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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (1994)

Data di adozione

8/11/1994

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Istituito con Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 955 dell’8 novembre 1994. Lo Statuto è stato successivamente emendato dallo stesso Consiglio di Sicurezza con Risoluzioni 1165 del 30 aprile 1998, 1329 del 30 novembre 2000; 1411 del 17 maggio 2002; 1431 del 14 agosto 2002; 1503 del 28 agosto 2003; 1512 del 28 ottobre 2003.

Testo in lingua originale (inglese)

Allegati


Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (1994)

Articolo 1. Competenza del Tribunale internazionale per il Ruanda

Il Tribunale internazionale per il Ruanda ha competenza a perseguire le persone responsabili di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio del Ruanda ed i cittadini ruandesi responsabili delle medesime violazioni compiute nel territorio degli Stati vicini tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1994, in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 2. Genocidio

l. Il Tribunale internazionaleper il Ruanda ha competenza a perseguire persone colpevoli di genocidio secondo la definizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo, o di uno qualsiasi degli atti elencati nel paragrafo 3 del presente articolo.

2. Per genocidio s'intende uno qualsiasi dei seguenti atti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:

a) uccisione di membri del gruppo;

b) attentato graveall'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;

c) infliggere intenzionalmente al gruppo condizioni di vita preordinate a condurre alla sua distruzione fisica totale o parziale;

d) imposizione di misure tese ad impedire le nascite all'interno del gruppo;

e) trasferimento forzato di fanciulli del gruppo in un altro gruppo.

3. Saranno punibili gli atti seguenti:

a) genocidio;

b) cospirazione al fine di commettere genocidio;

c) istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio;

d) tentativo di commettere genocidio;

e) complicità in genocidio.

Articolo 3. Crimini contro l'umanità

Il Tribunale internazionale per il Ruanda è competente a giudicare le persone responsabili dei crimini seguenti quando commessi nel quadro di un attacco su larga scala e sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile in ragione della sua appartenenza nazionale, politica, etnica, razziale o religiosa:

a) assassinio;

b) sterminio;

c) riduzione in schiavitù;

d) deportazione;

e) prigionia;

f) tortura;

g) stupro;

h) persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi;

i) altri atti disumani.

Articolo 4. Violazioni dell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e del II Protocollo aggiuntivo

Il Tribunale internazionale per il Ruanda è competente a perseguire le persone che abbiano commesso o dato l'ordine di commettere violazioni gravi dell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime di guerra, e del II Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977. Tali violazioni comprendono, ma non sono limitate a:

a) attentati alla vita, alla salute ed al benessere fisico o mentale delle persone, in particolare l'uccisione così come i trattamenti crudeli quali la tortura, la mutilazione o ogni forma di punizione corporale;

b) pene collettive;

c) presa di ostaggi;

d) atti di terrorismo;

e) oltraggi alla dignità della persona, in particolare i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata ed ogni forma di violenza carnale;

f) saccheggio;

g) condanne pronunciate e esecuzioni eseguite senza essere precedute da una sentenza di un tribunale regolarmente costituito, assistito da tutte le garanzie giurisdizionali riconosciute come indispensabili dai popoli civili;

h) minaccia di commettere gli atti suindicati.

Articolo 5. Competenza personale

II Tribunale internazionale per il Ruanda ha giurisdizione sulle persone fisiche in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 6. Responsabilità penale individuale

1. Chiunque abbia progettato, istigato, ordinato, commesso o in ogni altra maniera aiutato ed incoraggiato la progettazione, preparazione o esecuzione di uno dei crimini elencati negli articoli da 2 a 4 del presente Statuto è individualmente responsabile di tale crimine.

2. La posizione ufficiale di un imputato, sia come capo di Stato o di governo, sia come alto funzionario di governo, non lo esonera dalla propria responsabilità penale e non costituisce un motivo d'attenuazione della pena.

