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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Statuto del Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell’ex Iugoslavia dal 1991 (1993)

Data di adozione

25/5/1993

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Istituito con Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 827 del 25 maggio 1993. Lo Statuto è stato successivamente emendato dallo stesso Consiglio di Sicurezza con Risoluzioni 1166 del 13 maggio 1998 e 1329 del 30 novembre 2000; 1411 del 17 maggio 2002; 1431 del 14 agosto del 2002; 1481 del 19 maggio 2003; 1597 del 20 aprile 2005; 1660 del 28 febbraio 2006.

Testo in lingua originale (inglese)

Allegati


Statuto del Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell’ex Iugoslavia dal 1991 (1993)

Istituito dal Consiglio di Sicurezza operante in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, il Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell’ex Iugoslavia dal 1991(di seguito denominato “Tribunale internazionale”) esercita le sue funzioni in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

 

Articolo 1. Competenza del Tribunale internazionale

Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell’ex Iugoslavia dal 1991, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

 

Articolo 2. Gravi infrazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949

Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone che hanno commesso o che hanno ordinato di commettere gravi infrazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in particolare i seguenti atti contro persone o proprietà protette dalle norme della rispettiva Convenzione di Ginevra:

a) omicidio volontario;

b) tortura o trattamento inumano, compresi esperimenti biologici;

c) inflizione volontaria di gravi sofferenze o serie offese all’integrità fisica o alla salute;

d) estesa distruzione e appropriazione di proprietà, non giustificata da necessità militari e realizzata illecitamente e senza il consenso dell’interessato;

e) arruolamento coatto di prigionieri di guerra o di civili nelle forze della potenza ostile;

f) privazione volontaria a prigionieri di guerra o a civili del diritto ad un equo e regolare processo;

g) illecita deportazione, trasferimento o detenzione di un civile;

h) presa in ostaggio di civili.

 

Articolo 3. Violazioni delle leggi e consuetudini di guerra

Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone che abbiano violato le leggi o le consuetudini di guerra. Tali violazioni includono i seguenti comportamenti - senza peraltro limitarsi ad essi soltanto - :

a) impiego di armi tossiche o di altre armi predisposte per causare sofferenze non necessarie;

b) distruzione arbitraria di città, paesi o villaggi, o devastazione non giustificata da esigenze belliche;

c) attacco o bombardamento, con qualsiasi mezzo, di paesi, villaggi, abitazioni o edifici indifesi;

d) sequestro, distruzione o danneggiamento deliberato di edifici dedicati al culto, all’assistenza, all’educazione, alle arti o alle scienze, di monumenti storici e opere d’arte o di scienza;

e) saccheggio di proprietà pubbliche o private.

 

Articolo 4. Genocidio

1. Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone che abbiano commesso genocidio, così come definito nel paragrafo 2 di questo articolo o che abbiano commesso uno qualunque degli atti elencati nel paragrafo 3 di questo stesso articolo.

2. I seguenti atti sono considerati atti di genocidio quando siano commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:

a) uccidere membri del gruppo;

b) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;

c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita intese a causare la sua distruzione fisica, parziale o totale;

d) imporre misure intese a impedire le nascite all’interno del gruppo;

e) trasferire forzatamente bambini del gruppo presso un altro gruppo.

3. Saranno punite le seguenti condotte:

a) genocidio;

b) cospirazione al fine di commettere genocidio;

c) diretto e pubblico incitamento a commettere genocidio;

d) tentativo di genocidio;

e) complicità in genocidio.

 

Articolo 5. Crimini contro l’umanità

Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone responsabili dei seguenti crimini quando siano commessi nel corso di conflitti armati, di carattere internazionale o interno, e diretti contro una popolazione civile:

a) assassinio;

b) sterminio;

c) riduzione in schiavitù;

d) deportazione;

e) incarcerazione;

f) tortura;

g) stupro;

h) persecuzione per motivi politici, razziali, religiosi;

i) altri atti contrari al senso di umanità.

 

Articolo 6. Giurisdizione personale

Il Tribunale internazionale ha giurisdizione sulle persone fisiche secondo le norme del presente Statuto.

 

Articolo 7. Responsabilità penale personale

1. La persona che abbia progettato, istigato, ordinato, commesso o in qualunque modo abbia aiutato e incoraggiato a progettare, preparare o eseguire un crimine di cui agli articoli da 2 a 5 del presente Statuto, è individualmente responsabile di tale crimine.

