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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà fondamentali (2013)

Data di adozione

2/10/2013

Data di entrata in vigore

1/8/2018

Organizzazione

COE - Consiglio d'Europa

Annotazioni

Aperto alla firma il 2 ottobre 2013. Entrata in vigore: 1° agosto 2018. Stati Parti all'11 aprile 2024: 22.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

L'Italia ha posto la propria firma il 2 ottobre 2013.

Allegati


Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà fondamentali (2013)

Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,
Viste le disposizioni della Convenzione, in particolare l’articolo 19 che istituisce la Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito denominata «la Corte»);
Considerato che l’estensione della competenza della Corte a emettere pareri consultivi permetterà alla Corte di interagire maggiormente con le autorità nazionali consolidando in tal modo l’attuazione della Convenzione, conformemente al principio di sussidiarietà;
Visto il Parere n. 285 (2013) adottato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 28 giugno 2013,
Hanno convenuto quanto segue:
 
Articolo 1
1 Le più alte giurisdizioni di un’Alta Parte contraente, designate conformemente all’articolo 10, possono presentare alla Corte delle richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli.
2 La giurisdizione che presenta la domanda può chiedere un parere consultivo solo nell’ambito di una causa pendente dinanzi ad essa.
3 La giurisdizione che presenta la domanda deve motivare la richiesta di parere e produrre gli elementi pertinenti inerenti al contesto giuridico e fattuale della causa pendente.

Articolo 2
1 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera decide se accogliere la richiesta di parere consultivo rispetto all’articolo 1. Il rigetto della domanda dovrà essere motivato.
2 Quando il collegio accoglie la richiesta, la Grande Camera emette un parere consultivo.
3 Il collegio e la Grande Camera, indicati ai paragrafi precedenti, comprendono di pieno diritto il giudice eletto per l’Alta Parte contraente cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere. Se tale giudice è assente o non è in grado di partecipare alla riunione, una persona scelta dal Presidente della Corte da una lista previamente sottoposta a tal Parte sarà presente in qualità di giudice.
 
Articolo 3
Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa e l’Alta Parte contraente cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere hanno il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di prendere parte alle udienze. Il Presidente della Corte può, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, invitare anche altre Alte Parti contraenti o persone a presentare osservazioni per iscritto o a prendere parte alle udienze.
 
Articolo 4
1 I pareri consultivi sono motivati.
2 Se il parere consultivo non esprime, in tutto o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ciascuno dei giudici ha il diritto di allegare allo stesso la propria opinione separata.
3 I pareri consultivi sono trasmessi all’autorità giudiziaria che li ha richiesti e all’Alta Parte contraente cui appartiene tale autorità.
4 I pareri consultivi sono pubblicati.
 
Articolo 5
I pareri consultivi non sono vincolanti.
 
Articolo 6
Le Alte Parti contraenti considerano gli articoli 1-5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 7
1 Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, le quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate da:
a la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o b la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 8
1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.
2 Per le Alte Parti contraenti alla Convenzione che esprimeranno successivamente il proprio consenso a essere vincolate dal presente Protocollo, quest’ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui hanno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.

Articolo 9
Non sono ammesse riserve alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.

Articolo 10
Ciascuna Alta Parte contraente della Convenzione indica, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, quali autorità giudiziarie nomina ai fini dell’articolo 1, paragrafo 1, del presente Protocollo. Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento nello stesso modo.

Articolo 11
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione:
a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all’articolo 8; d ogni dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 10; e  e ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.
 
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a [Strasburgo], il [2 ottobre 2013], in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione.

Aggiornato il

11/04/2024