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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (2000)

Data di adozione

25/5/2000

Data di entrata in vigore

18/1/2002

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Ris. 54/263 del 25 maggio 2000. Entrata in vigore internazionale: 18 gennaio 2002. - Stati Parti al 1° Settembre 2020: 176.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzioni in Italia dati con legge n. 46 dell’11 marzo 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002). Data della ratifica: 9 maggio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002). Entrata in vigore per l'Italia: 9 giugno 2002.

Allegati


Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (2000)

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

Considerato che, per favorire ulteriormente il raggiungimento degli scopi della Convenzione sui diritti del bambino e la realizzazione delle sue disposizioni, in particolare degli articoli 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe appropriato estendere le misure che gli Stati Parti dovrebbero intraprendere al fine di garantire la protezione del fanciullo dalla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile,

Considerato inoltre che la Convenzione sui diritti del bambino riconosce il diritto del bambino ad essere protetto dallo sfruttamento economico e dallo svolgimento di ogni lavoro che sia verosimilmente pericoloso o di ostacolo all'istruzione del bambino, o dannoso per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Seriamente preoccupati per l'aumento significativo del traffico internazionale dei bambini allo scopo della loro vendita, della prostituzione infantile e della pornografia infantile,

Profondamente preoccupati per la diffusa e continua pratica del turismo sessuale, di fronte alla quale i bambini sono particolarmente vulnerabili, in quanto promuove direttamente la vendita dei bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile,

Riconosciuto che un numero di gruppi particolarmente vulnerabili, tra cui le bambine, sono esposti al maggiore rischio di sfruttamento sessuale, e che le bambine sono rappresentate in maniera sproporzionata tra quanti sono oggetto di sfruttamento sessuale,

Preoccupati dalla crescente disponibilità di pornografia infantile grazie ad Internet ed altre tecnologie in evoluzione, e ricordata la Conferenza internazionale per combattere la pornografia infantile su Internet (Vienna 1999) e, in particolare, la sua conclusione che esortava alla criminalizzazione in tutto il mondo della produzione, distribuzione, esportazione, trasmissione, importazione, possesso intenzionale e promozione della pornografia infantile, e sottolineava l'importanza di una più stretta cooperazione e collaborazione tra i governi e l'industria di Internet,

Convinti che l'eliminazione della vendita di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia infantile sarà facilitata dall'adozione di un approccio olistico, concentrato sui fattori che contribuiscono al problema, tra cui il sottosviluppo, la povertà, le disparità economiche, la struttura socioeconomica iniqua, le famiglie problematiche, la mancanza di istruzione, la migrazione urbana-rurale, la discriminazione tra i sessi, il comportamento sessuale irresponsabile degli adulti, le pratiche tradizionali dannose, i conflitti armati e il traffico di bambini,

Convinti che sono necessari sforzi per aumentare la consapevolezza pubblica al fine di ridurre la domanda di consumo della vendita di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia infantile, ed inoltre convinti dell'importanza del rafforzamento del partenariato globale tra tutti gli attori e del rafforzamento dell'applicazione delle leggi a livello nazionale,

Tenuto conto delle disposizioni degli strumenti legali internazionali rilevanti in materia di protezione dell'infanzia, inclusa la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione rispetto alle adozioni tra paesi, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del sequestro internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja su giurisdizione, leggi applicabili, riconoscimento, rafforzamento e cooperazione rispetto alla responsabilità dei genitori e alle misure per la protezione dei bambini, e la Convenzione ILO n. 182 sulla proibizione e l'immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile,

Incoraggiati dal travolgente sostegno alla Convenzione sui diritti del bambino, che ha dimostrato l'esistenza di un diffuso impegno nella promozione e protezione dei diritti dei bambini,

Riconosciuta l'importanza della messa a punto delle disposizioni del Programma di Azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia infantile come anche della Dichiarazione e del Programma d'Azione adottati al Congresso Mondiale contro lo sfruttamento commerciale e sessuale dei bambini, tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, ed altre rilevanti decisioni e raccomandazioni di organi internazionali pertinenti,

Presa nella dovuta considerazione l'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo nella protezione e nello sviluppo armonioso dei bambini,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Gli Stati Parti dovranno proibire la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile come stabilito dal presente Protocollo.

Articolo 2.

Per le finalità del presente Protocollo:

a) La vendita di bambini è intesa come ogni atto o transazione in cui un bambino è trasferito da qualunque persona o gruppo di persone ad un altro in cambio di una remunerazione o per qualunque altro motivo;

b) La prostituzione infantile è intesa come l'impiego di un bambino in attività sessuali in cambio di una remunerazione o per qualunque altro motivo;

c) La pornografia infantile è intesa come ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un bambino coinvolto in attività sessuali esplicite reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi principalmente sessuali.