2. La posizione ufficiale della persona accusata, sia esso capo di Stato o di governo o funzionario governativo responsabile, non sottrae tale persona alla responsabilità penale né può costituire motivo di attenuazione della pena.

3. Il fatto che taluno degli atti di cui agli articoli 2 - 5 del presente Statuto siano stati commessi da persona gerarchicamente subordinata non esclude la responsabilità penale del superiore se egli sapeva o aveva modo di sapere che il subordinato stava per commettere quell’atto, o lo aveva commesso e il superiore non ha preso le necessarie e ragionevoli misure per impedire tali atti o punirne l’autore.

4. Il fatto che la persona accusata abbia agito in esecuzione di un ordine del governo o di un superiore non sottrae l’agente alla responsabilità penale, ma può essere considerato motivo di attenuazione della pena, se il Tribunale internazionale ritiene che così richieda l’equità.

 

Articolo 8. Giurisdizione territoriale e temporale

La giurisdizione territoriale del Tribunale internazionale si estende al territorio dell’ex Repubblica Socialista Federale di Iugoslavia, comprendendo la superficie terrestre, il mare territoriale e lo spazio aereo. La giurisdizione temporale del Tribunale internazionale copre il periodo a partire dal 1° gennaio 1991.

 

Articolo 9. Giurisdizioni concorrenti

1. Il Tribunale internazionale e le corti nazionali hanno giurisdizione concorrente per giudicare le persone accusate di gravi violazioni al diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell’ex Iugoslavia dal 1° gennaio 1991.

2. La giurisdizione del Tribunale internazionale prevale su quella dei tribunali nazionali. Ad ogni fase del procedimento, il Tribunale internazionale può richiedere ufficialmente ai tribunali nazionali di deferire il caso alla sua giurisdizione, secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento di procedura dello stesso Tribunale internazionale.

 

Articolo 10. Ne bis in idem

1. Nessuno potrà essere processato davanti ad un tribunale nazionale per atti che costituiscono grave violazione del diritto internazionale umanitario secondo il presente Statuto per i quali sia già stato giudicato dal Tribunale internazionale.

2. Una persona che sia stata giudicata da un tribunale nazionale per atti che costituiscono grave violazione del diritto internazionale umanitario potrà essere successivamente giudicata dal Tribunale internazionale soltanto se:

a) l’atto per il quale la persona è stata giudicata è stato considerato quale reato ordinario; ovvero

b) il procedimento posto in essere dalla corte nazionale non è stato imparziale o indipendente, era finalizzato a sottrarre l’accusato dalla sua responsabilità penale internazionale o se l’accusa non è stata condotta con adeguata diligenza.

3. Nel determinare la pena da imporre alla persona condannata per un crimine secondo il presente Statuto, il Tribunale internazionale terrà conto della misura della pena che la persona che sia già stata condannata per lo stesso fatto da un tribunale nazionale abbia già scontato.

 

Articolo 11. Organizzazione del Tribunale internazionale

Il Tribunale internazionale è formato dai seguenti organi:

a) le Camere, comprendenti tre Camere di primo grado e una d’appello;

b) il Procuratore;

c) un ufficio di Cancelleria, a servizio delle Camere e del Procuratore.

 

Articolo 12. Composizione delle Camere

1. Le Camere sono composte di sedici giudici indipendenti permanenti, ciascuno proveniente da un diverso Stato, nonché, di volta in volta, da un massimo di dodici giudici ad litem indipendenti, nominati in base alla procedura dell’art. 13 ter, paragrafo 2 dello Statuto, ciascuno proveniente da un diverso Stato.

2. Tre giudici permanenti e, di volta in volta, fino a un massimo di nove giudici ad litem comporranno ciascuna delle Camere di primo grado. Ciascuna Camera di primo grado a cui sono assegnati giudici ad litem sarà divisa in sezioni di tre giudici, sia permanenti si ad litem, salvo quanto disposto dal seguente paragrafo 5. Ciascuna sezione della Camera di primo grado ha gli stessi poteri e competenze attribuite dallo Statuto alla Camera di primo grado e decide attenendosi alle stesse regole.

3. Sette giudici permanenti sono membri della Camera d’appello. La Camera d’appello è composta, per ogni procedimento di appello, da cinque membri.

