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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Protocollo Addizionale n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (2000)

Data di adozione

4/11/2000

Data di entrata in vigore

1/4/2005

Organizzazione

COE - Consiglio d'Europa

Annotazioni

Aperto alla firma il 4 novembre 2000. Data di entrata in vigore internazionale: 1 aprile 2005. Stati Parti al 1 settembre 2020: 20.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

L'Italia ha posto la firma il 4 Novembre 2000.

Collegamenti

Allegati


Protocollo Addizionale n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (2000)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

Con riferimento al principio fondamentale in base al quale tutte le persone sono eguali davanti alla legge e hanno diritto ad eguale tutela da parte della legge;

Risoluti ad intraprendere passi ulteriori per promuovere l’eguaglianza di tutte le persone attraverso l’applicazione collettiva di una generale proibizione della discriminazione attraverso la Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata “la Convenzione”);

Ribadendo che il principio di non discriminazione non impedisce agli Stati Parti di adottare misure positive designate a promuovere l’eguaglianza piena ed effettiva, a patto che vi siano ragioni oggettive e ragionevoli a loro sostegno,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1. Divieto generale di discriminazione

Il godimento di ogni diritto disposto da una legge sarà garantito senza alcuna discriminazione per motivi di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o altra opinione, origine nazionale o sociale, associazione ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita o ogni altra condizione.

Articolo 2. Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, può designare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, può estendere l’applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione.

5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come lo prevede l’articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 3. Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 4. Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 5. Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.

Articolo 6. Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione;

c) ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 2 e 5;

d) ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 4 novembre 2000 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

Aggiornato il

01/09/2020