3. Il fatto che uno qualunque degli atti indicati negli articoli da 2 a 4 del presente Statuto sia stato commesso da un subordinato non esime il suo o la sua superiore dalla propria responsabilità penale se costui o costei sapeva o aveva ragioni per sapere che il subordinato si apprestava a commettere quest'atto o l'aveva compiuto ed il o la superiore non ha adottato le misure necessarie e ragionevoli per impedire il compimento di tali atti o punirne gli autori.

4. Il fatto che un imputato abbia agito in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore non lo esonera dalla propria responsabilità penale, ma può essere considerato come un motivo di diminuzione della pena se il Tribunale internazionale lo ritiene conforme a giustizia.

Articolo 7. Giurisdizione territoriale e temporale

La competenza ratione loci del Tribunale internazionale per il Ruanda si estende al territorio del Ruanda, ivi compresi la sua superficie terrestre ed il suo spazio aereo, ed al territorio degli Stati vicini in caso di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commesse da cittadini ruandesi. La competenza ratione temporis del Tribunale internazionale per il Ruanda si estende dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.

Articolo 8. Giurisdizioni concorrenti

1. Il Tribunale internazionale per il Ruanda ed i tribunali nazionali hanno giurisdizione concorrente a perseguire le persone responsabili di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario compiute nel territorio del Ruanda ed i cittadini ruandesi responsabilidi tali violazioni commesse nel territorio degli Stati vicini tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1994.

2. Il Tribunale internazionale per il Ruanda ha il primato sui tribunali nazionali di tutti gli Stati. In ogni stadio del processo, esso può chiedere ufficialmente ai tribunali nazionali di astenersi dall'esercizio della giurisdizione a favore di quella del Tribunale internazionale in conformità del presente Statuto e del regolamento di procedura e istruzione probatoria del Tribunale internazionale per il Ruanda.

Articolo 9. Ne bis in idem

1. Nessuno può essere giudicato da un tribunale nazionale per atti costituenti gravi violazioni del diritto internazionale umanitario ai sensi del presente Statuto se è già stato giudicato per i medesimi atti dal Tribunale internazionale per il Ruanda.

2. Chiunque sia stato giudicato da un tribunale nazionale per atti costituenti gravi violazioni del diritto internazionale umanitario può essere successivamente giudicato dal Tribunale internazionale per il Ruanda solo se:

a) l'atto per il quale è stato processato era qualificato come un crimine ordinario; o

b) il procedimento non è stato imparziale od indipendente, il processo avanti al tribunale nazionale mirava a sottrarre l'accusato alla propria responsabilità penale internazionale, o l'azione penale non è stata esercitata diligentemente.

3. Nel decidere la pena da infliggere ad una persona condannata per un crimine previsto dal presente Statuto, il Tribunale internazionale per il Ruanda tiene conto della misura in cui questa persona ha già scontato eventuali pene a lui inflitte da un tribunale nazionale per il medesimo fatto.

Articolo 10. Organizzazione del Tribunale internazionale per il Ruanda

Il Tribunale internazionale per il Ruanda è formato dai seguenti organi:

a) le Camere, comprendenti tre Camere di primo grado ed una Camera d'Appello;

b) il Procuratore;

c) una Cancelleria.

Articolo 11. Composizione delle Camere

l. Le Camere sono composte di sedici giudici indipendenti, tutti cittadini di Stati diversi e da un massimo di nove giudici ad litem per volta, indipendenti, nominati a norma dell'art. 12-ter, paragrafo 2, tutti cittadini di Stati diversi.

2. Ciascuna Camera di primo grado è composta da tre giudici permanenti e da un massimo di sei giudici ad litem per volta. Ogni Camera di primo grado alla quale siano assegnati giudici ad litem può essere suddivisa in sezioni di tre giudici ciascuna, composte sia di giudici permanenti sia di giudici ad litem. Una sezione di una Camera di primo grado ha gli stessi poteri e competenze di una Camera di primo grado secondo il presente Statuto e decide secondo le stesse regole

3. Sette dei giudici permanenti sono membri della Corte d'appello. La Camera d'appello è composta, per ciascun processo, da cinque membri.