4. Una persona che ai fini della Composizione delle Camere del Tribunale internazionale possa essere considerata cittadino di più di uno Stato sarà ritenuta cittadino dello Stato nel quale esercita normalmente i suoi diritti civili e politici.

5. Il Segretario Generale può, su richiesta del presidente del Tribunale internazionale, nominare dei giudici di riserva, scelti tra i giudici ad litem eletti sulla base dell’art. 13-ter, per essere presenti in ogni fase del processo al quale siano stati assegnati e a sostituire un giudice se questi sia impossibilitato a proseguire nell’ufficio.

6. Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente paragrafo 2, nel caso in cui circostanze eccezionali richiedano che un giudice permanente sia sostituito nella sezione di una Camera di primo grado che risulti composta soltanto da giudici ad litem, tale sezione continuerà a seguire il caso, benché la sua composizione non includa più alcun giudice permanente.

 

Articolo 13. Requisiti ed elezione dei giudici

I giudici permanenti e i giudici ad litem saranno personalità di alta moralità, imparzialità e integrità, in possesso delle qualifiche richieste nei rispettivi paesi per la nomina alle più alte funzioni giurisdizionali. Nella complessiva composizione delle Camere e delle sezioni delle Camere di primo grado deve essere prestata la dovuta attenzione all’esperienza dei giudici nel campo del diritto penale e del diritto internazionale, compreso il diritto umanitario e il diritto dei diritti umani.

 

Articolo 13-bis. Elezione dei giudici permanenti

1. Quattordici dei giudici permanenti del Tribunale internazionale saranno eletti dall’Assemblea Generale sulla base di una lista formata dal Consiglio di Sicurezza con la seguente procedura:

a) il Segretario Generale invita gli Stati membri delle Nazioni Unite e gli Stati non membri che mantengono missioni permanenti di osservatori presso la sede delle Nazioni Unite a fornire candidature a giudice del Tribunale internazionale;

b) entro sessanta giorni dalla data dell’invito del Segretario Generale, ogni Stato può nominare fino a due candidati aventi i requisiti di cui all’art. 13, che non abbiano la stessa nazionalità n quella di un giudice della Camera d’appello e che non sia stato eletto o nominato quale giudice del Tribunale penale internazionale per il perseguimento degli individui responsabili di genocidio e di altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse del territorio del Ruanda e di cittadini ruandesi responsabili di genocidio e altre analoghe violazioni commesse nel territorio di Stati limitrofi, tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1994 (d’ora in avanti: “Tribunale internazionale per il Ruanda”), secondo quanto dispone l’art. 12-bis dello Statuto di quel Tribunale;

c) il Segretario Generale trasmette i nominativi ricevuti al Consiglio di Sicurezza. Da questi nominativi il Consiglio di Sicurezza trae una lista di non meno di 28 e non più di 42 candidati, facendo attenzione a che siano adeguatamente rappresentati i principali sistemi giuridici del mondo;

d) il Presidente del Consiglio di Sicurezza trasmette la lista dei candidati al Presidente dell’Assemblea Generale. Da questa lista l’Assemblea elegge quattordici giudici del Tribunale internazionale. Saranno dichiarati eletti i candidati che riceveranno la maggioranza assoluta dei voti degli Stati membri delle Nazioni Unite e degli Stati non membri che mantengono missioni permanenti di osservatori presso la sede delle Nazioni Unite. Qualora due candidati della stessa nazionalità ottengano la maggioranza richiesta, sarà considerato eletto quello che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

2. Nel caso in cui uno dei giudici permanenti lasci il suo posto vacante in una delle Camere, il Segretario Generale, previe consultazioni con i presidenti del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea Generale, nominerà una persona avente le caratteristiche di cui all’art. 13 fino al compimento del termine fissato per il mandato del predecessore.

3. I giudici permanenti eletti in base a al presente articoloavranno un mandato di quattro anni. I termini e le condizioni della carica sono gli stessi dei giudici della Corte internazionale di giustizia. Essi sono rieleggibili.