Articolo 3.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà assicurare, come minimo, che i seguenti atti e attività siano pienamente compresi nelle sue leggi in materia criminale o penale, siano questi reati commessi all'interno del suo territorio o in ambito transnazionale o siano essi commessi su base individuale od organizzata:

a) nel contesto della vendita di bambini come definita dall'articolo 2:

i) l'offerta, la consegna o l'accettazione, con qualunque mezzo, di un bambino allo scopo di:

a. sfruttamento sessuale del bambino;

b. trapianto di organi del bambino a fini di lucro;

c. coinvolgimento del bambino in lavoro forzato;

ii) indurre impropriamente al consenso, in qualità di intermediario, all'adozione di un bambino, in violazione degli strumenti giuridici internazionali applicabili in materia di adozione;

b) offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino per la prostituzione infantile, come definita nell'articolo 2;

c) produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o possedere pornografia infantile, come definita nell'articolo 2, ai fini sopra indicati.

2. Salve le disposizioni delle leggi nazionali degli Stati Parti, lo stesso dovrà applicarsi al tentativo di commettere uno qualsiasi di quegli atti ed alla complicità o alla partecipazione in uno qualsiasi di quegli atti.

3. Ciascuno Stato Parte dovrà rendere tali reati punibili con pene appropriate che prendano in considerazione la loro grave natura.

4. Salve le disposizioni delle proprie leggi nazionali, ciascuno Stato Parte dovrà adottare misure, ove appropriato, per sancire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo. Subordinatamente ai principi giuridici dello Stato Parte, tale responsabilità delle persone giuridiche potrà essere penale, civile o amministrativa.

5. Gli Stati Parti dovranno adottare tutte le adeguate misure legislative e amministrative per assicurare che tutte le persone coinvolte nell'adozione di un bambino agiscano in conformità agli strumenti giuridici internazionali vigenti.

Articolo 4.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, quando tali reati sono commessi nel suo territorio o a bordo di una nave o di un aereo registrato in quello Stato.

2. Ciascuno Stato Parte, se sarà necessario stabilire la propria giurisdizione per i reati indicati all'articolo 3, paragrafo 1, potrà adottare tali misure nei seguenti casi:

- quando il presunto colpevole è un cittadino di quello Stato o una persona che ha la propria residenza abituale nel suo territorio;

- quando la vittima è un cittadino di quello Stato.

3. Ciascuno Stato Parte, inoltre, se sarà necessario stabilire la propria giurisdizione sui reati indicati sopra, adotterà tali misure quando il presunto colpevole si trovi sul suo territorio e non proceda ad estradarlo verso un altro Stato Parte in base al fatto che il reato è stato commesso da un cittadino di quest'ultimo.

4. Il presente Protocollo non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in accordo con il diritto internazionale.

Articolo 5.

1. I reati indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, dovranno essere ritenuti reati soggetti a estradizione, inclusi in ogni trattato in materia di estradizione esistente tra gli Stati Parti e dovranno essere inclusi come tali in ogni trattato in materia di estradizione concluso successivamente tra loro, conformemente alle condizioni stabilite in tali trattati.

2. Se uno Stato Parte, che considera condizione necessaria per l'estradizione l'esistenza di un trattato, riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non ha concluso nessun accordo di estradizione, può considerare questo Protocollo come base legale per l'estradizione rispetto a tali reati. L'estradizione deve essere soggetta alle condizioni previste dalla legge dello Stato che ha ricevuto la richiesta.

3. Gli Stati Parti che non considerano l'esistenza di un trattato condizione necessaria per l'estradizione dovranno riconoscere i reati indicati come reati soggetti a estradizione alle condizioni previste dalle leggi dello Stato che ha ricevuto la richiesta.

4. I reati indicati devono essere considerati, allo scopo dell'estradizione tra Stati Parti, come se fossero stati commessi non solo nel posto dove sono avvenuti ma anche nei territori degli Stati che devono stabilire la propria giurisdizione conformemente all'art. 4.

5. Se viene presentata una richiesta di estradizione per uno dei reati indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, e se lo Stato Parte che riceve la richiesta non la concede o non la concederà in base alla nazionalità del reo, tale Stato dovrà adottare le misure adeguate per sottoporre il caso alle proprie autorità competenti allo scopo dello svolgimento del processo.

Articolo 6.

1. Gli Stati Parti dovranno fornirsi reciprocamente il più elevato livello di assistenza in relazione alle indagini ed alle procedure penali di estradizione previste per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, inclusa l'assistenza per la messa a disposizione di testimonianze necessarie per i processi.

