o meno;

d) confisca dei beni;

e) privazione di alcuni o di tutti i diritti civili.

Le confische di beni o i risarcimenti disposti dal tribunale saranno disposte a favore del Consiglio di controllo per la Germania, che deciderà sulla loro disposizione.

4. a) La posizione ufficiale di qualsiasi persona, sia Capo di Stato o di alto funzionario governativo, non sarà considerata come un'esimente né come circostanza attenuante;

b) Il fatto che una persona abbia agito per eseguire un ordine del proprio governo o di un superiore non lo esonera dalla responsabilità penale, ma può valere come attenuante per giustificare una diminuzione della pena;

5. In ogni processo o indagine per un crimine di cui sopra, l'accusato non potrà usufruire di prescrizioni relative a fatti commessi per tutto il periodo compreso tra il 30 gennaio 1933 e il 1 luglio 1945; allo tesso modo nessuna immunità o amnistia disposta dal regime nazista sarà ammessa come ostacolo al processo o all'esecuzione della pena.

Articolo III.

1. Ciascuna autorità di occupazione, all'interno della propria Zona di occupazione,

a) ha il diritto, nei confronti di persone che si trovano all'interno della Zona e sospettate di aver commesso un crimine, compreso quando si tratti di accuse provenienti da una delle Nazioni Unite, di provvedere al loro arresto, nonché al sequestro dei beni, sia personali sia immobili, di proprietà o sotto il controllo di tali persone, in attesa di disporre sugli stessi in modo definitivo;

b) riferirà alla Direzione per gli affari giuridici il nome di tutti i presunti criminali, le ragioni dell'arresto e i luoghi di detenzione, nel caso siano detenuti, nonché i nomi e i luoghi in cui si trovano i testimoni;

c) adotterà misure appropriate per garantire che i testimoni e gli elementi di prova siano disponibili all'occorrenza;

d) avrà il diritto di disporre che tutte le persone arrestate e incriminate, quando non debbano essere consegnate ad altre autorità o siano rilasciate, siano portate a giudizio dinnanzi ad un tribunale appropriato. Tale tribunale, in caso di crimini commessi da cittadini di cittadinanza o di nazionalità tedesca contro altre persone di cittadinanza o nazionalità tedesca, oppure contro apolidi, può essere una Corte tedesca, debitamente autorizzata dall'autorità occupante.

2. Il tribunale che dovrà giudicare le persone accusate dei crimini di cui sopra e le regole procedurali da applicare al caso saranno determinati o indicate dai Comandanti di Zona per ciascuna rispettiva Zona. Nulla in queste disposizioni è inteso o costituirà motivo di limitare la giurisdizione o i poteri di corti o tribunali attualmente costituiti o che potranno essere istituiti in futuro in una Zona dal suo Comandante, o del Tribunale militare internazionale creato dal Patto di Londra dell'8 agosto 1945.

3. Gli individui ricercati per essere sottoposti a giudizio dal Tribunale militare internazionale non saranno processati se non previo consenso della Commissione d'istruzione e di azione penale. Ogni Comandante di Zona consegnerà tali persone che si trovino all'interno della propria Zona di competenza alla Commissione su richiesta di quest'ultimo e provvederà a che siano messi a disposizione della Commissione i testimoni e gli elementi di prova.

4. Le persone che si sanno essere ricercate in un'altra Zona o fuori della Germania non saranno processate prima che sia presa una decisione in base all'art. IV, a condizione che la loro cattura sia stata riferita ai sensi del paragrafo 1 (b) di questo articolo e che siano trascorsi tre mesi, purché nessuna richiesta di consegna del tipo indicato dall'art. IV sia stata ricevuta dal Comandante di Zona competente.

5. L'esecuzione della pena capitale può essere sospesa per un periodo non superiore a un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, quando il Comandante di Zona ha ragione di credere che la testimonianza del condannato possa essere importate per le indagini e il processo relativi a crimini commessi all'interno della sua Zona o altrove.

6. Ogni Comandante di Zona farà in modo che sia data esecuzione ai giudizi delle corti della propria Zona di competenza con riferimento alle proprietà assunte sotto il proprio controllo in ragione della suddetta decisione, secondo quanto egli ritiene opportuno nell'interesse della giustizia.

Articolo IV.

1. Quando una persona in una Zona occupata della Germania è ritenuta aver commesso un crimine come previsto nell'art. II in un paese diverso dalla Germania o in una Zona diversa, il governo dello Stato estero in questione o il Comandante della Zona interessata, secondo il caso, può chiedere al Comandante della Zona in cui il sospetto di trova di consegnarlo allo Stato o alla Zona in cui il crimine è stato commesso. Il Comandante della Zona richiesto darà corso alla consegna della persona, a meno che egli non ritenga che tale persona sia ricercata per essere giudicata o a titolo di testimone da un Tribunale militare internazionale, in Germania o in uno Stato diverso da quello da cui proviene la richiesta, oppure a meno che il Comandante non ritenga opportuno provvedere alla consegna; in questi casi il Comandante ha il diritto di trasmettere la richiesta ricevuta alla Direzione per gli affari giuridici dell'Autorità alleata di controllo. Una procedura simile si applicherà anche ai testimoni, alle prove materiali e agli altri tipi di prova.

2. La Direzione per gli affari giuridici considererà ogni richiesta del tipo sopra indicato e deciderà nel merito in applicazione dei seguenti principi – le sue decisioni saranno comunicate al Comandante di Zona.

a) L'individuo richiesto per essere sottoposto a giudizio o in qualità di testimone da un Tribunale internazionale militare non sarà consegnato o non gli sarà consentito di testimoniare al di fuori delle Germania, salvo il caso che vi sia l'approvazione della Commissione d'istruzione e di azione penale istituita in base al Patto di Londra dell'8 agosto 1945;

b) l'individuo richiesto per essere sottoposto a giudizio da più di una autorità (diversa dal Tribunale militare internazionale) sarà trattato secondo i seguenti criteri:

i) se richiesto per essere sottoposto a giudizio nella Zona in cui si trova, può essere trasferito solo se vengono conclusi accordi per assicurare il suo rientro dopo il processo che si svolge altrove;

ii) se è richiesto per essere sottoposto a giudizio in una Zona diversa da quella in cui si trova, il suo trasferimento in quella Zona viene concesso prioritariamente rispetto al suo trasferimento fuori della Germania e purché siano conclusi accordi per assicurare il suo rientro in tale zona una volta svoltosi il procedimento altrove;

iii) se richiesto per essere sottoposto a giudizio al di fuori della Germania da due o più Stati delle Nazioni Unite, tra cui quello di cui è cittadino, la preferenza va accordata a quest'ultimo Stato;

iv) se è richiesto per essere sottoposto a giudizio da due o più Stati delle Nazioni Unite, fatti salvi i criteri dell'art. IV.2 (b) (iii), avrà precedenza lo Stati richiedente che lo accusa dei fatti più gravi e che dispone degli elementi di prova più solidi.

Articolo V.

La consegna, in forza dell'art. IV della presente legge, di un individuo per essere sottoposto a giudizio avverrà sulla base di una richiesta avanzata dai governi nazionali o dai Comandanti delle Zone in modo tale che il trasferimento dei criminali verso la diversa giurisdizione non si presenti come un mezzo per evitare o ritardare indebitamente l'amministrazione della giustizia in un altro luogo. Se entro sei mesi la persona trasferita non è stata condannata dalla Corte della Zona o dello Stati verso cui è avvenuta la consegna, la persona sarà restituita su domanda del Comandante della Zona in cui la persona si trovava prima della consegna.

Aggiornato il

28/08/2020