 

Articolo 13-ter. Elezione e nomina dei giudici ad litem

1. I giudici ad litem sono eletti dall’Assemblea Generale sulla base di una lista formata dal Consiglio di Sicurezza con le seguenti modalità:

a) il Segretario Generale invita gli Stati membri dell’Onu e gli Stati non membri che mantengono missioni permanenti di osservatori presso la sede delle Nazioni Unite a fornire candidature a giudice ad litem del Tribunale internazionale;

b) entro sessanta giorni dalla data dell’invito del Segretario Generale, ogni Stato può nominare fino a quattro candidati aventi i requisiti di cui all’art. 13, tenendo in considerazione l’importanza di un’equa rappresentanza di candidati uomini e donne;

c) il Segretario Generale trasmette i nominativi ricevuti al Consiglio di Sicurezza. Da questi nominativi il Consiglio di Sicurezza trarrà una lista di non meno di 54 candidati, facendo attenzione a che siano adeguatamente rappresentati i principali sistemi giuridici del mondo e tenendo in considerazione l’importanza di un’equa ripartizione geografica;

d) il Presidente del Consiglio di Sicurezza trasmette la lista dei candidati al Presidente dell’Assemblea Generale. Da questa lista l’Assemblea elegge i ventisette giudici ad litem del Tribunale internazionale. Saranno dichiarati eletti i candidati che riceveranno la maggioranza assoluta dei voti degli Stati membri delle Nazioni Unite e degli Stati non membri che mantengono missioni permanenti di osservatori presso la sede delle Nazioni Unite;

e) I giudici ad litem restano in carica per un periodo di quattro anni. Essi sono rieleggibili.

2. Per la durata del loro mandato, i giudici ad litem sono nominati dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Tribunale internazionale, a prestare servizio nelle Camere di primo grado per uno o più processi, per un periodo totale inferiore a tre anni, considerato cumulativamente. Nel richiedere la nomina di un particolare giudice ad litem, il Presidente del Tribunale internazionale tiene in considerazione i criteri stabiliti dall’art. 13 in materia di composizione delle Camere e delle sezioni delle Camere di primo grado, delle considerazioni indicate nei precedenti paragrafi 1(b) e (c) e del numero di voti ricevuti dal particolare giudice ad litem in Assemblea Generale.

 

Articolo 13-quater. Status dei giudici ad litem

1. Per tutta la durata del loro incarico presso il Tribunale internazionale, ai giudici ad litem si applicano le seguenti condizioni:

a) beneficiano, mutatis mutandis, degli stessi termini e condizioni di servizio dei giudici permanenti del Tribunale internazionale;

b) godono, salvo quanto disposto nel successivo comma 2, degli stessi poteri dei giudici permanenti;

c) godono dei privilegi e delle immunità, delle esenzioni e delle facilitazioni previste per i giudici del Tribunale internazionale;

d) godono del potere di pronunciarsi nelle fasi pre-dibattimentali nei procedimenti diversi da quelli in cui sono chiamati a giudicare.

2. Per tutta la durata del loro incarico presso il Tribunale internazionale, i giudici ad litem:

a) non possono essere eletti e non possono partecipare all’elezione del Presidente del Tribunale o del Presidente di una Camera di primo grado, secondo quanto dispone l’art. 14 dello Statuto;

b) non hanno i poteri di:

i) adottare regole di procedura e prova secondo l’art. 15 dello Statuto. Essi saranno tuttavia consultati prima dell’adozione di tali regole;

ii) esaminare l’atto d’imputazione ai sensi dell’art. 19;

iii) prendere parte alle consultazioni con il Presidente in merito all’assegnazione dei giudici secondo l’art. 14 dello Statuto o in merito alla concessione della grazia o della commutazione della pena ai sensi dell’art. 28;

3. Nonostante quanto previsto ai precedenti paragrafi 1 e 2, un giudice ad litem che sia in servizio quale giudice di riserva, per la durata di tale incarico:

a) beneficia, mutatis mutandis, degli stessi termini e condizioni di servizio dei giudici permanenti del Tribunale internazionale;

b) gode dei privilegi e delle immunità, delle esenzioni e delle facilitazioni previste per i giudici del Tribunale internazionale;

c) gode del potere di pronunciarsi nelle fasi pre-dibattimentali nei procedimenti diversi da quelli in cui è chiamato a giudicare e, a tale scopo, gode degli stessi poteri dei giudici permanenti, salvo quanto stabilito al precedente paragrafo 2.

4. Dal momento in cui un giudice di riserva sostituisce un giudice impossibilitato a proseguire nell’ufficio, egli beneficia delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.