2. Gli Stati Parti dovranno adempiere alle proprie obbligazioni relative al paragrafo 1 del presente articolo in conformità ad ogni trattato o altro accordo in materia di mutua assistenza giudiziaria esistente tra loro. In assenza di simili trattati o accordi, gli Stati Parti dovranno fornirsi reciprocamente assistenza conformemente alle loro legislazioni nazionali.

Articolo 7.

Gli Stati Parti dovranno, subordinatamente alle disposizioni delle proprie leggi nazionali:

a) prendere misure per provvedere alla confisca e sequestro, se appropriato, di:

i) merci, come materiali, beni ed altri strumenti, utilizzate per commettere o facilitare i reati identificati dal presente Protocollo;

ii) proventi derivati da tali attività criminose;

b) eseguire le richieste degli altri Stati Parti relative alla confisca ed al sequestro delle merci o dei proventi indicati nel sottoparagrafo (a) (i);

c) prendere misure volte a chiudere, in maniera temporanea o definitiva, i locali utilizzati per commettere tali reati.

Articolo 8.

1. Gli Stati Parti dovranno adottare misure appropriate per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini vittime delle pratiche proibite dal presente Protocollo durante tutte le fasi del processo di giustizia penale, in particolare:

a) Riconoscendo la vulnerabilità dei bambini vittime e adeguando le procedure al riconoscimento dei loro bisogni particolari, inclusi i loro bisogni particolari come testimoni;

b) Informando i bambini vittime circa i loro diritti, il loro ruolo e lo scopo, i tempi e lo sviluppo dei processi e delle disposizioni relativi ai loro casi;

c) Consentendo che le opinioni, i bisogni e le preoccupazioni dei bambini vittime siano presentati e presi in considerazione nei processi nei quali sono coinvolti i loro interessi personali, in conformità alle regole procedurali previste dalle leggi nazionali;

d) Fornendo appropriati servizi di sostegno ai bambini vittime nel corso del procedimento giudiziario;

e) Proteggendo adeguatamente la privacy e l'identità dei bambini vittime e prendendo misure, conformemente alle leggi nazionali, per evitare l'inappropriata diffusione di informazioni che possano condurre alla identificazione dei bambini vittime;

f) Provvedendo, nei casi appropriati, alla sicurezza dei bambini vittime, ed anche delle loro famiglie e dei testimoni per loro conto, rispetto a intimidazioni e ritorsioni;

g) Evitando ritardi non necessari nella predisposizione dei casi e nella esecuzione degli ordini o dei decreti che garantiscono compensazione ai bambini vittime;

2. Gli Stati Parti dovranno assicurare che incertezze riguardo l'effettiva età della vittima non impediranno l'inizio delle indagini penali sui crimini, incluse le indagini volte a stabilire l'età della vittima.

3. Gli Stati Parti dovranno assicurare che, nel trattamento da parte del sistema giudiziario penale dei bambini che sono vittime di reati descritti nel presente Protocollo, la considerazione fondamentale sarà il primario interesse del bambino.

4. Gli Stati Parti dovranno predisporre misure per assicurare la preparazione adeguata, in particolare in materia legale e psicologica, per le persone che lavorano con le vittime dei reati previsti dal presente Protocollo.

5. Gli Stati Parti dovranno, nei casi appropriati, adottare misure al fine di proteggere la sicurezza e l'integrità delle persone e/o delle organizzazioni coinvolte nella prevenzione e/o protezione e riabilitazione delle vittime dei suddetti reati.

6. Nulla nel presente articolo dovrà essere interpretato in modo pregiudizievole o contraddittorio rispetto al diritto dell'imputato ad un processo giusto ed imparziale.

Articolo 9.

1. Gli Stati Parti dovranno adottare o rafforzare, attuare e far conoscere leggi, provvedimenti amministrativi, politiche sociali e programmi al fine di prevenire i reati di cui al presente Protocollo. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla protezione dei bambini più vulnerabili di fronte a queste pratiche.

2. Gli Stati Parti dovranno promuovere la sensibilizzazione del pubblico, inclusi i bambini, attraverso tutti i mezzi di informazione appropriati, l'istruzione e la formazione, sulla prevenzione e sugli effetti dannosi dei reati indicati nel presente Protocollo.

3. Gli Stati Parti dovranno adottare ogni misura possibile con lo scopo di assicurare tutta l'adeguata assistenza alle vittime di tali reati, inclusa la loro piena reintegrazione sociale e la loro completa riabilitazione fisica e psicologica.