4. Una persona che, ai fini della composizione delle Camere del Tribunale internazionale per il Ruanda possa essere considerata come cittadino di più di uno Stato sarà ritenuta cittadino dello Stato nel quale esercita normalmente i suoi diritti civili e politici.

Articolo 12. Requisiti ed elezione dei giudici

l. I giudici permanenti e ad litem devono essere persone di elevata moralità, imparzialità ed integrità, che possiedano i requisiti necessari, nei rispettivi paesi, per essere nominati alle più alte cariche giurisdizionali. Nella composizione complessiva delle Camere si deve tenere debitamente conto dell'esperienza dei giudici in diritto penale, diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale umanitario e il diritto dei diritti umani.

Articolo 12-bis. Elezione dei giudici permanenti

1. Undici dei giudici permanenti del tribunale internazionale per il Ruanda sono eletti dall'Assemblea Generale su una lista presentata dal Consiglio di sicurezza secondo le seguenti modalità:

a) il Segretario Generale invita gli Stati membri delle Nazioni Unite e gli Stati non membri che abbiano missioni di osservatori permanenti presso la sede delle Nazioni Unite a presentare delle candidature a giudice permanente del Tribunale internazionale per il Ruanda;

b) entro un termine di sessanta giorni dall'invito del Segretario generale, ciascuno Stato può presentare la candidatura di al massimo due persone aventi i requisiti indicati all'art. 12, che non abbiano la stessa nazionalità né quella di uno qualunque dei giudici della Camera d'appello e che sia stato nominato giudice della Camera d'Appello del Tribunale internazionale per i perseguimento dei persone responsabili di genocidio e altre grazi violazioni del diritto internazionale umanitario commessi nel territorio dell'ex Iugoslavia dal 1991 (di seguito: Tribunale internazionale per l'ex Iugoslavia) a norma dell'art. 13-bis dello Statuto di detto Tribunale;

c) il Segretario generale trasmette le candidature ricevute al Consiglio di sicurezza. Sulla base di queste candidature il Consiglio redige una lista di un minimo di 22 e un massimo di 33 candidati, tenendo debitamente conto della necessità di assicurare al Tribunale internazionale per il Ruanda una rappresentanza adeguata dei principali sistemi giuridici del mondo;

d) il Presidente del Consiglio di Sicurezza trasmette la lista dei candidati al Presidente dell'Assemblea generale. L'Assemblea elegge da questa lista undici giudici permanenti del Tribunale internazionale per il Ruanda. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli Stati membri delle Nazioni Unite e degli Stati non membri aventi missioni di osservatori permanenti presso la sede delle Nazioni Unite. Se due candidati della stessa nazionalità ottengono la maggioranza richiesta, è eletto quello che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Nel caso di vacanza del seggio, in una delle Camere, di uno dei giudici permanenti eletti o nominati in conformità al presente articolo, il Segretario Generale, dopo aver consultato i Presidenti del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale, nomina una persona che possegga i requisiti indicati sopra all'art. 12 che presti servizio fino allo scadere del mandato del suo predecessore.

3. 1 giudici eletti in conformità al presente articolo hanno un mandato di quattro anni. Il loro trattamento di servizio corrisponde a quello dei giudici del Tribunale internazionale per l'ex Iugoslavia. Essi sono rieleggibili.