 

Articolo 14. Composizione dell’ufficio e delle Camere

1. I giudici permanenti del Tribunale internazionale eleggono tra di loro un Presidente.

2. Il Presidente del Tribunale internazionale dovrà essere membro della Camera d’appello, di cui sarà altresì presidente.

3. Dopo essersi consultato con i giudici permanenti del Tribunale internazionale, il Presidente assegnerà quattro giudici permanenti eletti o nominati in base all’art. 13-bis alla Camera d’appello e nove a quelle di primo grado.

4. Due dei giudici permanenti eletti o nominati in base all’art. 12 dello Statuto del Tribunale internazionale per il Ruanda saranno designati dal Presidente di tale Tribunale, in consultazione con il Presidente del Tribunale internazionale, ad essere membri della Camera d’appello quali giudici permanenti del Tribunale internazionale.

5. Consultati i giudici permanenti del Tribunale internazionale, il Presidente assegnerà alle Camere di primo grado i giudici ad litem che di volta in volta sono nominati a prestare servizio presso il Tribunale internazionale.

6. Ciascun giudice svolge le sue funzioni soltanto nella Camera alla quale è stato assegnato.

7. I giudici permanenti di ciascuna Camera di primo grado eleggono tra di loro un giudice presidente che coordina il lavoro della Camera nel suo complesso.

 

Articolo 15. Regolamento di procedura e prova

I giudici del Tribunale internazionale adottano un Regolamento di procedura e prova che disciplina lo svolgimento della fase pre-dibattimentale, di primo grado e di appello, l’ammissione delle prove, la protezione delle vittime e dei testimoni e ogni altro argomento rilevante.

 

Articolo 16. Il Procuratore

1. Il Procuratore è il responsabile delle indagini e dell’accusa durante il giudizio nei confronti delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell’ex Iugoslavia dal 1° gennaio 1991.

2. Il Procuratore agirà in condizioni di piena indipendenza, come organo separato del Tribunale internazionale. Non solleciterà né riceverà istruzioni da alcun governo o da qualunque altra fonte.

3. L’ufficio del Procuratore è composto dal Procuratore e da personale qualificato adeguato alle necessità.

4. Il Procuratore è nominato dal Consiglio di Sicurezza su proposta del Segretario Generale. Il Procuratore deve essere persona di elevata moralità e deve possedere il più alto grado di competenza e esperienza nella conduzione delle indagini e nel sostenere l’accusa in procedimenti penali. Il Procuratore resta in carica per quattro anni e può essere rieletto. I limiti e le condizioni di servizio di Procuratore sono quelli di un Segretario Generale Aggiunto delle Nazioni Unite.

5. Il personale dell’ufficio del procuratore è nominato dal Segretario Generale su raccomandazione del Procuratore.

 

Articolo 17. Cancelleria

1. Alla Cancelleria spetta la funzione di amministrare ed assistere il Tribunale internazionale.

2. La Cancelleria è formata da un Cancelliere e dall’altro personale necessario.

3. Il Cancelliere viene designato dal Segretario Generale, previa consultazione con il Presidente del Tribunale internazionale. Il Cancelliere ha un mandato di quattro anni rinnovabile. I termini e le condizioni di servizio sono quelli di un Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite.

4. Il personale della cancelleria viene nominato dal Segretario Generale su raccomandazione del cancelliere.

 

Articolo 18. Indagini e redazione dell’atto d’accusa

1. Il Procuratore apre le indagini d’ufficio o sulla base di informazioni ottenute da qualunque fonte, in particolare da governi, organi delle Nazioni Unite, organizzazioni intergovernative e nongovernative. Il Procuratore controlla le informazioni ricevute o ottenute e decide se costituiscono base sufficiente per procedere.

2. Il Procuratore può interrogare sospetti, vittime e testimoni, raccogliere le prove e condurre indagini sul posto. Nell’adempiere queste funzioni il Procuratore può, se risulta opportuno, richiedere la collaborazione delle autorità dello Stato coinvolto.

3. Il sospettato che viene interrogato ha il diritto di farsi assistere da un legale di sua fiducia; ciò comprende il diritto di vedersi attribuire un difensore d’ufficio, a titolo gratuito se manchi dei mezzi per remunerarlo, e di godere, se necessario, del servizio di traduzione in una lingua da lui parlata e compresa.