4. Gli Stati Parti dovranno assicurare che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel presente Protocollo abbiano accesso a procedure adeguate per ottenere il risarcimento dei danni, senza discriminazioni, da coloro che vi sono legalmente tenuti.

5. Gli Stati Parti dovranno adottare misure appropriate volte a proibire effettivamente la produzione e la diffusione di materiale che pubblicizza i reati descritti nel presente Protocollo.

Articolo 10.

1. Gli Stati Parti dovranno prendere ogni misura necessaria per rafforzare la cooperazione internazionale predisponendo accordi multilaterali, regionali e bilaterali in materia di prevenzione, indagini, investigazioni, processi ed esecuzione delle condanne per atti che implicano la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile ed il turismo sessuale che coinvolga i bambini. Gli Stati Parti dovranno inoltre promuovere la cooperazione internazionale e la coordinazione tra le loro autorità, le organizzazioni non-governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.

2. Gli Stati Parti dovranno promuovere la cooperazione internazionale per assistere i bambini vittime nella loro riabilitazione fisica e psicologica, nel reinserimento sociale e il rimpatrio.

3. Gli Stati Parti devono promuovere il rafforzamento della cooperazione internazionale volta ad affrontare le cause primarie, come la povertà ed il sottosviluppo, che contribuiscono alla vulnerabilità dei bambini rispetto alla vendita di bambini, alla prostituzione infantile, alla pornografia infantile ed al turismo sessuale che coinvolge i bambini.

4. Gli Stati Parti che sono nella condizione di farlo dovranno fornire assistenza finanziaria, tecnica o di altro tipo tramite esistenti programmi multilaterali, regionali, bilaterali o di altro genere.

Articolo 11.

Nessuna disposizione del presente Protocollo dovrà avere effetto su alcuna disposizione più favorevole ai diritti del bambino e che possa essere contenuta:

- nelle leggi di uno Stato Parte;

- nel diritto internazionale in vigore in detto Stato.

Articolo 12.

1. Ogni Stato Parte dovrà presentare, entro due anni dall'entrata in vigore del Protocollo in quello Stato, un rapporto al Comitato sui diritti del bambino, che fornisca informazioni esaustive sulle misure adottate per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo.

2. A seguito della presentazione del suddetto rapporto, ogni Stato Parte dovrà includere nei rapporti che presenta al Comitato sui diritti del bambino, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, ogni ulteriore informazione riguardante l'attuazione del Protocollo. Gli altri Stati Parti del Protocollo dovranno presentare un rapporto ogni cinque anni.

3. Il Comitato sui diritti del bambino potrà richiedere agli Stati Parti ulteriori informazioni riguardanti l'attuazione di questo Protocollo.

Articolo 13.

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che sia parte della Convenzione o che la abbia firmata.

2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica ed è aperto all'adesione di ogni Stato che sia parte della Convenzione o che la abbia firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione dovranno essere depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 14.

1. Il presente Protocollo entra in vigore dopo tre mesi dalla data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore dopo un mese dalla data di deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 15.

1. Ogni Stato Parte potrà denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento tramite notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, che dovrà in seguito informarne gli altri Stati Parti e gli Stati che hanno firmato la Convenzione. La denuncia ha effetto dopo un anno dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Tale denuncia non avrà l'effetto di sollevare lo Stato Parte dagli obblighi derivanti dal presente Protocollo riguardanti ogni reato che sia stato commesso prima della data in cui la denuncia diverrà effettiva. Neppure tale denuncia potrà pregiudicare in alcuna maniera il proseguimento dell'esame di ogni questione che sia stata presa in considerazione dal Comitato precedentemente alla data in cui la denuncia diventa effettiva.

Articolo 16.

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento e consegnarlo al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dovrà quindi trasmettere l'emendamento proposto agli Stati Parti, con la richiesta di indicare se sono favorevoli ad una conferenza di Stati Parti allo scopo di prendere in esame e sottoporre a votazione le proposte. Nel caso che, entro quattro mesi dalla data della comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia favorevole alla conferenza, il Segretario generale dovrà convocare la conferenza sotto il patrocinio delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza dovrà essere sottoposto all'Assemblea Generale per l'approvazione.

2. Un emendamento adottato secondo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore nel momento in cui sia stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato con maggioranza di due terzi degli Stati Parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore, diviene vincolante per gli Stati Parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati Parti restano vincolati alle disposizioni del presente Protocollo e di ogni altro precedente emendamento che hanno accettato.

Articolo 17.

1. Il presente Protocollo, di cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, è depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette copia autenticata del presente Protocollo a tutti gli Stati Parti della Convenzione ed a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

Aggiornato il

01/09/2020