Articolo 12-ter. - Elezione e nomina dei giudici ad litem

1. I giudici ad litem sono eletti dall'Assemblea Generale sulla base di una lista formata dal Consiglio di Sicurezza con le seguenti modalità:

a) il Segretario Generale invita gli Stati membri dell'Onu e gli Stati non membri che mantengono missioni permanenti di osservatori presso la sede delle Nazioni Unite a fornire candidature a giudice ad litem del Tribunale internazionale;

b) entro sessanta giorni dalla data dell'invito del Segretario Generale, ogni Stato può nominare fino a quattro candidati aventi i requisiti di cui all'art. 13, tenendo in considerazione l'importanza di un'equa rappresentanza di candidati uomini e donne;

c) il Segretario Generale trasmette le candidature ricevute al Consiglio di Sicurezza. Da queste candidature il Consiglio di Sicurezza trarrà una lista di non meno di 36 candidati, facendo attenzione a che siano adeguatamente rappresentati i principali sistemi giuridici del mondo e tenendo in considerazione l'importanza di un'equa ripartizione geografica;

d) il Presidente del Consiglio di Sicurezza trasmette la lista dei candidati al Presidente dell'Assemblea Generale. Da questa lista l'Assemblea elegge i diciotto giudici ad litem del Tribunale internazionale. Saranno dichiarati eletti i candidati che riceveranno la maggioranza assoluta dei voti degli Stati membri delle Nazioni Unite e degli Stati non membri che mantengono missioni permanenti di osservatori presso la sede delle Nazioni Unite;

e) I giudici ad litem restano in carica per un periodo di quattro anni. Essi non sono rieleggibili.

2. Per la durata del loro mandato, i giudici ad litem sono nominati dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Tribunale internazionale per il Ruanda, a prestare servizio nelle Camere di primo grado per uno o più processi, per un periodo totale inferiore a tre anni, considerato cumulativamente. Nel richiedere la nomina di un particolare giudice ad litem, il Presidente del Tribunale internazionale tiene in considerazione i criteri stabiliti dall'art. 12 in materia di composizione delle Camere e delle sezioni delle Camere di primo grado, delle considerazioni indicate nei precedenti paragrafi 1(b) e (c) e del numero di voti ricevuti dal particolare giudice ad litem in Assemblea Generale.

Articolo 12-quater. Status dei giudici ad litem

1. Per tutta la durata del loro incarico presso il Tribunale internazionale per il Ruanda, ai giudici ad litem si applicano le seguenti condizioni:

a) beneficiano, mutatis mutandis, degli stessi termini e condizioni di servizio dei giudici permanenti del Tribunale internazionale per il Ruanda;

b) godono, salvo quanto disposto nel successivo comma 2, degli stessi poteri dei giudici permanenti del Tribunale internazionale per il Ruanda;

c) godono dei privilegi e delle immunità, delle esenzioni e delle facilitazioni previste per i giudici del Tribunale internazionale per il Ruanda;

d) godono del potere di pronunciarsi nelle fasi pre-dibattimentali nei procedimenti diversi da quelli in cui sono chiamati a giudicare.

2. Per tutta la durata del loro incarico presso il Tribunale internazionale per il Ruanda, i giudici ad litem:

a) non possono essere eletti e non possono partecipare all'elezione del Presidente del Tribunale o del Presidente di una Camera di primo grado, secondo quanto dispone l'art. 12 dello Statuto;

b) non hanno i poteri di:

i) adottare regole di procedura e prova secondo l'art. 14 dello Statuto. Essi saranno tuttavia consultati prima dell'adozione di tali regole;

ii) esaminare l'atto d'imputazione ai sensi dell'art. 18;

iii) prendere parte alle consultazioni con il Presidente in merito all'assegnazione dei giudici secondo l'art. 13 dello Statuto o in merito alla concessione della grazia o della commutazione della pena ai sensi dell'art. 27.

Articolo 13. Costituzione dell'ufficio e delle Camere

1. I giudici del Tribunale internazionale per il Ruanda eleggono un Presidente.

2. Dopo aver consultato i giudici del Tribunale internazionale per il Ruanda, il Presidente li assegna alle Camere di primo grado. I giudici siedono soltanto nella Camera alla quale sono stati assegnati.

3. I giudici di ciascuna Camera di primo grado eleggono un Presidente che dirige tutti i procedimenti che si svolgono dinanzi a questa Camera.