4. Una volta riconosciuto in via preliminare che un’ipotesi di reato sussiste, il Procuratore formula l’atto d’accusa, che contiene una concisa esposizione dei fatti e l’indicazione del reato o dei reati di cui l’imputato è accusato in base allo Statuto. L’atto d’accusa è trasmesso ad un giudice della Camera di primo grado.

 

Articolo 19. Esame dell’atto d’accusa

1. Il giudice della Camera di primo grado a cui stato trasmesso l’atto d’accusa lo sottopone ad esame. Il giudice, se ritiene che siano stati forniti dal Procuratore elementi sufficienti per l’accusa, conferma l’atto d’accusa. In caso contrario l’atto viene rigettato.

2. Una volta confermato l’atto d’accusa, il giudice, su richiesta del Procuratore, adotta tutti i provvedimenti o di mandati di arresto, cattura, traduzione, trasferimento e ogni altro provvedimento necessario ai fini del processo.

 

Articolo 20. Inizio e svolgimento del processo

1. La Camera di primo grado assicurerà che il processo sia condotto in modo equo e in tempi rapidi, nel rispetto del Regolamento di procedura e prova, nel pieno rispetto dei diritti dell’imputato e assicurando nel modo dovuto la protezione delle vittime e dei testimoni.

2. Ogni persona contro cui l’imputazione è stata confermata, in base ad un ordine o mandato di arresto del Tribunale internazionale, è messa in stato d’arresto, informata immediatamente dei capi d’accusa e condotta davanti al Tribunale internazionale.

3. La Camera di primo grado dà lettura dell’atto d’accusa, si assicura che tutti i diritti dell’imputato siano stati rispettati, verifica che l’accusato comprenda le accuse e lo invita a dichiararsi colpevole o non colpevole. La Camera fissa quindi la data del dibattimento.

4. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Camera di primo grado non decida di procedere a porte chiuse, secondo quanto dispone il Regolamento di procedura e prova.

 

Articolo 21. Diritti dell’imputato

1. Tutti sono uguali davanti al Tribunale internazionale.

2. L’imputato ha diritto ad un equo e pubblico processo per la decisione sulle accuse mosse a suo carico, secondo quanto dispone l’art. 22 dello Statuto.

3. L’imputato è presunto innocente finché non è provata la sua colpa, secondo le disposizioni del presente Statuto.

4. Nella decisione sulle accuse formulate a suo carico secondo il presente Statuto, l’imputato ha diritto, in condizioni di piena eguaglianza, alle seguenti garanzie minime:

a) essere prontamente e dettagliatamente informato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e del motivo delle accuse mosse a suo carico;

b) disporre del tempo e dei mezzi necessari per predisporre la propria difesa e comunicare con un difensore di sua scelta;

c) essere giudicato senza indebito ritardo;

d) essere presente al processo e difendere di persona o attraverso un legale di sua scelta; essere informato, nel caso in cui non goda dell’assistenza di un legale, del diritto di averne uno; godere della difesa d’ufficio in tutti i casi in cui lo richieda l’interesse della giustizia, gratuitamente, qualora non disponga di mezzi sufficienti per remunerarlo;

e) esaminare o far esaminare i testimoni a suo carico e poter ottenere la comparizione ed escutere testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico;

f) godere dell’assistenza gratuita di un interprete se non comprende o non parla la lingua usata dal Tribunale internazionale;

g) non essere costretto a testimoniare contro di sé o a confessare la propria responsabilità.

 

Articolo 22. Protezione delle vittime e dei testimoni

Il Tribunale internazionale provvede nel suo Regolamento di procedura e prova alla protezione delle vittime e dei testimoni. Tali misure di protezione comprendono, tra l’altro, udienze a porte chiuse e la tutela dell’identità delle vittime.

 

Articolo 23. Sentenza

1. La Camera di primo grado pronuncia sentenze ed impone pene e sanzioni in capo alle persone condannate per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

2. La sentenza è resa dai giudici della Camera di primo grado a maggioranza e un pubblica udienza. Essa è resa per iscritto e motivata; vi potranno essere allegate le opinioni individuali o dissenzienti.

 

Articolo 24. Le pene

1. La Camera di primo grado applica solo pene detentive. Nel determinare le condizioni della pena la Camera di primo grado ricorrerà alla prassi generale riguardante le condanne a pena detentiva seguita dalle corti dell’ex Iugoslavia.

