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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Raccomandazione R 6 sull’esclusione dallo status di rifugiato nel contesto dell’articolo 1.F della Convenzione sullo status dei rifugiati - del 28 luglio 1951 (2005)

Data di adozione

23/3/2005

Organizzazione

COE - Consiglio d'Europa

Annotazioni

Adottata il 23 marzo 2005

Testo in lingua originale (inglese)

Allegati


Raccomandazione R 6 sull’esclusione dallo status di rifugiato nel contesto dell’articolo 1.F della Convenzione sullo status dei rifugiati - del 28 luglio 1951 (2005)

Il Comitato dei Ministri, in applicazione dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Sottolineando la necessità di un trattamento umano dei richiedenti asilo da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, in conformità con i rilevanti strumenti internazionali sui diritti umani;

Rammentando l'atteggiamento liberale ed umanitario degli Stati membri del Consiglio d'Europa relativo ai richiedenti asilo, e tenendo presente l'importanza di preservare l'integrità del sistema di asilo stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati (di qui innanzi "la Convenzione del 1951");

Desideroso di fornire ai rifugiati l'adeguata protezione internazionale e di escludere da tale protezione quelle persone che hanno perpetrato atti di una gravità tale da non meritare detta protezione;

Credendo che un'attenta ed appropriata applicazione delle clausole di esclusione contenute nell'articolo 1.F della Convenzione del 1951 potrebbe condurre ad un tale risultato;

Rammentando la natura assoluta dei diritti protetti in virtù dell'articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti Umani;

Tenendo presente che l'esclusione dallo status di rifugiato è questione diversa da quella dell'allontanamento degli stranieri, nel senso che l'esclusione non porta automaticamente all'allontanamento dal paese di asilo;

Considerando che l'articolo 1.F della Convenzione 1951 stabilisce che:

"Le disposizione della presente Convenzione non si applicheranno a quelle persone nei confronti delle quali si hanno serie ragioni per ritenere: - che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini; - che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammesse in qualità di rifugiato; - che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite."

Raccomanda che gli Stati membri nell'applicare l'articolo 1.F della Convenzione del 1951 prendano in considerazione i seguenti principi:

1. In riferimento alla interpretazione dell'articolo 1.F:

a) le clausole di esclusione contenute nell'articolo 1.F dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, come eccezione al regime di protezione dei rifugiati fornito dalla Convenzione del 1951, la cui applicazione può avere gravi conseguenze per una persona che teme di essere perseguitata,;

b) l'espressione "serie ragioni per ritenere" nell'intestazione dell'articolo 1.F si riferisce allo standard di prova richiesto. L'esclusione non richiede la determinazione di colpevolezza in senso penale. Ciononostante, un'informazione chiara e credibile è richiesta per soddisfare tale standard;

c) nell'interpretazione di "crimine contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità" nell'articolo 1.F.a, deve essere accordata la dovuta considerazione agli sviluppi nel diritto internazionale che hanno avuto luogo dalla stesura della Convenzione del 1951;

d) rispetto all'articolo 1.F.b, un crimine dovrebbe essere considerato "non-politico" se è stato commesso per ragioni personali piuttosto che per ragioni politiche, se non c'è un chiaro collegamento fra esso ed il fine politico perseguito o se l'atto è sproporzionato all'obiettivo politico. Notevoli atti di violenza, che includono ad esempio quegli atti che implicano uccisioni a caso o altri aggressioni fisiche effettuate indiscriminatamente sulla popolazione, dovrebbero anch'essi essere considerati come non-politici. Affinché un crimine venga considerato politico nella sua natura, gli obiettivi politici dovrebbero essere conformi ai principi dei diritti umani. Gli strumenti contro il terrorismo internazionale adottati all'interno del sistema delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, che specificano alcuni crimini come non politici, dovrebbero fornire una guida per determinare gli elementi politici di un reato;

e) nell'esaminare la "gravità" del crimine non-politico nel contesto dell'articolo 1.F.b la natura dello stesso e la sofferenza inflitta sono fattori rilevanti. Altri fattori rilevanti potrebbero essere il fatto che più giurisdizioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa considerino l'atto in questione come un crimine grave, oppure la forma di procedura utilizzata per perseguire il crimine, o la durezza della pena in caso di condanna;

f) L'articolo 1.F.c si riferisce ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite come contenuti negli Articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite. È principalmente diretto a persone che ricoprono una posizione di potere;

g) l'esclusione dal riconoscimento dello status di rifugiato può essere decisa soltanto sulla base della responsabilità individuale. Il grado di coinvolgimento di una persona che è collegata in virtù della sua posizione, azione o inazione, a particolari partiti e persone che commettono crimini o che sostengono la violenza deve essere sottoposto ad un'attenta analisi. Debita considerazione deve essere accordata ai motivi per esimere dalla responsabilità individuale come le circostanze psicologiche o reali nelle quali sono stati commessi gli atti;

2. Rispetto agli aspetti procedurali in relazione all'articolo 1. F:

a) Le tutele di procedura tradizionali, specialmente quelle riguardanti le procedure di asilo si applicano per le richieste di clausole di esclusione;

b) l'applicabilità delle clausole di esclusione deve essere trattata individualmente, all'interno della regolare procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.

3. Rispetto a questioni particolari connesse alle clausole di esclusione:

a) qualora ad un membro di una famiglia venga rifiutato lo status di rifugiato, la possibile qualifica di rifugiato a persone a carico o ad altri membri della famiglia dovrebbe essere considerata su base individuale. Qualora ai membri della famiglia venga garantito lo status di rifugiato, il richiedente escluso non può essere riconosciuto come rifugiato in virtù del principio di unità familiare;

b) nei casi riguardanti la possibile esclusione dei minori dalla qualifica di rifugiato, deve essere data primaria considerazione al superiore interesse del fanciullo. Normalmente le clausole di esclusione si applicheranno solamente ai minori che, al momento della commissione del reato, hanno raggiunto l'età per l'attribuzione della responsabilità penale prevista dal paese di asilo e che possiedono la facoltà mentale e la maturità per essere ritenuti responsabili dell'atto commesso. Altre possibili circostanze attenuanti devono essere attentamente considerate.

Aggiornato il

30/01/2017