Articolo 14. Regolamento di procedura e prova

I giudici del Tribunale internazionale per il Ruanda adottano, per i procedimenti davanti al Tribunale internazionale per il Ruanda, il regolamento di procedura e prova del Tribunale internazionale per la ex Iugoslavia, che disciplina lo svolgimento della fase predibattimentale, dei giudizi di primo grado e degli appelli, l'ammissibilità delle prove, la tutela delle vittime e dei testimoni ed altre questioni rilevanti, apportandovi le modifiche che riterranno necessarie.

Articolo 15 - Il Procuratore

1. Il Procuratore è responsabile delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone responsabili lo di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario compiute nel territorio del Ruanda e dei cittadini ruandesi responsabili di violazioni analoghe commesse nel territorio degli Stati vicini tra il l° gennaio ed il 31 dicembre 1994.

2. Il Procuratore, che è organo distinto in seno al Tribunale internazionale per il Ruanda, agisce in piena indipendenza. Esso non solleciterà né riceverà istruzioni da alcun governo né da alcuna altra fonte.

3. L'ufficio del Procuratore è composto dal Procuratore e da altro personale qualificato adeguato alle necessità.

4. Il Procuratore è nominato dal Consiglio di Sicurezza su proposta del Segretario Generale. Il Procuratore deve essere persona di elevata moralità e deve possedere il più alto grado di competenza e esperienza nella conduzione delle indagini e nel sostenere l'accusa in procedimenti penali. Il Procuratore resta in carica per quattro anni e può essere rieletto. I limiti e le condizioni di servizio di Procuratore sono quelli di un Segretario Generale Aggiunto delle Nazioni Unite.

5. Il personale dell'ufficio del procuratore è nominato dal Segretario Generale su raccomandazione del Procuratore.

Articolo 16. La Cancelleria

1. La Cancelleria ha il compito di assicurare l'amministrazione ed i servizi del Tribunale internazionale per il Ruanda.

2. La Cancelleria è composta di un Cancelliere e di altri funzionari che siano necessari.

3. Il Cancelliere è designato dal Segretario generale previa consultazione del Presidente del Tribunale internazionale per il Ruanda per un mandato di quattro anni rinnovabile. Il trattamento di servizio del Cancelliere corrisponde a quello di un Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite.

4. Il personale della Cancelleria è nominato dal Segretario generale su raccomandazione del Cancelliere.

Articolo 17. Indagini e formulazione dell'accusa

1. Il Procuratore apre un'indagine d'ufficio o sulla base delle informazioni ottenute da qualsiasi fonte, in particolare dai governi, dagli organi delle Nazioni Unite, dalle organizzazioni intergovernative e non governative. Il Procuratore valuta le informazioni ricevute od ottenute e decide se ci sono elementi sufficienti per procedere.

2. Il Procuratore ha il potere di interrogare i sospetti, le vittime ed i testimoni, di raccogliere prove e di procedere ad indagini sul posto. Nello svolgimento di questi compiti il Procuratore può, se necessario, chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato coinvolto.

3. Ogni sospetto che viene interrogato ha il diritto di essere assistito da un consigliere di sua scelta, compreso quello di vedersi attribuire d'ufficio un difensore, gratuitamente se non ha i mezzi per retribuirlo e di beneficiare, se necessario, dei servizi di traduzione in e da una lingua che egli o ella parla e comprende.

4. Se ritiene che l'accusa possa avere fondamento, il Procuratore formula un'imputazione contenente una succinta esposizione dei fatti e del crimine o dei crimini che sono attribuiti all'accusato ai sensi dello Statuto. L'atto d'accusa è trasmesso ad un giudice della Camera di primo grado.

Articolo 18. Esame dell'atto d'accusa

1. Il giudice della Camera di primo grado a cui stato trasmesso l'atto d'accusa lo sottopone ad esame. Il giudice, se ritiene che siano stati forniti dal Procuratore elementi sufficienti per l'accusa, conferma l'atto d'accusa. In caso contrario l'atto viene rigettato.