2. Nel determinare la pena, la Camera di primo grado tiene conto di fattori quali la gravità del fatto e la situazione personale del condannato.

3. Oltre alla pena detentiva, la Camera di primo grado può ordinare la restituzione ai legittimi proprietari dei beni e dei proventi ricavati attraverso la condotta criminosa, inclusi quelli acquisiti con l’uso della violenza.

 

Articolo 25. Procedimento di appello

1. La Camera d’appello è competente a conoscere dei ricorsi presentati da persone condannate dalla Camera di primo grado o presentati dal Procuratore, nei seguenti casi:

a) errore di diritto che renda invalida la decisione;

b) errore di fatto che abbia determinato un diniego di giustizia.

2. La Camera d’appello può confermare la decisione presa dalla Camera di primo grado, oppure annullarla o riformarla.

 

Articolo 26. Procedimento di revisione

Quando sia stato scoperto un fatto nuovo, sconosciuto al momento del procedimento davanti alla Camera di primo grado o alla Camera d’appello, che poteva essere un fattore decisivo nella formazione della decisione, la persona condannata o il Procuratore possono sottomettere al Tribunale internazionale un’istanza di revisione del giudizio.

 

Articolo 27. Esecuzione delle pene

La pena della detenzione sarà scontata in uno Stato indicato dal Tribunale internazionale su una lista di Stati che abbiano segnalato al Consiglio di Sicurezza la disponibilità ad accogliere le persone condannate. Tale pena detentiva è eseguita secondo quanto prevedono le norme vigenti dello Stato interessato, sotto il controllo del Tribunale internazionale.

 

Articolo 28. Grazia e commutazione della pena

Se, in base alla legge dello Stato in cui la pena viene scontata, la persona detenuta può godere di una grazia o della commutazione della pena, lo Stato interessato notificherà la circostanza al Tribunale internazionale. Il presidente del Tribunale internazionale, consultandosi con i giudici, decide in merito, tenendo presenti gli interessi della giustizia e sulla base dei principi generali del diritto.

 

Articolo 29. Cooperazione e assistenza giudiziaria

1. Gli Stati cooperano con il Tribunale internazionale nelle indagini e nella azione investigativa e di azione penale nei confronti delle persona accusata di gravi violazioni al diritto internazionale umanitario.

2. Gli Stati daranno corso senza indebiti ritardi ad ogni richiesta di assistenza o ad ogni ordinanza emessa da una Camera di primo grado, concernente, tra l’altro:

a) identificazione e localizzazione di persone;

b) assunzione di testimonianze e produzione di prove;

c) servizio di documentazione;

d) arresto o detenzione di persone;

e) trasferimento o traduzione dell’accusato avanti al Tribunale internazionale.

 

Articolo 30. Status, privilegi, immunità

1. Al Tribunale internazionale, ai giudici, al Procuratore e ai suoi collaboratori, al Cancelliere e al suo personale si applica la Convenzione della Nazioni Unite sui privilegi e le immunità del 13 febbraio 1946.

2. I giudici, il Procuratore e il Cancelliere godono dei privilegi e immunità, esenzioni e facilitazioni previste per il corpo diplomatico, in accordo con il diritto internazionale.

3. Il personale del Procuratore e del Cancelliere godono dei privilegi e delle immunità accordati ai funzionari delle Nazioni Unite in base agli articoli V e VII della Convenzione alla quale si fa riferimento al paragrafo 1 di questo articolo.

4. Altre persone, compresi gli imputati, di cui si richiede la presenza presso la sede del Tribunale internazionale, godono del trattamento che si renda necessario ai fini del regolare funzionamento del Tribunale internazionale.

 

Articolo 31. Sede

Il Tribunale internazionale ha sede all’Aja.

 

Articolo 32. Spese

Le spese del Tribunale internazionale sono a carico del bilancio ordinario delle Nazioni Unite, secondo l’art. 17 della Carta delle Nazioni Unite.

 

Articolo 33. Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro del Tribunale internazionale sono l’inglese e il francese.

 

Articolo 34. Rapporto annuale

Il presidente del Tribunale internazionale presenta al Consiglio di Sicurezza e all’Assemblea Generale un rapporto annuale sul Tribunale internazionale.

Aggiornato il

18/07/2018