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Poster con disegno e testo dell'art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
© UN Photo

Articolo 14 - Chiedo asilo

Autore: Antonio Papisca

Articolo 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite”.

 

L’articolo 10 della Costituzione italiana stabilisce a sua volta che “lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.

L’asilo politico è uno dei più antichi, e sacri, istituti di diritto consuetudinario. Nel medioevo Chiese e Conventi erano luoghi deputati ad accogliere e proteggere i perseguitati a causa della giustizia, beneficiando del privilegio di una sorta di extra-territorialità. Sono innumerevoli i casi di personaggi illustri che, nel corso dei secoli, sono andati in esilio e hanno fruito del diritto di asilo. Uno per tutti: Dante Alighieri.

Oggi, è lo stesso Diritto internazionale che obbliga gli stati a proteggere chi ha diritto all’asilo, innanzitutto il ‘rifugiato’ politico quale definito dall’articolo 1 della Convenzione internazionale sullo status dei rifugiati (Ginevra, 1951): una persona che a causa del fondato timore di essere perseguitata per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, o opinione politica, si trova fuori del paese di sua nazionalità ed è incapace o, a causa del timore, non vuole avvalersi della protezione del proprio paese; o anche chi, non avendo una nazionalità ed essendo fuori, per i motivi sopra indicati, del paese in cui aveva abituale residenza, è incapace o, a causa del timore, non vuole farvi ritorno.

Oltre alla suddetta Convenzione del 1951, esistono i seguenti strumenti giuridici internazionali: la Convenzione sulla riduzione della apolidia del 1954, il Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1966, la Dichiarazione sui diritti umani degli individui che non hanno la cittadinanza del paese in cui vivono del 1985. Utile anche il manuale del 1996 dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite su procedure e criteri per determinare lo status del rifugiato.

La materia dell’asilo politico è in continua evoluzione a causa dell’esponenziale aumento dei casi legati ai flussi migratori. Dal canto suo il Diritto internazionale riguardante la “protezione” del rifugiato cerca di migliore le procedure e di obbligare gli stati ad armonizzare sempre più le rispettive legislazioni interne con gli standards internazionali.
L’Unione Europea ha adottato nel 2004 una Direttiva che recepisce la definizione di ‘rifugiato’ della Convenzione del 1951 e prevede due separati ma complementari meccanismi di protezione a seconda che si tratti di ‘status di rifugiato’ o di ‘status di protezione sussidiaria’, nell’intento di allargare la tipologia delle persone aventi diritto alla protezione. La protezione sussidiaria, complementare rispetto al regime di protezione (primaria o generale) stabilito dalla citata Convenzione, interpella più specificamente della prima le norme del Diritto internazionale dei diritti umani, per esempio l’articolo 3 della Convenzione internazionale contro la tortura, l’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ecc. Questa Direttiva presenta aspetti innovativi ad esempio per quanto riguarda il soggetto agente della persecuzione politica, nel senso che questa soggettività criminogena comprende anche agenti non-statuali. Inoltre, gli stati membri dell’UE sono obbligati a non dare asilo a coloro che hanno perpetrato crimini contro l’umanità o altri reati particolarmente crudeli anche se per (presunti) obiettivi politici.

Lo status di ‘rifugiato’ viene riconosciuto in base all’accertamento dei requisiti stabiliti dalle Convenzioni internazionali, accertamento che deve avvenire con la massima accuratezza caso per caso, individuo per individuo. E’ pertanto rigorosamente vietato il refoulement (respingimento) collettivo. L’accertamento va eseguito nel rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali che ineriscono a ciascuno, a cominciare dal diritto alla vita e all’integrità fisica e psichica.

I paesi a regime dittatoriale o comunque autoritario sono grandi esportatori di ‘classici’ richiedenti asilo politico. Tanti altri paesi, compresi naturalmente i primi, sono esportatori di folle di persone che fuggono dalla miseria, dalle pandemie, dalla violenza quotidiana, dalle guerre, dai genocidi.

In Italia, arrivarono a ondate folle di richiedenti asilo politico prima dall’Ungheria (1955), poi dal Cile di Pinochet (inizio anni ’70), poi dai Balcani. In questi ultimi anni ci sono le folle che sbarcano sulle coste italiane. Tra di loro possono esserci, e di fatto ci sono, persone che hanno tutti i requisiti per ottenere lo status di rifugiato e beneficiare quindi della protezione internazionale. E gli “altri”? La ‘protezione sussidiaria’ è sollecitata ad allargare ancor di più la sfera della sua applicazione.”



Risorse

Aggiornato il

16/7/2009