2. Una volta confermato l'atto d'accusa, il giudice, su richiesta del Procuratore, adotta tutti i provvedimenti o di mandati di arresto, cattura, traduzione, trasferimento e ogni altro provvedimento necessario ai fini del processo.

Articolo 19. Apertura e svolgimento del processo

1. La Camera di primo grado assicurerà che il processo sia condotto in modo equo e in tempi rapidi, nel rispetto del Regolamento di procedura e prova, nel pieno rispetto dei diritti dell'imputato e assicurando nel modo dovuto la protezione delle vittime e dei testimoni.

2. Ogni persona contro cui l'imputazione è stata confermata, in base ad un ordine o mandato di arresto del Tribunale internazionale per il Ruanda, è messa in stato d'arresto, informata immediatamente dei capi d'accusa e condotta davanti al Tribunale internazionale per il Ruanda.

3. La Camera di primo grado dà lettura dell'atto d'accusa, si assicura che tutti i diritti dell'imputato siano stati rispettati, verifica che l'accusato comprenda le accuse e lo invita a dichiararsi colpevole o non colpevole. La Camera fissa quindi la data del dibattimento.

4. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Camera di primo grado non decida di procedere a porte chiuse, secondo quanto dispone il Regolamento di procedura e prova.

Articolo 20. I diritti dell'accusato

1. L'imputato ha diritto ad un equo e pubblico processo per la decisione sulle accuse mosse a suo carico, secondo quanto dispone l'art. 22 dello Statuto.

2. L'imputato è presunto innocente finché non è provata la sua colpa, secondo le disposizioni del presente Statuto.

3. Nella decisione sulle accuse formulate a suo carico secondo il presente Statuto, l'imputato ha diritto, in condizioni di piena eguaglianza, alle seguenti garanzie minime:

a) essere prontamente e dettagliatamente informato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e del motivo delle accuse mosse a suo carico;

b) disporre del tempo e dei mezzi necessari per predisporre la propria difesa e comunicare con un difensore di sua scelta;

c) essere giudicato senza indebito ritardo;

d) essere presente al processo e difendere di persona o attraverso un legale di sua scelta; essere informato, nel caso in cui non goda dell'assistenza di un legale, del diritto di averne uno; godere della difesa d'ufficio in tutti i casi in cui lo richieda l'interesse della giustizia, gratuitamente, qualora non disponga di mezzi sufficienti per remunerarlo;

e) esaminare o far esaminare i testimoni a suo carico e poter ottenere la comparizione ed escutere testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico;

f) godere dell'assistenza gratuita di un interprete se non comprende o non parla la lingua usata dal Tribunale internazionale per il Ruanda;

g) non essere costretto a testimoniare contro di sé o a confessare la propria responsabilità.

Articolo 21. Protezione delle vittime e dei testimoni

Il Tribunale internazionale per il Ruanda provvede nel suo Regolamento di procedura e prova alla protezione delle vittime e dei testimoni. Tali misure di protezione comprendono, tra l'altro, udienze a porte chiuse e la tutela dell'identità delle vittime.

Articolo 22. Sentenza

1. La Camera di primo grado pronuncia sentenze ed impone pene e sanzioni in capo alle persone condannate per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

2. La sentenza è resa dai giudici della Camera di primo grado a maggioranza e un pubblica udienza. Essa è resa per iscritto e motivata; vi potranno essere allegate le opinioni individuali o dissenzienti.

Articolo 23. Le pene

1. La Camera di primo grado applica solo pene detentive. Nel determinare le condizioni della pena la Camera di primo grado ricorrerà alla prassi generale riguardante le condanne a pena detentiva seguita dalle corti del Ruanda.

2. Nel determinare la pena, la Camera di primo grado tiene conto di fattori quali la gravità del fatto e la situazione personale del condannato.

3. Oltre alla pena detentiva, la Camera di primo grado può ordinare la restituzione ai legittimi proprietari dei beni e dei proventi ricavati attraverso la condotta criminosa, inclusi quelli acquisiti con l'uso della violenza.

Articolo 24. Procedimento di appello

l. La Camera d'appello conosce dei ricorsi introdotti sia dalle persone condannate dalle Camere di primo grado, sia dal Procuratore per i seguenti motivi:

a) errore su un punto di diritto che invalida la decisione; o

b) errore di fatto che ha determinato un diniego di giustizia.

2. La Camera d'Appello può confermare, annullare o rivedere le decisioni della Camera di primo grado.

Articolo 25. Revisione

Quando sia stato scoperto un fatto nuovo, sconosciuto al momento del procedimento davanti alla Camera di primo grado o alla Camera d'appello, che poteva essere un fattore decisivo nella formazione della decisione, la persona condannata o il Procuratore possono sottomettere al Tribunale internazionale per il Ruanda un'istanza di revisione del giudizio.

Articolo 26. Esecuzione delle pene

La pena della detenzione sarà scontata in uno Stato indicato dal Tribunale internazionale per il Ruanda su una lista di Stati che abbiano segnalato al Consiglio di Sicurezza la disponibilità ad accogliere le persone condannate. Tale pena detentiva è eseguita secondo quanto prevedono le norme vigenti dello Stato interessato, sotto il controllo del Tribunale internazionale per il Ruanda.

Articolo 27. Grazia e commutazione delle pene

Se, in base alla legge dello Stato in cui la pena viene scontata, la persona detenuta può godere di una grazia o della commutazione della pena, lo Stato interessato notificherà la circostanza al Tribunale internazionale per il Ruanda. Il presidente del Tribunale internazionale, consultandosi con i giudici, decide in merito, tenendo presenti gli interessi della giustizia e sulla base dei principi generali del diritto.

Articolo 28. Cooperazione e assistenza giudiziaria

1. Gli Stati cooperano con il Tribunale internazionale per il Ruanda nelle indagini e nella azione investigativa e di azione penale nei confronti delle persona accusata di gravi violazioni al diritto internazionale umanitario.

2. Gli Stati daranno corso senza indebiti ritardi ad ogni richiesta di assistenza o ad ogni ordinanza emessa da una Camera di primo grado, concernente, tra l'altro:

a) identificazione e localizzazione di persone;

b) assunzione di testimonianze e produzione di prove;

c) servizio di documentazione;

d) arresto o detenzione di persone;

e) trasferimento o traduzione dell'accusato avanti al Tribunale internazionale per il Ruanda.

Articolo 29. Statuto, privilegi ed immunità del Tribunale internazionale per il Ruanda

1. Al Tribunale internazionale per il Ruanda, ai giudici, al Procuratore e ai suoi collaboratori, al Cancelliere e al suo personale si applica la Convenzione della Nazioni Unite sui privilegi e le immunità del 13 febbraio 1946.

2. I giudici, il Procuratore e il Cancelliere godono dei privilegi e immunità, esenzioni e facilitazioni previste per il corpo diplomatico, in accordo con il diritto internazionale.

3. Il personale del Procuratore e del Cancelliere godono dei privilegi e delle immunità accordati ai funzionari delle Nazioni Unite in base agli articoli V e VII della Convenzione alla quale si fa riferimento al paragrafo 1 di questo articolo.

4. Altre persone, compresi gli imputati, di cui si richiede la presenza presso la sede del Tribunale internazionale, godono del trattamento che si renda necessario ai fini del regolare funzionamento del Tribunale internazionale per il Ruanda.

Articolo 30. Spese del Tribunale internazionale per il Ruanda

Le spese del Tribunale internazionale per il Ruanda sono imputate alle Nazioni Unite in conformità dell'articolo 17 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 31. Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro del Tribunale internazionale per il Ruanda sono l'inglese ed il francese.

Articolo 32. Relazione annuale

Il Presidente del Tribunale internazionale per il Ruanda presenta ogni anno una relazione del Tribunale internazionale per il Ruanda al Consiglio di sicurezza ed all'Assemblea generale.

Aggiornato il

18/07/2018